Normativa IL KUKRI E' UN ARMA ..... per la Cassazione

Per una volta mi inquieto , NON diciamo cavolate, please.

Tutta la filiera è stata inquinata di idiozia, per anni li si poteva avere come normali coltelli da collezione, qualcuno si è svegliato male e avendo bevuto peggio si inventa una preventiva licenza di importazione armi bianche (ma quando mai??? Ma secondo quale articolo di legge?), tutti i giudici di tutti i gradi di giudizio sembrano voler ignorare pervicacemente la legge e gli articoli di legge che definiscono le armi bianche e le loro caratteristiche, nonché la storia di queste lame.

In pratica la definizione di arma va a basarsi sulle dimensioni ed una presunta spiccata potenzialità offensiva data probabilmente dal peso, ossia se sferri un colpo non lo arresti facilmente. Mi si concedano i francesismi, seghe mentali e cazzate a gogo. AHHH per i magistrati, ai magistrati e ad altre componenti dello stato certe logiche non si applicano.

CB99 concordo
 
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Fra tante sentenze fantasiose, questa la trovo razionale.

Spiegami, intendi questa sentenza?

La giurisprudenza evocata dal ricorrente -relativa alla necessità della punta acuta e della lama a due tagli -si riferisce a strumenti diversi, ed in particolare ai "coltelli", oggetti (di dimensioni molto più contenute rispetto a quelli oggetto del giudizio di merito) che hanno una ordinaria vocazione polifunzionale ..... omissis ...... Ma è evidente che tale distinzione (lama a due tagli o meno) non viene in rilievo lì dove si tratti di oggetti che per altre ragioni (lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona) siano da qualificarsi come naturalmente destinati all'offesa alla persona. Nel caso del coltello, peraltro, la necessaria esaltazione della caratteristica della lama a due tagli si è resa necessaria al fine di delimitare la categoria delle armi bianche ai soli coltelli in concreto assimilabili ai pugnali o agli stiletti (proprio in funzione di definire con certezza i criteri di identificazione e catalogazione), ma da ciò non può -in alcun modo -dedursi, come preteso dal ricorrente -che la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa ...... omissis

Perchè secondo me è infarcita di imprecisioni.

Ad esempio:

(lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona)

spiegami la differenza tra un kukri, un machete, una roncola e il mio Kershaw Camp 10 (10 pollici di lama): sono tutti agevoli, volendo, per l'offesa alla persona... :biggrin:

la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa

anche qui, perchè un kukri dovrebbe avere una "vocazione naturale all'offesa" quando sappiamo benissimo che il contadino nepalese lo usa come un "tuttofare", dal processare la legna, alla macellazione.
"Vocazione" non mi sembra un termine oggettivo e quindi non applicabile alla giurisprudenza, non si può parlare di intenzioni, di cose potenziali, ma di cose oggettive.
 
Gli "ermellini" non sono "nuovi" ad interpretazioni di "fantasia", nel caso specifico, Opinel che divengono armi a causa del blocco della lama, o di giudici di secondo grado che confermano che i cellulari possono provocare il cancro anche se l'ISS conferma, nuovamente, la non correlazione fra tumori e cellulari (http://www.ansa.it/canale_saluteebe...llo_357d54a9-7072-4c8d-b9a6-ee309e208149.html).

A mio avviso questa sentenza, sui Kukri, ha la stessa "valenza" delle "analoghe" sentenze di Cassazione che equiparavano gli Opinel ai pugnali per la presenza del blocco lama (una a caso, ad es. sentenza n. 29483/13) con la conseguente contestazione del c.p. 699 (porto abusivo di armi) anzichè della l. 110/75 art. 4.

