Queste info le ho prese dal sito
www.coltelleriacollini.it
Le norme che regolano l'acquisto,
il possesso e il trasporto delle lame
Pugnali a doppio filo, stiletti, coltelli a scatto, spade e katane affilate sono armi bianche proprie e appaiono destinate all’offesa alla persona. Per esse è necessario possedere una licenza o almeno il Nulla osta per l’acquisto.
Coltelli intesi come strumenti da collezione, sportivi, da lavoro, destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili sono armi improprie e considerate utilizzabili per impieghi diversi che ne possano anche legittimare il porto, se effettuato per “giustificato motivo”. Non occorre quindi alcuna licenza per l’acquisto.
Per "giustificato motivo" deve intendersi quello scopo del tutto lecito, per cui la lama o lo strumento da taglio, viene portata con se dal cittadino durante lo svolgimento di attività nelle quali se ne possa ravvisare una qualche utilità. Il trekking, la pesca, la caccia, il campeggio, un utilizzo sportivo o lavorativo, sono considerati "giustificati motivi" per svolgere i quali viene concesso il porto del coltello, sempre che non si tratti di un arma propria.
Non esiste più il riferimento al dato oggettivo della lunghezza della lama (un tempo fissata nel massimo di 4 cm, le famose quattro dita), per l’acquisto e il porto. Dovrà essere valutata, invece, la singola fattispecie in concreto e il "giustificato motivo".
Il porto è vietato per le armi proprie e consentito invece per gli altri strumenti destinati a impieghi diversi. Di alcuni oggetti atti a offendere (tipo manganelli, noccoliere, sfollagente o simili) non è consentito in alcun caso il porto fuori dell’abitazione (all’interno della quale, invece, possono essere detenuti senza alcun onere di licenza), pur non essendo qualificati come armi proprie. Quanto alle armi bianche antiche, inoffensive o da collezione, non esistono problemi particolari.
Per ciò che riguarda il trasporto delle armi improprie, dovrebbe pertanto bastare la precauzione di tener la lama assolutamente non pronta all’uso, magari impacchettata, in modo tale che sia evidente la volontà e l’intenzione di non volersene servire durante il trasporto.
Sintesi del diritto delle armi - Edoardo Mori - Magistrato di Cassazione di Bolzano - Giugno 2004
Si definiscono strumenti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975) attrezzi sportivi delle arti marziali (bastoni, bo-ken, iai-to, shinai, spade non affilate ecc.) in quanto possono procurare ferite anche se sono destinati ad altri scopi. Questi strumenti rientrano a tutti gli effetti nella categoria di armi improprie e sono liberamente acquistabili; possono essere trasportati solo per giustificato motivo, cioè per essere utilizzati per la loro destinazione primaria.
Gli strumenti atti ad offendere non vanno però confusi con le armi bianche (spade affilate, pugnali a doppio filo, baionette, coltelli a scatto, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici) per i quali vige un'apposita legislazione.
Acquisto di armi bianche
Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è già munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato alle autorità di avere tutti i requisiti necessari e può quindi acquistarle. Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece chiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla propria Questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di arma che intende acquistare. La Questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del Questore, dalla ASL. Non è richiesta l'idoneità fisica all'uso delle armi. Sono illegittime imposizioni circa la modalità di custodia (arma smontata o in cassaforte) apposte dal nulla osta perchè modificano l'atto tipico previsto dalla legge.
Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione.
Denunzia e custodia di armi bianche
Chi è in possesso di armi bianche o di loro parti essenziali (lama) deve denunziarle entro tre giorni dall'acquisto. La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati relativi alle armi e al luogo di custodia delle stesse. La denunzia viene presentata alla Questura o Commissariato del Comune di custodia; se mancano ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perchè il cittadino deve avere la prova di aver fatto una tempestiva denunzia. Le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche con raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con Fax utilizzando l'apposito modulo presente nel sito internet della Polizia di Stato.
La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate. Anche la detenzione di armi ricevute in comodato va denunziata se supera il terzo giorno. Non va denunziato il prestito fatto in viaggio o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio ecc.). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficiente garanzie di adeguata custodia, al sicuro da furti e lontano dalla portata di minorenni e di minorati. E' consentito lasciarle alla portata di familiari o di altre persone ospitate, se capaci.
Trasporto di armi bianche
Viene rilasciata dal Questore un'apposita licenza di trasporto di armi sportive, è gratuita ed ha validità di dodici mesi. Occorre il certificato di idoneità psicofisica ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione della propria federazione sportiva da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare poichè esse possono essere prese in comodato.
Vendita o cessione di armi bianche
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta con data ed ora in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare entro il giorno successivo l'avvenuta cessione allegando la dichiarazione e la descrizione di legittimazione dell'acquirente.
E' assolutamente vietato ai privati acquistare armi bianche per corrispondenza. Non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha una licenza del Prefetto altrimenti l'acquirente deve recarsi fisicamente di persona ad acquistare l'arma o organizzare uno scambio tramite armerie.