Salve,argomento interessante ed allo stesso tempo inestricabile...lex dura lex...
Mi pare di capire (correggetemi se ho capito male) la cassazione ha classificato il kukri nepalese in arma bianca...asserendo che essendo una dotazione dei gurka,i soldati britannici di origine nepalese, è a tutti gli effetti un'arma propria, di potenza offensiva.
Ok,preso atto della sentenza,si evince allora, che diventerebbero armi proprie anche il machete,bolo ecc...che è sicuramente una dotazione dei corpi armati che operano nella giungla.
Lo stesso coltello survaivor , ka-bar ,camillus e simili sono dotazioni dei reparti militari, restano coltelli, non sono armi bianche, o forse si mmm....
Il legislatore all'epoca nel Regio Decreto del lontanissimo...18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,all'art.30.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
Notate l'ambiguità quando al comma 1 dice:"tutte le altre..." ,è ovvio che tutte le armi proprie hanno la caratteristica intrinseca univoca e inconfondibile... di offensibilità alla persona e qui si apre il mondo...
Quindi, non è più il filo o il doppio filo a distinguere l'arma propria o impropria ma la destinazione d'uso, si mette male... per quelle case costruttrici e rivenditori che hanno in catalogo/vendita, prodotti coltelli o affini ad uno solo filo che sono assimilabili ai pugnali, quindi armi offensive, le famose..."tutte le altre " le spade e sciabole, anche senza filo sono armi punto e basta, le baionette anche se modificate eliminando gli attacchi per il fucile, resterebbero sempre nel novero delle "tutte le altre", anche se sono ad un filo o semplici spiedi...
Quindi anche il machete e il bolo rientrano tra le armi bianche...per la regola se il kukri ci rientra...anche questi altri arnesi che sono assimilabili alla micidiale...arma nepalese rientrano nella cosiddetta... espressione dell'articolo 30 del tulps che non distingue tra dotazione o non dotazione.
La querelle...si risolverebbe semplicemente uniformandosi a tutti gli stati europei,basterebbe la volontà del legislatore di abrogare il comma 1 art.30 della legge 773 1931 tulps alla voce "tutte le altre ecc..."semplificando...che possono essere di libera vendita e detenute senza denuncia, art.38 L.773 18 giugno.1931. tutti gli arnesi da taglio e punta, quindi, anche le cosiddette...(armi bianche destinazione naturale...offesa alla persona...)e
che solo gli strumenti atti al lavoro, e alle attività sportive, possono essere portati fuori dalle proprie abitazioni,solo per giustificato motivo.
Dura lex,sed lex.