Alla prima sentenza di Cassazione che vedeva gli Opinel equiparati ai pugnali non mi risulta che vi sia stata una corsa ad auto denunciarsi per il possesso di Opinel nè che via sia stato una qualche azione nei confronti di chi importava Opinel o li commercializzava nel territorio Italiano, come non mi risulta che ci sia stata una impennata di denunce da parte delle autorità competenti di micidiali Opinel che, tra parentesi, credo che sia uno dei pieghevoli più diffusi se non ora quasi certamente quando quelle sentenze vennero pronunciate.

Dopo di che io consigli non mi sento di darli per cui se uno vuole denunciare i propri kukri faccia come meglio crede, io kukri non ne ho ma se li avessi, fino a quando non verrà emessa non una sentenza ma una circolare esplicativa o una disposizione di legge non farrei nulla di diverso da quello che ho fatto fino ad ora.
la sciabola la puoi comprare senza porto d'armi ma la devi denunciare.
Se ha la punta arrotonda e non ha filo non ha bisogno di essere denunciata, ovviamente non sono io a dirlo http://www.earmi.it/diritto/leggi/sciabole.pdf ma lo Stato Maggiore, dopo di che per anni si è denunciata e, di conseguenza quelle denunciate, saranno assoggettate a tutta la burocrazia del caso, è più facile che un cammello passi da una cruna di un ago che un "arma" venga depennata dal proprio fascicolo così d'emblèe.
A onor di cronaca, giusto perchè si parla di scout, in ASCI negli anni 70 e poi in AGESCI negli anni 80-90 si tramandava che se ti trovavano in giro con il coltellone e avevi la tessera scout in tasca, potevi andare (naturalmente in divisa e in attività)....erano altri tempi
Suona come la leggenda delle quattro dita, gli unici che hanno una base giuridica che li autorizzi ad avere un coltello sono i cacciatori ovviamente quando sono in "attività". Tra parentesi, qualche tempo fa, sul forum, c'era chi aveva portato proprio un caso di condanna da parte di un capo scout, abbastanza recente, perché aveva un Openil in auto.

Ciao :si:, Gianluca
 
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma della legge 110/75, "sono da guerra le armi di ogni specie che per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari".
Forse una interpretazione all'inverso di questo articolo potrebbe dare un senso alla cosa...il Kukri è il coltello d'ordinanza dei Gurka, il suo smarrimento porta a processo in corte marziale, ergo può essere considerata armamento da guerra, o almeno quando facevo l'ausiliario più di 25 anni fa' era così...in battaglione girava una specie di vademecum ad uso "interno" in cui erano citate/classificate le varie armi bianche proprie, ed il kukri era espressamente citato pur essendo più propriamente un coltello...diciamo che il suo uso militare così famoso e prestigioso lo penalizzava, pur non essendo l'unico e nemmeno il più diffuso...poi lungi da me avere la verità in mano, ma da allora io l'ho sempre considerato un'arma proprio per questo motivo
 
continuo a leggere della correlazione tra il kukry e la'rmamento da guerra da parte di voi più esperti di me. M aper capirci vale lastessa cosa con un kabar umsc, un camillus un peltonen, che sono coltelli fino a prova contraria? visto che magari sono stati usatioggi o in passato dalle forze armate?
 
Cimabue99, in pratica è come il cappello degli Alpini, come concetto, un simbolo che i Gurka portano come portano il loro cappellone a tesa larga, è un coltello che loro portano in combattimento e che usano anche per far pressione psicologica sui nemici, vedi gli argentini o gli afgani, e si addestrano all'uso come una volta si faceva per la baionetta, come si fa ancora oggi con i pugnali, etc etc ma non è un'arma di distruzione di massa. I Gurka fanno paura!
 
La legislatura Italiana è, spesso, interpretativa, personalmente ritengo un pò perché inquadrare "specificatamente" un problema non è così semplice, un pò perché se è più descrittiva che specifica si può prestare meglio ad affrontare problematiche che magari oggi non si pongono ma nel tempo sì.

