Normativa ARTVA

Normativa ARTVA

Il 28 febbraio 2021 è entrato in vigore un nuovo decreto legislativo, il 40 del 2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali (qui il testo).

L'articolo 26 parla di sci-alpinismo:
Art. 26
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche


1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.


Queste le principali novità rispetto alla legge 363 del 2003:
  1. Prima si parlava solo di scialpinisti, ora si parla anche di sci fuori pista, attività escursionistiche, incluse le ciaspole (racchette da neve).
    Prima si parlava del solo dispositivo elettronico, ora si parla anche di pala e sonda.
  2. Sul tema della responsabilità per eventuali incidenti verificatisi fuori pista: in tal caso, qualora si verifichi un incidente, è esclusa la responsabilità del gestore degli impianti e del concessionario anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito dagli impianti.
    I gestori sono obbligati ad esporre quotidianamente il bollettino delle valanghe
Commento: si applica a tutti se sussiste il pericolo di valanghe (no criteri oggettivi); si parla di tutto il set (sistema elettronico+ pala + sonda).
La valutazione del rischio valanghe viene lasciata al soggetto che pratica l'attività.
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