Normativa Coltelli e Magistratura

Cmq in montagna è "lecito" in citta nn mi è mai venuto in mente di portarmi un coltello che superi i 7 cm dietro... anche pechè nn mi serve a nulla. :)
Occhio che non ha importanza la "lunghezza", in altre parole fra 5 cm e 6 e 8 o 12 cm. non c'è nessuna differenza, per cui se il tuo discriminante è la lunghezza sappi che non serve ai fini legali come discriminante per dire "sì lo porto" "no non lo porto", poi se invece mi dici che un coltello "piccolo" può passare più inosservato che un machete, allora sì ma ai fini legali non cambia nulla, che serva o non serva in città.

Ciao :), Gianluca
 
Ovvio il 100% di sicurezza non esiste però le ffoo non sono composte da stupidi, anche fosse comunque è veramente difficile che poi anche l'avvocato e il giudice siano degli stupidi.

Di solito chi viene fermato, denunciato e condannato penalmente non è mai un "santo".

E' uno magari che qualche problema della giustizia ce l'ha, magari poi gli viene assegnato un avvocato d'ufficio.....insomma sappiamo come vanno queste cose.

Occhio che non ha importanza la "lunghezza", in altre parole fra 5 cm e 6 e 8 o 12 cm. non c'è nessuna differenza, per cui se il tuo discriminante è la lunghezza sappi che non serve ai fini legali come discriminante per dire "sì lo porto" "no non lo porto", poi se invece mi dici che un coltello "piccolo" può passare più inosservato che un machete, allora sì ma ai fini legali non cambia nulla, che serva o non serva in città.

Ciao :), Gianluca

Si però mi riallaccio al discorso, con un temperino in tasca a cosa mai andrei in contro??
E cmq ecco qualcosa di utile :p
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Questa Guida cercherà di approfondire/chiarire la normativa vigente sulla coltelleria sportiva. Secondo l'art. 4 L.110/1975 e art. 45 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, i coltelli di qualsiasi genere e dimensioni ( sia con lama chiudibile che con lama fissa ), le forbici. le accette, i punteruoli, gli attezzi sportivi per le arti marziale ecc. non sono considerate armi, ma bensì strumenti destinati ad un altro utilizzo quale sportivo e/o di lavoro.
La legge italiana distingue inoltre le armi bianche tra proprie ed improprie in base al combinato disposto dagli articoli 30 T.U.L.P.S. e 45 Regolamento T.U.L.P.S. e non rileva più la lunghezza della lama.
Le armi proprie sono quelle destinate all'offesa della persona, come stiletti, coltelli a scatto, baionette, spade, katane, pugnali e simili. Le armi proprie possono essere vendute solo da esercizi commerciali muniti di apposita licenza di P.S. rilasciata dal Questore o dal Prefetto. E' da precisare che per pugnali si intendono i coltelli con lama fissa a 2 tagli (sopra e sotto) e punta acuminata. I coltelli con una parte affilata e l'altra seghettata/dentata NON sono considerati pugnali dato che la presenza stessa della seghettatura presuppone un uso variegato del coltello più vicino alla figura dell'attrezzo di lavoro ( in uso ad esempio dal boscaiolo, escursionista, prot.civile etc..). Ricordo che esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle pertinenze delle armi improprie e senza giustificato motivo ( es. coltelli da cucina, arnesi da carpentiere, da falegname etc..). Se qualcuno volesse acquistare kateane o spade deve tenere conto che se affilate sono per legge considerate armi bianche e quindi devono essere denunciate agli organi competenti. Per evitare quindi questa procedura conviene quindi acquistare questi prodotti privi del filo ( categoria "repliche" ).
Le armi bianche improprie ( come i coltelli da tasca ) sono invece quelle che, pur possedendo una potenzialità offensiva, sono passibili di impieghi diversi che ne possono anche legittimare il porto se effettuato per Giustificato Motivo, solo questi strumenti sono di libera vendita. Le armi bianche improprie possono essere liberamente vendute da esercizi commerciali muniti di licenza comunale e possono essere liberamente acquistate senza obbligo alla denuncia presso le autorità di P.S.....possono essere trasportate ma possono essere portate SOLO se vi sia un Giustificato Motivo. Esempi di Giustificato Motivo: Il portare i coltelli da cucina ad affilare o a riparare presso un arrotino ( il buonsenso consiglia comunque di non brandirli ma di proteggerli alla vista magari incartandoli ) - il falegname o l'idraulico che trasportano con se gli strumenti da taglio per svolgere adeguatamente la loro attività - il cercatore di funghi, l'escursionista e il boscaiolo per un uso strettamete legato alla loro attività o hobby - l'agricoltore che porta con se il machete o la classica roncola - Il sub che porta con se il coltello specifico per la propria sicureza in immersione - ......... è quindi ovvio che non rientra nel Giustificato motivo tutte quelle situazioni che evidenziano una fragile motivazione .. esempio : la presenza di un soggetto che canmmina impugnando un'accetta nel centro cittadino oppure di un soggetto che cerchi con l'uso di un coltellino i funghi sulla spiaggia ... penso che il concetto sia chiaro!
-----------------------------riporto gli estratti di legge attinenti-----------------------------------------
Legge 18 Aprile 1975, n.110 ( Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1975, n.105 )​
Normative integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.​
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.​
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, NON possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o di taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli atri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto ( comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n.122 ). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.​
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Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 -​
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Giugno 1940, n.149, Suppl.Ord. ).​
Articolo 45
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. NON sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili.