Quando un articolo di legge, come l'art. 1 della legge 110/75, parla di armi da guerra in funzione della potenzialità fornisce degli elementi di valutazione tali da poter "inquadrare" un qualcosa senza però entrare nello specifico in modo tale che questo articolo è valido oggi come lo sarà fra vent'anni quando magari ci saranno le pistole laser (per dire ;)), questo vuol dire che la legge non ha bisogno di continui aggiustamenti è può essere applicata con continuità.

La "vera" differenza la fa la frequenza con cui una valutazione è ripresa e confermata dalla Cassazione, pur perfettamente consapevole che ci sono state delle "chiappe" vere a subire delle conseguenze, questa sentenza è, oggi, come una rondine che non fa primavera.

Qualsiasi altra valutazione, considerando ciò che è la realtà, io vado in coltelleria e compro un camion di kukri senza nessun obbligo, per quanto rispettabile, a mio modesto avviso, è frutto di considerazioni più realiste del re. Io non ho mai comprato una "pistola" in armeria senza porto d'armi, nè una cartuccia nè un grammo di polvere da sparo ...... e non come conseguenza di un atto a discrezione del venditore ma perché, a sua volta, lui stesso aveva acquistato il tutto con un iter burocratico specifico che non permette nulla di diverso da quello ...... oggi un kukri è come qualsiasi altro coltello anche perché è un coltello (secondo me).

Ciao :si:, Gianluca
 
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Il fenomeno che questa sentenza pare voler reprimere é l'importazione di armi proprie, armi bianche che dir si voglia, senza denuncia alle autorità.
Repliche affilate su entrambi i lati di armi bianche sono in effetti in commercio all'estero e acquistabili per corrispondenza.

https://www.celticwebmerchant.com/it/spade-e-armi-storiche/spade/spade-alto-medioevo/page2.html
il che e' palesemente una boiata.

chi vuole delinquere non usa quei canali (fonte: vivo a padova e per trovare un machete o anche altro ti basta avere un paio di biglietti da 50 e chiedere a qualche spaccino, anni fa nella bassa giravano anche ben altri calibri, incluso materiale in uscita dalle caserme dell'est, ex jugoslave in primis, e non solo, in cambio di poche birre e qualche centomila)
 
Siti simili a quello che ho precedentemente linkato sono abbastanza pericolosi perché vendono anche armi a salve, legalmente importabili in Italia come tali.
In Francia "armi a salve" provenienti dai balcani disattivate solo incollando un tappo nella canna sono poi state facilmente riattivate e usate nelle stragi di Charlie Hebdo e del Bataclan.

https://time.com/how-europes-terrorists-get-their-guns/
 
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Ma il multi NON È AFFILATO SU TUTTI E 2 LATI DELLA LAMA!!!

La sensazione che ho io é che abbiano fatto una forzatura per motivi pregressi.
Sarebbe poco opportuno scendere nei dettagli ma in passato ho seguito vicende in cui chi trafficava in oggetti non leciti é stato fermato perché le merci di copertura risultavano simili ad altre con il marchio registrato e quindi si é applicato il principio della "tutela allargata".

- Non sono riuscito a beccarti con gli RPG? Bene allora sono illegali i pupazzi perché assomigliano a quelli coperti da copyright -

...
 
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Per comprare un machete basta andare in una coltelleria e con 50€, forse, ti danno pure il resto.

Ciao :si:, Gianluca

nei negozi di surplus militare quelli dell'esercito li trovi con uno zero in meno della cifra che affermi (fonte: parecchi miei amici carpisti ne hanno uno per farsi la posta di pesca tra i canneti)

per inciso, basta un pezzo di buona lamiera e una smerigliatrice e si puo' farsene uno di rozzo in casa in mezz'ora
diciamo una cosa, chi intende delinquere comunque non va in coltelleria. ci sono altri modi molto piu' semplici e, almeno a padova, le una o due coltellerie e armerie rimaste sono abbastanza controllate.

a me pare piu' una scusa per fare cassa e controllare, tanto se uno vuole delinquere non gliene frega nulla di fare un reato in piu'.
 
