Dunque, mi inserisco e lascio alcune informazioni di natura oggettiva e documentale: in Italia i fuochi liberi è sempre ed ovunque vietato accenderli al di fuori di aree attrezzate.
Per quanto riguarda il campeggio, non esiste una norma nazionale, essendo stata devoluta la materia alle regioni, le quali - TUTTE - vietano il campeggio al di fuori di aree attrezzate, mentre consentono, con vari gradi di limitazioni, il bivacco, inteso come piantare la tenda la sera e rimuoverla al mattino, sempre e comunque, indipendentemente dalla stagione e dalle condizioni meteo.
Nei parchi, in linea di massima, è tollerato il solo bivacco alpinistico e nemmeno sempre.
Ad esempio, nel parco Adamello Brenta si può bivaccare, purchè sia funzionale ad uno spostamento; in pratica non posso bivaccare due notti nello stesso posto.
http://www.parcoadamello.it/2020/06/15/il-bivacco-alpino-nel-parco-delladamello/#:~:text=Il bivacco alpino è consentito,art.&text=Attendamenti o campeggi spontanei sono,aria aperta regolarmente in attività.
Sul monte Bianco, versante italiano, il bivacco alpinistico è l'unico consentito
(ma è ammesso solo al di sopra dei 2.500 m, dal tramonto all'alba - Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, art. 19, c. 4, Legge Valle d'Aosta; il successivo art. 20 stabilisce che "al di fuori dei casi di cui all'art. 19, è vietata ogni forma di sosta o soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle 24h) , mentre sul versante francese la cosa diventa critica: nonostante in teoria la legge consenta il bivacco alpinistico con possibilità di montare la tenda al calare del sole e smontarla all'alba (Legge n. 102/92 art. 2), negli ultimi tempi sono stati adottati provvedimenti più severi, totalmente assurdi:
https://www.lastampa.it/aosta/2019/...nda-sui-ghiacciai-del-monte-bianco-1.33694238
Nel parco del Gran Paradiso, invece, nonostante sia sempre in Valle d'Aosta, è sostanzialmente impossibile anche il bivacco e bisogna utilizzare sempre i campeggi o i rifugi; in particolare, alla faq 7 (che riguarda il campeggio ma cita anche il bivacco), è espressamente indicato che "per motivi di
emergenza è consentito il bivacco alpinistico di una sola notte,
nel caso in cui le località
non siano servite da
rifugi o nel caso questi siano
al completo. " (cfr.
http://www.pngp.it/node/553). Persino far volare un drone è vietato e sanzionato:
http://www.pngp.it/visita-il-parco/come-comportarsi
In pratica, puoi piantare la tenda solo in condizioni disperate: devi dimostrare sia che sei in emergenza, sia che o non ci sono rifugi o che questi sono pieni.
II Piemonte è abbastanza permissivo, perchè arriva a consentire ben 48ore di sosta: la Legge Regionale n. 54 del 1979 all’art. 16 per quanto riguarda il campeggio libero prevede: le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende [...], in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
Veneto, Trentino, Lombardia e Friuli sono permissive sul bivacco in montagna, ma sempre tenendo fermo il divieto di accendere fuochi