 
LA REGOLA DELLE QUATTRO DITA NON ESISTE PIU' DA QUASI QUARANTANNI !!!!!!

Oggi non esiste distinzione fra un coltello da 2 cm. ed uno da 40 cm., per cui, legislativamente parlando non c'è nessuna distinzione fra un Opinel n. 2 (3 cm. di lama) ed un machete con lama da 40 cm questo perchè il legislatore ha ritenuto che ambedue fossero, pur essendo a due estremi opposti, in grado di procurare ferite letali, ovvero, ambedue possono "offendere" :D, in realtà anche a livello legislativo ci sono delle differenze MA NON LEGATE ALLA DIMENSIONE/LUNGHEZZA DELLA LAMA.

Oggi, qualsiasi coltello, per tanto l'Opinel n. 2 come il vecchio victorinox (anche senza blocco della lama) del nonno/zio/papà/amico come il machete comprato dopo aver visto l'omonimo film "Machete", per essere PORTATO, deve avvenire per un giustificato motivo. Il giustificato motivo è, in sintesi ed in parole povere, una motivazione "valida" tale per il quale il porto di un coltello (ribadisco qualsiasi purchè non sia un pugnale, una baionetta o un coltello a scatto) sia utile/indispensabile alle finalità di ciò che uno si appresta o se è apprestato a compiere ....... e quì NASCONO le rogne ...... motivazione VALIDA ...... il legislatore si è limitato sostanzialmente a dire VALIDA e non ESPRESSAMENTE quando è VALIDA, lasciando alle forze dell'ordine e poi ai giudici (nei vari gradi di giudizio) definire se il proprio giudizio era effettivamente valido :cry:

Questo cosa vuol dire in parole povere ? che se per me portarsi una mela da sbucciare è un valido motivo per avere con sè un coltello non è detto che nè il poliziotto di turno nè la giustizia lo ritenga una motivazione valida e, di conseguenza, quello che per noi è un gesto normale, innocuo, naturale può diventare fonte di rogne ....... UN COLTELLO E' SEMPRE FONTE DI ROGNE, questo però non vuol dire che, nella realtà dei fatti, sia sempre un suicidio AUTOMATICO questo perchè, come qualsiasi reato, questo diviene punibile (e punito) nel momento in cui qualcuno ne eleva la contravvenzione, diversamente, è solo un semplice fatto di vita e, nel caso di un coltello, questa elevazione di contravvenzione è legato a considerazioni ANCHE soggettive (esistono casi specifici in cui è tassativamente vietato il porto di un coltello e quì non ci sono 'azzi che tengano) da parte delle forze dell'ordine; ora se è facile trovare un pubblico ufficiale "ottuso" è anche altrettanto (secondo me) facile trovare chi invece è anche realistico e riesca a distinguere il delinquente dal semplice, ad esempio, escursionista ma non esiste certezza, per tanto secondo me, ognuno, quando si porta un coltello dev'essere consapevole di potersi trovare davanti a chi non capisce una mazza come chi invece capisce, per tanto, un coltello, come molte cose della vita, vuol dire prima di tutto CONSAPEVOLEZZA e BUON SENSO.