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Spiegami, intendi questa sentenza?

La giurisprudenza evocata dal ricorrente -relativa alla necessità della punta acuta e della lama a due tagli -si riferisce a strumenti diversi, ed in particolare ai "coltelli", oggetti (di dimensioni molto più contenute rispetto a quelli oggetto del giudizio di merito) che hanno una ordinaria vocazione polifunzionale ..... omissis ...... Ma è evidente che tale distinzione (lama a due tagli o meno) non viene in rilievo lì dove si tratti di oggetti che per altre ragioni (lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona) siano da qualificarsi come naturalmente destinati all'offesa alla persona. Nel caso del coltello, peraltro, la necessaria esaltazione della caratteristica della lama a due tagli si è resa necessaria al fine di delimitare la categoria delle armi bianche ai soli coltelli in concreto assimilabili ai pugnali o agli stiletti (proprio in funzione di definire con certezza i criteri di identificazione e catalogazione), ma da ciò non può -in alcun modo -dedursi, come preteso dal ricorrente -che la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa ...... omissis

Perchè secondo me è infarcita di imprecisioni.

Ad esempio:

(lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona)

spiegami la differenza tra un kukri, un machete, una roncola e il mio Kershaw Camp 10 (10 pollici di lama): sono tutti agevoli, volendo, per l'offesa alla persona... :biggrin:

la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa

anche qui, perchè un kukri dovrebbe avere una "vocazione naturale all'offesa" quando sappiamo benissimo che il contadino nepalese lo usa come un "tuttofare", dal processare la legna, alla macellazione.
"Vocazione" non mi sembra un termine oggettivo e quindi non applicabile alla giurisprudenza, non si può parlare di intenzioni, di cose potenziali, ma di cose oggettive.

Partiamo dalle norme, nella specie dall'art. 4 L. 110/75:
CO. 1: disciplina gli oggetti offensivi di porto normalmente vietato
CO. 2: disciplina gli oggetti offensivi di porto consentito a determinate condizioni

Il filo rosso che accomuna tutti gli oggetti di cui al primo comma è che si tratta di oggetti progettati per l'offesa e si parte dalle vere e proprie "armi" (di qualunque tipo, anche armi bianche) fino ai manganelli (che sono di fatto bastoni).

Gli oggetti di cui al secondo comma, invece, sono accomunati dall'essere strumenti, progettati per svolgere una mansione di lavoro ("bastoni con puntale accuminato" = es. bastone da montanaro con puntale), come punteruoli, coltelli, catene, mazze, tubi, ecc. (vedi l'elenco).

Quando si è dinnanzi a oggetti che rientrano vagamente in entrambe le categorie (es. lame) bisogna capire se siamo di fronte a un oggetto progettato come arma oppure come strumento.
Da qui, per i coltelli di piccole dimensioni, che certamente non sono in dotazione come arma agli eserciti o alle forze di polizia, tutta la laboriosa ricostruzione giurisprudenziale su: doppio filo, blocco lama, e compagnia bella.
Un coltello di grandi dimensioni, come in questo caso, suscita interrogativi (in primis tra noi "bushcrafters", vedi disussioni sui "coltelloni"); una volta identificato l'oggetto, consultando Wikipedia, si scopre molto agevolmente che il Kukri, come una baionetta, è un oggetto in dotazione a forze armate, destinato all'offesa alla persona.
Ciò non toglie che io possa tagliare il salame con una katana, o schiacciare le noci con una noccoliera, ma questo non ne cambia la natura.

Machete e roncola, per risponderti, sono strumenti destinati a sfoltire la vegetazione o al lavoro nei campi. Quel che rileva, prima di ogni altra considerazione, è la destinazione originaria. Anche se possono fare più male persino di una baionetta.

Questo, "de jure condito", il che non significa che "de jure condendo", non cambierei tutta la normativa sulle armi.
 
Zed, ci ho rimuginato un po', e alla fine ho deciso, non è che si raddrizza una situazione che non sono riusciti a gestire piegando la legge alle necessità delle, presumo forze dell'ordine e della magistratura di ogni ordine e grado.

La repressione di un traffico di armi proprie significa bloccare le importazioni di pistole, fucili et similia + il relativo munizionamento.

A casa ho un pugnale che ho ordinato via catalogo elettronico e ricevuto per posta, ma non mi risulta che sia vietato l'acquisto e la detenzione (non parliamo di porto) così come ho sempre detto di aver avuto il coltello Killer della Cressi Sub, pugnale bilama affilato. e credo di averlo ancora. Comperato in negozio.

Per me, sbaglierò, ma ci potrebbe essere stata l'erronea e/o forzosa interpretazione della legge e poi nessuno ha rimediato.

Esperienza personale anche se su altro settore: vado a caccia in Africa, tutto ok, torno, ricevo in miei trofei, pago le tasse doganali e va tutto bene. Quasi un anno dopo o forse di più ricevo un'ingiunzione di pagamento della Dogana, parlo con lo spedizioniere, un amico, che me la racconta: Avendo le persone che seguono questo tipo di importazione abbastanza tempo libero, hanno cominciato a curiosare su Internet cercando i siti e nei siti degli outfitter piuttosto che delle agenzie organizzatrici e cosa scoprono? I prezzi degli animali che si possono cacciare. E allora a qualcuno viene in mente che da anni stanno imponendo delle aliquote troppo basse o che i valori dichiarati erano troppo bassi rispetto a quanto letto sui siti visitati. Al primo tentativo. el me amis parte alla guerra e gli fa la seguente contestazione: i trofei non hanno un valore commerciale reale, quanto un valore di affezione in quanto ricordo dell'avventure venatoria. Per fare breve una cosa lunga, alla fine si giunge ad un compromesso, ai cacciatori si chiede di sborsare un quid una tantum per giustificare tutto il casino messo in piedi da 4 scalda poltrone, +/- faniguttun.

Ecco mi sembra che ci siano varie analogie.
 
Gli "ermellini" non sono "nuovi" ad interpretazioni di "fantasia", nel caso specifico, Opinel che divengono armi a causa del blocco della lama, o di giudici di secondo grado che confermano che i cellulari possono provocare il cancro anche se l'ISS conferma, nuovamente, la non correlazione fra tumori e cellulari (http://www.ansa.it/canale_saluteebe...llo_357d54a9-7072-4c8d-b9a6-ee309e208149.html).

Questo è un clamoroso triste esempio di come versa attualmente la nostra magistratura...

A mio avviso questa sentenza, sui Kukri, ha la stessa "valenza" delle "analoghe" sentenze di Cassazione che equiparavano gli Opinel ai pugnali per la presenza del blocco lama (una a caso, ad es. sentenza n. 29483/13) con la conseguente contestazione del c.p. 699 (porto abusivo di armi) anzichè della l. 110/75 art. 4.

Alla prima sentenza di Cassazione che vedeva gli Opinel equiparati ai pugnali non mi risulta che vi sia stata una corsa ad auto denunciarsi per il possesso di Opinel nè che via sia stato una qualche azione nei confronti di chi importava Opinel o li commercializzava nel territorio Italiano, come non mi risulta che ci sia stata una impennata di denunce da parte delle autorità competenti di micidiali Opinel che, tra parentesi, credo che sia uno dei pieghevoli più diffusi se non ora quasi certamente quando quelle sentenze vennero pronunciate.

Dopo di che io consigli non mi sento di darli per cui se uno vuole denunciare i propri kukri faccia come meglio crede, io kukri non ne ho ma se li avessi, fino a quando non verrà emessa non una sentenza ma una circolare esplicativa o una disposizione di legge non farrei nulla di diverso da quello che ho fatto fino ad ora.



