Ovvio il 100% di sicurezza non esiste però le ffoo non sono composte da stupidi, anche fosse comunque è veramente difficile che poi anche l'avvocato e il giudice siano degli stupidi.
Di solito chi viene fermato, denunciato e condannato penalmente non è mai un "santo".
E' uno magari che qualche problema della giustizia ce l'ha, magari poi gli viene assegnato un avvocato d'ufficio.....insomma sappiamo come vanno queste cose.
Occhio che non ha importanza la "lunghezza", in altre parole fra 5 cm e 6 e 8 o 12 cm. non c'è nessuna differenza, per cui se il tuo discriminante è la lunghezza sappi che non serve ai fini legali come discriminante per dire "sì lo porto" "no non lo porto", poi se invece mi dici che un coltello "piccolo" può passare più inosservato che un machete, allora sì ma ai fini legali non cambia nulla, che serva o non serva in città.
Ciao
, Gianluca
Si però mi riallaccio al discorso, con un temperino in tasca a cosa mai andrei in contro??
E cmq ecco qualcosa di utile
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Questa Guida cercherà di approfondire/chiarire la normativa vigente sulla coltelleria sportiva. Secondo l'art. 4 L.110/1975 e art. 45 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, i coltelli di qualsiasi genere e dimensioni ( sia con lama chiudibile che con lama fissa ), le forbici. le accette, i punteruoli, gli attezzi sportivi per le arti marziale ecc. non sono considerate armi, ma bensì strumenti destinati ad un altro utilizzo quale sportivo e/o di lavoro.
La legge italiana distingue inoltre le armi bianche tra proprie ed improprie in base al combinato disposto dagli articoli 30 T.U.L.P.S. e 45 Regolamento T.U.L.P.S. e non rileva più la lunghezza della lama.
Le armi proprie sono quelle destinate all'offesa della persona, come stiletti, coltelli a scatto, baionette, spade, katane, pugnali e simili. Le armi proprie possono essere vendute solo da esercizi commerciali muniti di apposita licenza di P.S. rilasciata dal Questore o dal Prefetto. E' da precisare che per pugnali si intendono i coltelli con lama fissa a 2 tagli (sopra e sotto) e punta acuminata. I coltelli con una parte affilata e l'altra seghettata/dentata
NON sono considerati pugnali dato che la presenza stessa della seghettatura presuppone un uso variegato del coltello più vicino alla figura dell'attrezzo di lavoro ( in uso ad esempio dal boscaiolo, escursionista, prot.civile etc..). Ricordo che esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle pertinenze delle armi improprie e senza giustificato motivo ( es. coltelli da cucina, arnesi da carpentiere, da falegname etc..). Se qualcuno volesse acquistare kateane o spade deve tenere conto che se affilate sono per legge considerate armi bianche e quindi devono essere denunciate agli organi competenti. Per evitare quindi questa procedura conviene quindi acquistare questi prodotti privi del filo ( categoria "repliche" ).
Le armi bianche improprie ( come i coltelli da tasca ) sono invece quelle che, pur possedendo una potenzialità offensiva, sono passibili di impieghi diversi che ne possono anche legittimare il porto se effettuato per
Giustificato Motivo, solo questi strumenti sono di libera vendita. Le armi bianche improprie possono essere liberamente vendute da esercizi commerciali muniti di licenza comunale e possono essere liberamente acquistate senza obbligo alla denuncia presso le autorità di P.S.....possono essere trasportate ma possono essere portate
SOLO se vi sia un
Giustificato Motivo. Esempi di Giustificato Motivo: Il portare i coltelli da cucina ad affilare o a riparare presso un arrotino ( il buonsenso consiglia comunque di non brandirli ma di proteggerli alla vista magari incartandoli ) - il falegname o l'idraulico che trasportano con se gli strumenti da taglio per svolgere adeguatamente la loro attività - il cercatore di funghi, l'escursionista e il boscaiolo per un uso strettamete legato alla loro attività o hobby - l'agricoltore che porta con se il machete o la classica roncola - Il sub che porta con se il coltello specifico per la propria sicureza in immersione - ......... è quindi ovvio che non rientra nel Giustificato motivo tutte quelle situazioni che evidenziano una fragile motivazione .. esempio : la presenza di un soggetto che canmmina impugnando un'accetta nel centro cittadino oppure di un soggetto che cerchi con l'uso di un coltellino i funghi sulla spiaggia ... penso che il concetto sia chiaro!
-----------------------------riporto gli estratti di legge attinenti-----------------------------------------
Legge 18 Aprile 1975, n.110 ( Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1975, n.105 )
Normative integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, NON possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o di taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli atri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto ( comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n.122 ). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
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Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 -
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Giugno 1940, n.149, Suppl.Ord. ).
Articolo 45
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. NON sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili.