ciao a tutti, io ho camperizzato la mia dokker e mi sono informato chiamando Motorizzazione Civile, Polizia Stradale e Centro Prova Autoveicoli. Motorizzazione e Polizia non sapevano nulla, mentre l'ultimo Ente mi ha risposto come segue:
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Gentile Sig. X buongiorno.
Il caso di Suo interesse presenta diversi aspetti legati alla omologazione originaria del veicolo. Come si può intuire, l’autovettura è la categoria più “flessibile”, può eseguire qualsiasi tipo di trasporto nell’ambito della sua versatilità strutturale già prevista dal Primo Costruttore, ad esempio togliendo i sedili amovibili e ricavando spazio interno e portata, utilizzabili a piacimento.
Che si sappia, qualsiasi tipo di “merce” può essere trasportato in una vettura mantenendo inalterate le sue caratteristiche di omologazione, che sono definite nell’Allegato II della Direttiva “Quadro” 2007/46 CE per la omologazione dei veicoli stradali, con tutte le sue successive modifiche ed integrazioni (sito “eur-lex.europa.eu”), come segue: con tutti i passeggeri a bordo (75 kg a persona, convenzionali) deve essere rispettata la condizione “prevalenza massa passeggeri su massa merci”, di cui al punto 3.6.1. del suddetto allegato; ma questa condizione vale soltanto per la classificazione iniziale del tipo di veicolo, e non significa che poi la vettura per tutta la sua vita utile debba sempre avere a bordo più persone che cose.
L’unico obbligo nell’utilizzo flessibile della vettura è
rispettare la massa complessiva e le masse massime ammesse sugli assi, che compaiono nella targhetta di omologazione sistemata a bordo in un punto normalmente sempre visibile (indicato nel libretto di uso e manutenzione); questi sono limiti funzionali e tecnici da non superare mai per il corretto utilizzo del veicolo e per mantenere integra la sua sicurezza attiva e passiva;
per il resto, tutto può essere trasportato in vettura (ad esempio la damigiana di vino, il pallet di mattoni, gli scatoloni del trasloco, le valigie delle vacanze, etc.). Anche gli eventuali
mobiletti lavello e cottura da campeggio, mobiletti armadio e tavolini,
purché facilmente amovibili, possono essere “trasportati”, quindi non permanentemente installati all’interno del veicolo. Anche “merci paganti” di qualsiasi tipo, anche con “documento di trasporto o bolla di accompagnamento” possono essere trasportati in vettura perché da tempo non sono più previste le “licenze di trasporto merci” al di sotto dei 3500 kg di massa complessiva. Ricordiamo anche che la vettura è quella che paga la “tassa di possesso” più alta a parità di caratteristiche tecniche.
Diverso l’autocarro, tipico “mezzo da lavoro”, con tutte le limitazioni connesse (non trasporto bambini, non passeggeri qualsiasi ma solo personale addetto al carico e scarico delle merci trasportate, o in qualche modo connesso alla operatività del veicolo, non circolazione la domenica, etc.), motivate dalle relative agevolazioni fiscali legate all’acquisto e alla gestione da parte di imprese. Un veicolo simile ad una vettura M1 (furgoncino chiuso con persone e merci nello stesso vano) può essere inquadrato in categoria N1 (carro) soltanto se rispetta tutte le condizioni previste dalla Direttiva (sempre nello stesso allegato) relative alla “prevalenza massa merci su massa passeggeri”, alla superficie e altezza dell’apertura di carico, alla profondità e lunghezza del vano di carico, etc..
Diverso ancora il “camper”, considerato veicolo ricreazionale “ad uso speciale”, quindi non prettamente destinato al trasporto di persone anche se appartiene per definizione alla categoria M1, come le vetture; deve avere le attrezzature minime previste al punto 5.1. dello stesso Allegato II e queste devono essere
permanentemente installate, requisito essenziale per poter rilasciare una diversa carta di circolazione in categoria “autocaravan” anziché “autovettura”; ancora diverso per questi veicoli il trattamento fiscale, più favorevole, ma con qualche limitazione a livello locale per l’accesso ai centri cittadini. Qui le attrezzature da campeggio devono essere sempre presenti a bordo, anche quando il veicolo non viene utilizzato per campeggio, proprio perché caratterizzano la categoria.
Si può dire quindi che è il diverso trattamento fiscale, oltre agli orientamenti normativi definiti dal legislatore europeo, che distingue le categorie in base all’allestimento ed alla finalità di utilizzo; ogni eventuale “collaudo singolo” di un veicolo, inizialmente omologato dal Primo Costruttore in una delle tre categorie, ma che deve cambiarla per esigenze intervenute successivamente, deve passare attraverso un Centro Prova Autoveicoli come il nostro (ce ne sono 12 in Italia) per il rilascio di un Certificato di Approvazione “EU” (Esemplare Unico) con tutte le incombenze amministrative e tecniche connesse; una vettura che rimane vettura, ma che viene utilizzata in maniera flessibile nell’ambito delle sue caratteristiche tecniche definite in omologazione, non ha bisogno di alcun collaudo.
Rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, grazie, saluti
Dott. Ing. XY – Centro Prova Autoveicoli
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Alla luce di quanto sopra e di altre considerazioni ho semplicemente smesso di preoccuparmi...