Spiegami, intendi questa sentenza?
La giurisprudenza evocata dal ricorrente -relativa alla necessità della punta acuta e della lama a due tagli -si riferisce a strumenti diversi, ed in particolare ai "coltelli", oggetti (di dimensioni molto più contenute rispetto a quelli oggetto del giudizio di merito) che hanno una ordinaria vocazione polifunzionale ..... omissis ...... Ma è evidente che tale distinzione (lama a due tagli o meno) non viene in rilievo lì dove si tratti di oggetti che per altre ragioni (lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona) siano da qualificarsi come naturalmente destinati all'offesa alla persona. Nel caso del coltello, peraltro, la necessaria esaltazione della caratteristica della lama a due tagli si è resa necessaria al fine di delimitare la categoria delle armi bianche ai soli coltelli in concreto assimilabili ai pugnali o agli stiletti (proprio in funzione di definire con certezza i criteri di identificazione e catalogazione), ma da ciò non può -in alcun modo -dedursi, come preteso dal ricorrente -che la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa ...... omissis
Perchè secondo me è infarcita di imprecisioni.
Ad esempio:
(lunghezza della lama, particolari caratteristiche costruttive che ne rendano agevole l'impiego a fini di offesa alla persona)
spiegami la differenza tra un kukri, un machete, una roncola e il mio Kershaw Camp 10 (10 pollici di lama): sono tutti agevoli, volendo, per l'offesa alla persona...
la particolare caratteristica in questione debba ritrovarsi anche in strumenti dalla univoca e immediatamente percebile vocazione naturale all'offesa
anche qui, perchè un kukri dovrebbe avere una "
vocazione naturale all'offesa" quando sappiamo benissimo che il contadino nepalese lo usa come un "tuttofare", dal processare la legna, alla macellazione.
"Vocazione" non mi sembra un termine oggettivo e quindi non applicabile alla giurisprudenza, non si può parlare di intenzioni, di cose potenziali, ma di cose oggettive.
Partiamo dalle norme, nella specie dall'art. 4 L. 110/75:
CO. 1: disciplina gli oggetti offensivi di porto normalmente vietato
CO. 2: disciplina gli oggetti offensivi di porto consentito a determinate condizioni
Il filo rosso che accomuna tutti gli oggetti di cui al primo comma è che si tratta di oggetti progettati per l'offesa e si parte dalle vere e proprie "armi" (di qualunque tipo, anche armi bianche) fino ai manganelli (che sono di fatto bastoni).
Gli oggetti di cui al secondo comma, invece, sono accomunati dall'essere strumenti, progettati per svolgere una mansione di lavoro ("bastoni con puntale accuminato" = es. bastone da montanaro con puntale), come punteruoli, coltelli, catene, mazze, tubi, ecc. (vedi l'elenco).
Quando si è dinnanzi a oggetti che rientrano vagamente in entrambe le categorie (es. lame) bisogna capire se siamo di fronte a un oggetto progettato come arma oppure come strumento.
Da qui, per i coltelli di piccole dimensioni, che certamente non sono in dotazione come arma agli eserciti o alle forze di polizia, tutta la laboriosa ricostruzione giurisprudenziale su: doppio filo, blocco lama, e compagnia bella.
Un coltello di grandi dimensioni, come in questo caso, suscita interrogativi (in primis tra noi "bushcrafters", vedi disussioni sui "coltelloni"); una volta identificato l'oggetto, consultando Wikipedia, si scopre molto agevolmente che il Kukri, come una baionetta, è un oggetto in dotazione a forze armate, destinato all'offesa alla persona.
Ciò non toglie che io possa tagliare il salame con una katana, o schiacciare le noci con una noccoliera, ma questo non ne cambia la natura.
Machete e roncola, per risponderti, sono strumenti destinati a sfoltire la vegetazione o al lavoro nei campi. Quel che rileva, prima di ogni altra considerazione, è la destinazione originaria. Anche se possono fare più male persino di una baionetta.
Questo, "de jure condito", il che non significa che "de jure condendo", non cambierei tutta la normativa sulle armi.