Il mio CAI impone l'utilizzo dell'ARVA per tutte le gite in ambiente innevato, ma non mi è chiaro se sia un obbligo di legge oppure no?
Ho googlato un po' in giro (ad es. https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_di_ricerca_in_valanga), ma non sono riuscito a dirimere la questione.
Da quello che ho visto la legge 363 del 2003 è molto vaga e lascia adito ad interpretazioni, scaricando il barile alle regioni.
Se qualcuno riesce a chiarirmi il tutto.
In particolare Piemonte, Valle d'Aosta e Svizzera.
PS ho intenzione di fare qualche ciaspolata/alpinistica invernale in zone a basso rischio e volevo capire se rischiavo una multa oppure no?
Per comodità metto i riferimenti normativi trovati.
Legge Nazionale
legge nazionale 24 dicembre 2003, n.363
Art. 17 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Piemonte
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 all'art. 53)
Art. 30 comma 2:
“I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Valle d'Aosta
legge regionale 15 novembre 2004, n.27
Art. 7 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso."
Lombardia
legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26
Art. 14 (Regole di comportamento) comma 3:
"Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso."
Trentino Alto Adige
Nessuna legge ad hoc, la proposta di rendere l'ARVA obbligatoria è stata bocciata.
Friuli Venezia Giulia
legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27
Art. 5 (Obblighi dei gestori) comma 4:
"Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi."
Veneto
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
Art. 54 (Comportamento degli utenti) comma 3c:
"rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)."
Liguria
nessuna legge ad hoc
Abruzzo
legge regionale 8 marzo 2005, n. 24
Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Ho googlato un po' in giro (ad es. https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_di_ricerca_in_valanga), ma non sono riuscito a dirimere la questione.
Da quello che ho visto la legge 363 del 2003 è molto vaga e lascia adito ad interpretazioni, scaricando il barile alle regioni.
Se qualcuno riesce a chiarirmi il tutto.
In particolare Piemonte, Valle d'Aosta e Svizzera.
PS ho intenzione di fare qualche ciaspolata/alpinistica invernale in zone a basso rischio e volevo capire se rischiavo una multa oppure no?
Per comodità metto i riferimenti normativi trovati.
Legge Nazionale
legge nazionale 24 dicembre 2003, n.363
Art. 17 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Piemonte
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 all'art. 53)
Art. 30 comma 2:
“I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), di eventuali percorsi individuati e segnalati dai comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi laddove, per condizioni climatiche e della neve, sussistono evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso."
Valle d'Aosta
legge regionale 15 novembre 2004, n.27
Art. 7 (sci fuori pista e sci-alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e tempestivo intervento di soccorso."
Lombardia
legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26
Art. 14 (Regole di comportamento) comma 3:
"Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso."
Trentino Alto Adige
Nessuna legge ad hoc, la proposta di rendere l'ARVA obbligatoria è stata bocciata.
Friuli Venezia Giulia
legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27
Art. 5 (Obblighi dei gestori) comma 4:
"Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi."
Veneto
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
Art. 54 (Comportamento degli utenti) comma 3c:
"rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)."
Liguria
nessuna legge ad hoc
Abruzzo
legge regionale 8 marzo 2005, n. 24
Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo) comma 2:
"I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso."
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