Normativa ARTVA

Normativa ARTVA

Di seguito la normativa italiana relativa all'obbligo di avere con se l'ARTVA e relativo kit: pala più sonda.
Si tratta di una legge nazionale che deve essere recepita a livello regionale.

Come vedrete la situazione è piuttosto variegata e disomogenea, e in alcuni casi non vengono forniti criteri oggettivi, ma viene lasciato molto spazio alla libera interpretazione.
Ad esempio in alcuni casi si applica ai soli sci-alpinisti, in altri a chiunque pratica attività in ambiente innevato. Oppure in alcuni casi è sempre obbligatorio, in altri solo se sussiste il rischio valanghe, senza però definire criteri oggettivi per stabilire se il rischio sussista oppure no. Oppure si richiede il solo apparecchio elettronico oppure tutto il kit.

Aggiornato al 31/03/2021

Legge Nazionale
legge nazionale 24 dicembre 2003, n.363
Art. 17 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso."

Commento: si applica ai soli sci-alpinisti se sussiste il pericolo di valanghe (no criteri oggettivi); si parla del solo strumento elettronico (no pala + sonda).

Il 28 febbraio 2021 è stato emesso un nuovo decreto legislativo, il 40 del 2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (qui il testo).

L'articolo 26 parla di sci-alpinismo:
Art. 26
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche


1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.


Queste le principali novità rispetto alla legge 363 del 2003:
  1. Prima si parlava solo di scialpinisti, ora si parla anche di sci fuori pista, attività escursionistiche, incluse le ciaspole (racchette da neve).
    Prima si parlava del solo dispositivo elettronico, ora si parla anche di pala e sonda.
  2. Sul tema della responsabilità per eventuali incidenti verificatisi fuori pista: in tal caso, qualora si verifichi un incidente, è esclusa la responsabilità del gestore degli impianti e del concessionario anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito dagli impianti.
    I gestori sono obbligati ad esporre quotidianamente il bollettino delle valanghe
Commento: si applica a tutti se sussiste il pericolo di valanghe (no criteri oggettivi); si parla di tutto il set (sistema elettronico+ pala + sonda).
La valutazione del rischio valanghe viene lasciata al soggetto che pratica l'attività.

Non sono a conoscenza di come le leggi regionali abbiano recepito la nuova normativa nazionale.

Piemonte
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 all'art. 53)
Art. 30 comma 2:
“I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."

Commento: si applica a tutte le attività su neve se sussiste il pericolo di valanghe (no criteri oggettivi); si parla di tutto il kit (ARTVA + pala + sonda).

Valle d'Aosta
legge regionale 15 novembre 2004, n.27
Art. 7 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso."

Commento: si applica ai soli sci-alpinisti sempre; si parla del solo strumento elettronico (no pala + sonda).

Lombardia
legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26
Art. 14 (Regole di comportamento) comma 3:
"Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso."

Commento: si applica a tutte le attività su neve sempre; si parla del solo strumento elettronico (no pala + sonda).

Trentino Alto Adige
Nessuna legge ad hoc.

Friuli Venezia Giulia
legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27
Art. 5 (Obblighi dei gestori) comma 4:
"Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi."

Commento: non si parla di obbligatorietà, ma che i gestori mettano a disposizione gli ARTVA anche gratuitamente.

Veneto
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
Art. 54 (Comportamento degli utenti) comma 3c:
"rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)."

Commento: si rimanda alla legge nazionale.

Liguria
nessuna legge ad hoc

Abruzzo
legge regionale 8 marzo 2005, n. 24
Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso."

Commento: si applica ai soli scialpinisti sempre; si parla di tutto il kit (ARTVA + pala + sonda).

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