Oltre al porto esiste il trasporto, concettualmente, il "porto" indica una condizione tale per il quale posso disporre dell'arma (o del coltello) con facilità, il trasporto si riferisce invece al trasferimento da un luogo X ad un luogo Y. Avere il coltello in tasca, nel fodero attaccato alla cintura, nella borsa a tracolla, nel marsupio ..... nel cruscotto dell'auto ..... è un PORTO ...... avere lo stesso dentro una custodia nel baule dell'auto, ad esempio è un TRASPORTO, averlo dentro una scatola confezionata nella borsa a tracolla può rientrare nel TRASPORTO (ed avere lo scontrino che comprovi, ad esempio, di averlo appena acquistato aiuta ;)).

Avere un coltello nello zaino è un porto od un trasporto ? ...... la logica vorrebbe che sia definito come trasporto poichè non si ha l'immediatezza della disponibilità (magari se è appeso fuori qualcuno potrebbe dire qualcosa) e, personalmente ma anche cercando in rete casi in cui sia stato contestato non ne ho trovato, LA MANO SUL FUOCO NON C'E' LA METTO (non si sà mai) ma ritengo che le probabilità di avere rogne siano estremamente minime se non praticamente nulle (se però cercate la certezza matematica solo lasciando a casa il coltello si può ottenere diversamente un rischio si corre sempre).

Essendo discrezionale si và alle considerazioni di chi vi stà guardando e sicuramente il buon senso ed in particolar modo, aggiungo io, come ci si relaziona con il pubblico ufficiale di turno aiuta (a volte molto).

Sbucciare una mela con un victorinox, anche senza blocco della lama, durante un comizio elettorale vuol dire al 99.99999% passare guai seri.
Sbucciare una mela in pubblico in condizioni "normali" con un victorinox in piazza Navona a Roma trovandosi davanti un pubblico ufficiale un pò ligio al dovere (e alle regole), secondo me, vuol dire passare dal quarto d'ora antipatico a guai più seri.
Sbucciare una mela in montagna con il proprio bowie da 25 cm. di lama, lontano da un centro abitato, anche trovandosi davanti un pubblico ufficiale (la forestale) NON dovrebbe (sempre al condizionale, vedi passaggi sopra) essere motivo di rogne, certo se vi beccano che lo lanciate contro i pini o a due centimetri dai piedi di ignari passanti ..... magari ..... si incazzano (giustamente) un attimino ;)

Ciao :), Gianluca

ASSOLUTAMENTE NN CONDIVIDO, anche perchè se stai sbucciando una mela in piazza e t vedono un coltellino delle "guardie" secondo te t portano in questura per un' identificazione?? naaaaaa nn è così... t rammento le idee visto che ce le hai un po confuse a parer mio...
Questa Guida cercherà di approfondire/chiarire la normativa vigente sulla coltelleria sportiva. Secondo l'art. 4 L.110/1975 e art. 45 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, i coltelli di qualsiasi genere e dimensioni ( sia con lama chiudibile che con lama fissa ), le forbici. le accette, i punteruoli, gli attezzi sportivi per le arti marziale ecc. non sono considerate armi, ma bensì strumenti destinati ad un altro utilizzo quale sportivo e/o di lavoro.
La legge italiana distingue inoltre le armi bianche tra proprie ed improprie in base al combinato disposto dagli articoli 30 T.U.L.P.S. e 45 Regolamento T.U.L.P.S. e non rileva più la lunghezza della lama.
Le armi proprie sono quelle destinate all'offesa della persona, come stiletti, coltelli a scatto, baionette, spade, katane, pugnali e simili. Le armi proprie possono essere vendute solo da esercizi commerciali muniti di apposita licenza di P.S. rilasciata dal Questore o dal Prefetto. E' da precisare che per pugnali si intendono i coltelli con lama fissa a 2 tagli (sopra e sotto) e punta acuminata. I coltelli con una parte affilata e l'altra seghettata/dentata NON sono considerati pugnali dato che la presenza stessa della seghettatura presuppone un uso variegato del coltello più vicino alla figura dell'attrezzo di lavoro ( in uso ad esempio dal boscaiolo, escursionista, prot.civile etc..). Ricordo che esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle pertinenze delle armi improprie e senza giustificato motivo ( es. coltelli da cucina, arnesi da carpentiere, da falegname etc..). Se qualcuno volesse acquistare kateane o spade deve tenere conto che se affilate sono per legge considerate armi bianche e quindi devono essere denunciate agli organi competenti. Per evitare quindi questa procedura conviene quindi acquistare questi prodotti privi del filo ( categoria "repliche" ).
Le armi bianche improprie ( come i coltelli da tasca ) sono invece quelle che, pur possedendo una potenzialità offensiva, sono passibili di impieghi diversi che ne possono anche legittimare il porto se effettuato per Giustificato Motivo, solo questi strumenti sono di libera vendita. Le armi bianche improprie possono essere liberamente vendute da esercizi commerciali muniti di licenza comunale e possono essere liberamente acquistate senza obbligo alla denuncia presso le autorità di P.S.....possono essere trasportate ma possono essere portate SOLO se vi sia un Giustificato Motivo. Esempi di Giustificato Motivo: Il portare i coltelli da cucina ad affilare o a riparare presso un arrotino ( il buonsenso consiglia comunque di non brandirli ma di proteggerli alla vista magari incartandoli ) - il falegname o l'idraulico che trasportano con se gli strumenti da taglio per svolgere adeguatamente la loro attività - il cercatore di funghi, l'escursionista e il boscaiolo per un uso strettamete legato alla loro attività o hobby - l'agricoltore che porta con se il machete o la classica roncola - Il sub che porta con se il coltello specifico per la propria sicureza in immersione - ......... è quindi ovvio che non rientra nel Giustificato motivo tutte quelle situazioni che evidenziano una fragile motivazione .. esempio : la presenza di un soggetto che canmmina impugnando un'accetta nel centro cittadino oppure di un soggetto che cerchi con l'uso di un coltellino i funghi sulla spiaggia ... penso che il concetto sia chiaro!
-----------------------------riporto gli estratti di legge attinenti-----------------------------------------
Legge 18 Aprile 1975, n.110 ( Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1975, n.105 )​
Normative integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.​
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.​
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, NON possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o di taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli atri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto ( comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n.122 ). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.​
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Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 -​
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Giugno 1940, n.149, Suppl.Ord. ).​
Articolo 45
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. NON sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili.
 