Ciao :si:, Gianluca

Oggi ho misurato la lunghezza della lama del mio kukri: 47 cm! :help:

Che faccio, mi vado a costiuire? :poke:

Tuttavia una scappatoia l'avrei: sulla lama del mio è inciso a bulino il nome "INDIA" quindi, se il kukri è un coltello (arma) nepalese, quello essendo indiano non è un kukri! :dent4:
Partiamo dalle norme, nella specie dall'art. 4 L. 110/75:
CO. 1: disciplina gli oggetti offensivi di porto normalmente vietato
CO. 2: disciplina gli oggetti offensivi di porto consentito a determinate condizioni

Il filo rosso che accomuna tutti gli oggetti di cui al primo comma è che si tratta di oggetti progettati per l'offesa e si parte dalle vere e proprie "armi" (di qualunque tipo, anche armi bianche) fino ai manganelli (che sono di fatto bastoni).

Gli oggetti di cui al secondo comma, invece, sono accomunati dall'essere strumenti, progettati per svolgere una mansione di lavoro ("bastoni con puntale accuminato" = es. bastone da montanaro con puntale), come punteruoli, coltelli, catene, mazze, tubi, ecc. (vedi l'elenco).

Quando si è dinnanzi a oggetti che rientrano vagamente in entrambe le categorie (es. lame) bisogna capire se siamo di fronte a un oggetto progettato come arma oppure come strumento.
Da qui, per i coltelli di piccole dimensioni, che certamente non sono in dotazione come arma agli eserciti o alle forze di polizia, tutta la laboriosa ricostruzione giurisprudenziale su: doppio filo, blocco lama, e compagnia bella.
Un coltello di grandi dimensioni, come in questo caso, suscita interrogativi (in primis tra noi "bushcrafters", vedi disussioni sui "coltelloni"); una volta identificato l'oggetto, consultando Wikipedia, si scopre molto agevolmente che il Kukri, come una baionetta, è un oggetto in dotazione a forze armate, destinato all'offesa alla persona.
Ciò non toglie che io possa tagliare il salame con una katana, o schiacciare le noci con una noccoliera, ma questo non ne cambia la natura.

Machete e roncola, per risponderti, sono strumenti destinati a sfoltire la vegetazione o al lavoro nei campi. Quel che rileva, prima di ogni altra considerazione, è la destinazione originaria. Anche se possono fare più male persino di una baionetta.

Questo, "de jure condito", il che non significa che "de jure condendo", non cambierei tutta la normativa sulle armi.

Quindi, a rigor di logica, come dice @cimabue99

continuo a leggere della correlazione tra il kukry e la'rmamento da guerra da parte di voi più esperti di me. M aper capirci vale lastessa cosa con un kabar umsc, un camillus un peltonen, che sono coltelli fino a prova contraria? visto che magari sono stati usatioggi o in passato dalle forze armate?

andrebbereo classificati come arma bianca anche i coltelli da lui citati...

E ci aggiungo anche il Fallkniven F1 progettato e adottato dall'aeronautica militare svedese.
 
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La legge italiana in merito alle armi e ai coltelli secondo me è quantomeno molto curiosa...

Abbiamo diversi tipi di porto d'armi tra cui il porto per difesa di difficile conseguimento,
ma anche il fantasioso porto di bastone animato...che è una spada la cui lama è nascosta nell'anima di un bastone da passeggio.
Poi c'è l'uso sportivo ....che però consente di comperare i kalshnicof purchè privati della raffica...

A questo si aggiunge che gli opinel in quanto pieghevoli dotati di blocco della lama non li puoi portare da nessuna parte.

Nella sentenza in oggetto io capisco che secondo il giudice a differenza dei coltelloni e dei machete che nascono per uno scopo funzionale, secondo il giudice il kukri nasce esplicitamente per offendere .....
mah ? ..... io non lo so
intanto però una balestra da 150 libre si acquista liberamente ....
 
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