Raga, la ragione del divieto è in parte diversa. Va fatto un ragionamento che progredisce per vari gradi.
Prima cosa: la caccia non è libera ed indiscriminata, ma può avvenire solo entro precisi limiti cioè
- licenza di caccia (che presuppone il porto d'armi)
- tempi e luoghi adatti
- selezione delle prede: alcune specie non si possono abbattere, altre si entro certi limiti, sia di numero, sia di età, sia di genere
- non si possono usare alcune armi o trappole (es. vietato caccia con tagliole, vietato caccia di uccelli con reti).
Quindi, se non hai la licenza, a caccia non ci vai assolutamente, indipendentemente dall'arma che usi, sia essa propria o impropria. Già così si capisce che il solo fatto di avere una fionda, anche fosse legale usarla, non ti consente di andare a caccia di uccelli. Del pari, avere una carabina ad aria compressa (di quelle per cui non serve il porto d'armi), non ti autorizza a cacciare/sparare a sparare agli animali.
Se hai la licenza, allora puoi andare a caccia rispettando tutte le varie prescrizioni, compreso il divieto di usare certe armi.
Alcune armi sono comunque vietate perchè, come ha spiegato qualcuno, sono fonte di probabili sofferenze per la fauna e/o pericolo per altre persone.
La Legge Caccia (L. n. 157/1992) prevede che: mezzo di caccia è ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico.
Art. 12, comma 2: Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13…. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 13 (Mezzi per esercizio attività venatoria): Elenca i mezzi consentiti e cioè armi da fuoco, arco e falco. Art. 13, comma 5: Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
l’art. 21 contenente i divieti, elenca i mezzi vietati già non regolati in via speciale dall’art. 13, dedicato solo alle armi: munizione spezzata nella caccia agli ungulati; esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, civette, armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre, i segugi nella caccia la camoscio.
E il successivo art. 30, che elenca le pene, i richiami vietati, vivi o inerti, non li mette correttamente fra i mezzi di caccia, ma li aggiunge solo per assimilazione analogica.
Dall’analisi delle norme si può pertanto concludere che per il legislatore sono mezzi di caccia vietati:
- le armi da fuoco non consentite (quelle diverse dalle armi da caccia)
- le armi ad aria compressa a palla
- la balestra
- armi da sparo munite di silenziatore
- le armi impostate con scatto provocato dal selvatico
- le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati
- esche avvelenate o bocconi avvelenati
- vischio o altre sostanze adesive
- trappole
- reti
- tagliole
- lacci, archetti o congegni similari
- civette