Guarda fai come credi (in amicizia), nel senso che alla fine ognuno è responsabile delle proprie azioni e ne risponde a chi per esso. Se per te sbucciare la mela in mezzo alla piazza con un coltello giustifica il porto ...... fallo ...... non sarò di certo io a dirti che non lo puoi fare, al limite potrò dirti che in base, agli stessi articoli che hai riportato tu (che poi sono quelli che conosco io), devi giustificare il "porto" a chi ti chiede di giustificarlo, se riesci a farlo bene diversamente vai incontro a dei problemi e, alla fine, il concetto è poi quello ...... se "riesci" ..... perchè da nessuna parte c'è scritto quando lo è di sicuro, ovvero, quando è certo ed inoppugnabile il porto (parlo a livello di "leggi" e non di interpretazioni).

Ti faccio un esempio che non c'entra nulla con i coltelli ma è analogo, girare, con l'auto, senza le cinture di sicurezza si è passibile di multa ..... pensi che ti fermano espressamente per contestarti questa infrazione ? ..... oggi come oggi è molto raro (parlo ovviamente per esperienza personale) ma ciò non toglie che trovandosi davanti al "fiscalino", il "simpatico" o semplicemente il "ligio alle regole" ti elevi contravvenzione. Vuoi girare senza cinture ? ... fallo a tuo rischio e pericolo ma poi, ovviamente, non lamentarti se trovi il "ligio alle regole" che ti dà la multa. Analogo discorso per il casco con le moto, in certe zone d'Italia se giri senza ti fermano e ti fanno il verbale, in altre, no ...... eppure le regole sono uguali in tutta Italia.

Intendiamoci io non ho nulla di particolare contro chi và in giro con un coltello, in città, ma ciò non toglie che ci siano delle leggi che, come tali, comportano delle "cose". Poi ognuno è libero di rispettarle alla letterla, rispettarle così così, rispettarle alle sue condizioni o anche non rispettarle .....

Ciao :), Gianluca
:D
 
Ma creto.. sono d' accordissimo con te.. e cmq tengo a sottolineare che mi è capitato di rado girare in città con un coltellino, anche perchè il mio personale ce l' ho a lavoro ed è un modestissimo spyderco di pochi cm...
In oltre girare in montagna con un parrish survival combat nn è assolutamnete un reato, viene considerato un utensile :rofl:

;)
 
mi e' venuto un dubbio: e' "tecnicamente" un reato tagliare la bistecca con il coltello quando si va ' al ristorante, magari all'aperto, in piazza?

