Questo è il tuo messaggio che penso indichi l esempio fatto da te:
Mi sono preso la briga di cercare questa sentenza di Cassazione i cui estremi non sono stati riportati in tutti quei "siti" che però la portano come esempio, un sito ne ha indicato gli estremi (
https://www.dirittianimali.eu/cane-passeggiata-quali-le-regole-seguire/) la sentenza di Cassazione è la n. 23820 del 10 novembre 2009. Mi permetto di riportare il link alla sopra indicata sentenza
https://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=3157 ed invito a leggerla. Mi permetto di riportarne un passaggio......
Risulta invece fondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata indicata la norma di legge violata, ma soltanto un’ordinanza comunale, che vieta la circolazione degli animali in centro abitato. Deduce inoltre che egli aveva rispettato l’ordinanza, poiché il proprio cane si trovava lungo un tratturo nei pressi della propria abitazione e non nel centro abitato.
Da questo ad estendere che il guinzaglio è sola prerogativa dei centri abitati qualcuno me la deve spiegare
perché io non lo capisco, cioè se mi dicono che io violato una norma valida in territorio urbano, perché specificatamente indicata nella norma la sua valenza, ed io la estendo anche ad un contesto estra urbano, ok capisco che chi ha elevato la contravvenzione ha sbagliato (tant'è che al ricorrente gli viene riconosciuta la validità della sua richiesta) ma da quì a definire un "automatismo" generico NO. Però posso anche sbagliare e magari sto prendendo, letteralmente, la mucca per le palle per cui se qualcuno volesse erudirmi in merito gli sarei grato.
Mi permetto di portare un'ulteriore aspetto che la stessa autrice dell'articolo prende in considerazione, e più precisamente.....
..... in assenza di un preciso regolamento degli enti locali.
Questo cosa vuol dire? A mio avviso che per dar credito all'interpretazione si debba in primo luogo considerare i luoghi aperti al pubblico solo quelli privati il cui accesso è vincolato (che non condivido ma non importa), quelli di proprietà pubblica come esentati da questo obbligo formale (che non condivido ma non importa) e, infine, che non vi sia una regolamentazione specifica ovvero che, per esempio, il comune di competenza abbia limitato il proprio regolamento esclusivamente ad un ambito urbano MA se questo non è stato indicato, la valenza specifica ha validità su tutto il territorio comunale urbano come estra urbano.
Io abito in campagna, in un territorio che geograficamente è estra urbano, il centro abitato è a 5/6 km da me, ma se nel mio comune il regolamento asserisce che:
1.Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché in locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola.
non c'è una distinzione specifica a livello urbano/estra urbano, ergo, è da ritenersi valido su tutto il territorio...... bosco compreso.
Infine, esiste un territorio estra urbano che non è di competenza di un comune fatto salvo parchi ed affini (che hanno comunque un loro regolamento interno) ? Se escludiamo i metri dal bagno asciuga o i tot metri sull'argine di un fiume che sono di proprietà del demanio altre circostanze non me ne vengono in mente.
Ciao
, Gianluca
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