Mmmmhh...
Missà che la cosa è un po' più complicata..
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
All'articolo 2:
....
e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate»;
«Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici). -
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni,
appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"».
Allora riassumendo, se ho ben capito:
La mia stufa, che ha potenza nominale di 11 kW, oggi, se fosse di prima installazione, non potrebbe essere installata com'è installata (con l'uscita fumi esterna alla parete). (tra parentesi, nel 2002 c'erano le stufe a ovuli con uscita fumi esterna, senza "alzata", ma i tempi cambiano evidentemente).
Tuttavia nel mio caso specifico chi comprasse casa mia e installasse oggi, al posto della mia stufa, un'altra stufa, potrebbe installarla com'era installata la prima, perché ricadrebbe nel caso b) dell'articolo 9bis, oppure no?
In sostanza, dove dice nel 9-ter
...a gas... intende dire che, SE il generatore è a gas, allora deve essere conforme alle norme indicate (interpretazione "permissiva") oppure intende dire che, SE si intende sostituire un apparecchio esistente con uno nuovo, ALLORA deve essere a gas? (interpretazione "restrittiva")?
In quest'ultimo caso l'acquirente di casa mia ha un "valore aggiunto" perché comunque ha una stufa installata e ormai "a norma per sempre" - finché non cambia stufa - mentre se l'acquirente comprasse, diciamo, l'appartamento del vicino si troverebbe nell'impossibilità di installare una stufa come la mia!
Però nel caso dell'interpretazione "restrittiva" la norma mi sembra che sarebbe assurda e "fuori sistema".
Infatti se tengo la stufa vecchia e inquinante, in ipotesi, allora posso continuare a usarla e a inquinare. Se invece metto una nuova stufa - caso 9bis sub a) - allora devo mettere la stufa a gas, e allora chiaramente non la metto, e mi tengo quella inquinante, col che la norma avrebbe l'effetto di disincentivare la riqualificazione energetica che dovrebbe invece incentivare!
L'interpretazione più logica mi sembra essere quindi:
a) Stufa di installazione totalmente nuova: necessaria canna fumaria oltre il colmo del tetto;
b) Stufa in sostituzione di stufa preesistente, ma di minore rendimento: ammesso mantenere l'uscita fumi se non tecnicamente possibile fare altrimenti;
c) Caldaia a gas in sostituzione di caldaia preesistente: ammesso mantenere l'uscita fumi purché si rispettino le norme indicate per le caldaie a gas.
Ciò presuppone che la legge sia scritta "male" cioè in cattivo italiano, oppure che sia scritta "male" cioè che realizzi effetti diversi da quelli sperati.
L'effetto finale mi pare sarebbe abbastanza "devastante" per il settore perché, di fatto, limita la vendita di stufe per nuove installazioni alle case dotate di canna fumaria tradizionale, e negli appartamenti di fatto stronca sul nascere qualsiasi nuova installazione. In pratica ammazzebbe il settore delle stufe a pellet, andrebbe contro il raggiungimento di obiettivi di riduzione di gas di serra, e si porrebbe, unica in Europa, in posizione di sfavore verso il riscaldamento a pellet.
Siccome non ho sentito alzarsi alte grida da parte degli interessati, desumo che sbagliamo qualcosa nell'interpretazione, si tratta di roba molto tecnica.