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Diciamo che viene normale chedersi cosa c faccia nel cruscotto questo, gentilissimo sig. "pincopallo" ?? e poi per beccarsi una denuncia del genere credo che il soggetto abbia anche qualche altro carico pendente sulla sua schiena...
Cmq in montagna è "lecito" in citta nn mi è mai venuto in mente di portarmi un coltello che superi i 7 cm dietro... anche pechè nn mi serve a nulla. :)
Purtroppo la legge non è affatto chiara e lascia ampi spazi all'interpretazione, per cui, in teoria, non puoi mai sapere se sei nel giusto. Se ne è discusso a lungo e io sono giunto a questa conclusione.
Fai come ritieni più giusto, probabilmente nessuno ti dirà mai nulla se sbucci la mela, ma un giorno potresti trovare uno particolarmente pignolo e allora...
Io ho solo segnalato come stanno le cose.
:)
 
letto ora il documento copiato qua sopra.....

domanda....perciò se possiedi ad esempio un tanto o un bowie qualsiasi, un bushman o qualsiasi altro coltello di cui andiamo un po tutti matti......dovresti denunciarlo???

non dico di portarlo in giro....parlo di possesso in casa
 
Se non hanno il doppio filo ...... no ...... se hanno il doppio filo ...... sì

Se però superano i 50 cm. di lama (vado a memoria per cui potrebbe anche essere di più di 50 cm.), se non erro, rientrano nlle spade e, per tanto, se affilate anche da un solo lato vanno denunciate ....... ma non credo che sia il tuo caso :D

Ciao :), Gianluca
 
Non è strettamente necessario denunciare un pugnale,( altrimenti se si denuncia il primo, ogni qual volta che se ne compra uno si deve correre in caserma per ovvi motivi) il quale ha altri scopi come un bowie, in quanto, come ho detto anche prima, risulterebbe un utensile se "esempio" pertato in montagna. Invece, se uno si presenta in banca con un cacciavite semplicissimo strumento di lavoro, e incomincia ad andare in escandescenza, verrebbe cmq bloccato, e poi identificato per capire chi è... e spero di essermi spiegato.. ma per quanto riguarda un COLTELLO cioè un OGGETTO A DOPPIA LAMA "dalla legge considerato un arma atta ad offendere" il problema si verebbe a creare se, per qualsiasi motivo lo verrebbero a trovare "esempio" per una semplice perquisizione, allora Lì ci può essere il reato.

Spero voi tutti abbaite capito il quanto. Ringrazio e saluto.
:)
 
Scusa ma dove hai letto che un pugnale "non è strettamente necessario denunciarlo ?"

Perchè a me risulta che l'obbligo è tassativo e non discrezionale.

[Domanda n.1955] Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è l'obbligo di denunciarli?
La legge, in particolare l'art. 38 del T.U.L.P.S., pone l'obbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle "proprie", comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti "strumenti atti ad offendere" o armi improprie. L'obbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione d'uso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.

F.A.Q

Ciao :), Gianluca
 
Non è strettamente necessario denunciare un pugnale,( altrimenti se si denuncia il primo, ogni qual volta che se ne compra uno si deve correre in caserma per ovvi motivi) il quale ha altri scopi come un bowie, in quanto, come ho detto anche prima, risulterebbe un utensile se "esempio" pertato in montagna. Invece, se uno si presenta in banca con un cacciavite semplicissimo strumento di lavoro, e incomincia ad andare in escandescenza, verrebbe cmq bloccato, e poi identificato per capire chi è... e spero di essermi spiegato.. ma per quanto riguarda un COLTELLO cioè un OGGETTO A DOPPIA LAMA "dalla legge considerato un arma atta ad offendere" il problema si verebbe a creare se, per qualsiasi motivo lo verrebbero a trovare "esempio" per una semplice perquisizione, allora Lì ci può essere il reato.

Spero voi tutti abbaite capito il quanto. Ringrazio e saluto.
:)

Scusa ma dove hai letto che un pugnale "non è strettamente necessario denunciarlo ?"

Perchè a me risulta che l'obbligo è tassativo e non discrezionale.

[Domanda n.1955] Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è l'obbligo di denunciarli?
La legge, in particolare l'art. 38 del T.U.L.P.S., pone l'obbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle "proprie", comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti "strumenti atti ad offendere" o armi improprie. L'obbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione d'uso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.

F.A.Q

Ciao :), Gianluca
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Non l' ho letto da nessuna parte, ma visto che in questo paese la legge tanto viene iterpetrata come pocansi mi hai sottolineato, allora per me visto che sono un collezionista e li considero utensili, e che li porto in montagna per scopi personali, non li denuncio.

In oltre, visto che in questo paese se sei una persona per bene passi i guia, mentre se sei un delinquente no.. IO a mio avviso nn li denuncio, e spiego subito il motivo; Se li denuciassi e un bel giorno vengono a rubarne uno e ci uccidono una persona, IO passo un bel quarto d' ora. E poi visto che non serve il porto d' armi tutto risulta più facile..
 
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Non l' ho letto da nessuna parte, ma visto che in questo paese la legge tanto viene iterpetrata come pocansi mi hai sottolineato, allora per me visto che sono un collezionista e li considero utensili, e che li porto in montagna per scopi personali, non li denuncio.

In oltre, visto che in questo paese se sei una persona per bene passi i guia, mentre se sei un delinquente no.. IO a mio avviso nn li denuncio, e spiego subito il motivo; Se li denuciassi e un bel giorno vengono a rubarne uno e ci uccidono una persona, IO passo un bel quarto d' ora. E poi visto che non serve il porto d' armi tutto risulta più facile..

ma scusa, il pugnale, cioè un coltello a doppia lama ( che non si chiamerà più coltello, ma pugnale) e non è un utensile, va necessariamente denunciato. Tu non la fai, affari tuoi. L'armeria dove l'hai comperato registra il tuo nome sul registro di scarico che va in questura. Poi se ti faranno un controllo, facci sapere come è andata.
 
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Non l' ho letto da nessuna parte, ma visto che in questo paese la legge tanto viene iterpetrata come pocansi mi hai sottolineato, allora per me visto che sono un collezionista e li considero utensili, e che li porto in montagna per scopi personali, non li denuncio.

In oltre, visto che in questo paese se sei una persona per bene passi i guia, mentre se sei un delinquente no.. IO a mio avviso nn li denuncio, e spiego subito il motivo; Se li denuciassi e un bel giorno vengono a rubarne uno e ci uccidono una persona, IO passo un bel quarto d' ora. E poi visto che non serve il porto d' armi tutto risulta più facile..
Per acquistare un coltello NON c'è bisogno del porto d'armi e non c'è bisogno di denunciarli.

Ma se tu acquisti, alla luce del sole, in una armeria, un pugnale piuttosto che una baionetta, senza porto d'armi o nulla osta all'acquisto, tu e l'armeria commettete un illecito perchè la legge, in questo caso, non lascia adito ad interpretazione PUGNALE = ARMA PROPRIA = DENUNCIA, ora dubito fortemente che una armeria voglia rischiare una denuncia penale piuttosto che un ritiro della licenza e magari qualche anno in galera, per cui, o il PUGNALE che intendi te non è quello che intendo io oppure stiamo parlando di atti illeciti.

Discorso diverso, nella forma ma non nella sostanza, se invece acquisto da un privato il quale non ha di certo una licenza, un negozio o quant'altro alla luce del sole, per cui, se lui non ha mai denunciato quel pugnale esso non esiste, per la legge, ma se lui l'ha denunciato farà, a sua volta, denuncia di scarico e potrà vendertelo solo in presenza di porto d'armi o nulla osta ...... poi se tu non lo denunci sono problemi tuoi ed anche quì siamo dinnanzi ad un illecito ...... ripeto sempre che il PUGNALE che intendo io SIA [EDIT] quello che intendi tu.

Ciao :), Gianluca
 
Ultima modifica:
Quoto znnglc. La legge è proprio così.

Avevo già scritto in un altro post, mi sembra... Ma riporto anche qui, perchè forse è abbastanza attinente...
Già che un paio di giorni fa ero in aeroporto (Pisa), ho fotografato il cartello con l'elenco di cosa è proibito portare a bordo, addosso o nel bagaglio a mano.
I coltelli con lama fino a 6cm si possono portare.
Si "potrebbero" portare... ma siamo in Italia... chissà...

img0514b.jpg
 
U

Utente 3704

Guest
Conclusione:
Le leggi in Italia in materia ci sono, ma ci sono molte lacune e variabili che possono variare a secondo della forza dell'ordine che ti contesta il reato.

PS:-xznnglc scusa la domanda stupida, ma visto la tua conoscenza in materia...sei un avvocato?
 
Conclusione:
Le leggi in Italia in materia ci sono, ma ci sono molte lacune e variabili che possono variare a secondo della forza dell'ordine che ti contesta il reato.

Infatti, sarà stato detto un milione di volte che la legge in questo settore è interpretabile e che l'unica regola saggia è quella di essere discreti.
 
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