Normativa COLTELLI E LEGGE

ogni escursionista dovrebbe averne, ma la legge italiana è piuttosto nebuolsa sul fatto...

QUANDO sei perfettamente in regola?....il fatto del momento che giustifica il possesso è un'interpretazione soggettiva...

di fatto un guardiaboschi ti può dire: cosa ci vai a fare in un escursione di un giorno su una montagna (tranquilla) con un coltello da rambo??!?

quindi....CHIAREZZA.

http://www.armimagazine.it/artman/publish/article_61.shtml

ho già postato questo link, vi prego di accodarne degli altri in modo da riuscire insieme a portare un pò di luce in questa caverna buia che sono le leggi italiane.

byez!
 
Queste info le ho prese dal sito www.coltelleriacollini.it

Le norme che regolano l'acquisto,
il possesso e il trasporto delle lame

Pugnali a doppio filo, stiletti, coltelli a scatto, spade e katane affilate sono armi bianche proprie e appaiono destinate all’offesa alla persona. Per esse è necessario possedere una licenza o almeno il Nulla osta per l’acquisto.

Coltelli intesi come strumenti da collezione, sportivi, da lavoro, destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili sono armi improprie e considerate utilizzabili per impieghi diversi che ne possano anche legittimare il porto, se effettuato per “giustificato motivo”. Non occorre quindi alcuna licenza per l’acquisto.

Per "giustificato motivo" deve intendersi quello scopo del tutto lecito, per cui la lama o lo strumento da taglio, viene portata con se dal cittadino durante lo svolgimento di attività nelle quali se ne possa ravvisare una qualche utilità. Il trekking, la pesca, la caccia, il campeggio, un utilizzo sportivo o lavorativo, sono considerati "giustificati motivi" per svolgere i quali viene concesso il porto del coltello, sempre che non si tratti di un arma propria.

Non esiste più il riferimento al dato oggettivo della lunghezza della lama (un tempo fissata nel massimo di 4 cm, le famose quattro dita), per l’acquisto e il porto. Dovrà essere valutata, invece, la singola fattispecie in concreto e il "giustificato motivo".

Il porto è vietato per le armi proprie e consentito invece per gli altri strumenti destinati a impieghi diversi. Di alcuni oggetti atti a offendere (tipo manganelli, noccoliere, sfollagente o simili) non è consentito in alcun caso il porto fuori dell’abitazione (all’interno della quale, invece, possono essere detenuti senza alcun onere di licenza), pur non essendo qualificati come armi proprie. Quanto alle armi bianche antiche, inoffensive o da collezione, non esistono problemi particolari.

Per ciò che riguarda il trasporto delle armi improprie, dovrebbe pertanto bastare la precauzione di tener la lama assolutamente non pronta all’uso, magari impacchettata, in modo tale che sia evidente la volontà e l’intenzione di non volersene servire durante il trasporto.




Sintesi del diritto delle armi - Edoardo Mori - Magistrato di Cassazione di Bolzano - Giugno 2004


Si definiscono strumenti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975) attrezzi sportivi delle arti marziali (bastoni, bo-ken, iai-to, shinai, spade non affilate ecc.) in quanto possono procurare ferite anche se sono destinati ad altri scopi. Questi strumenti rientrano a tutti gli effetti nella categoria di armi improprie e sono liberamente acquistabili; possono essere trasportati solo per giustificato motivo, cioè per essere utilizzati per la loro destinazione primaria.

Gli strumenti atti ad offendere non vanno però confusi con le armi bianche (spade affilate, pugnali a doppio filo, baionette, coltelli a scatto, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici) per i quali vige un'apposita legislazione.


Acquisto di armi bianche

Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è già munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato alle autorità di avere tutti i requisiti necessari e può quindi acquistarle. Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece chiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla propria Questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di arma che intende acquistare. La Questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del Questore, dalla ASL. Non è richiesta l'idoneità fisica all'uso delle armi. Sono illegittime imposizioni circa la modalità di custodia (arma smontata o in cassaforte) apposte dal nulla osta perchè modificano l'atto tipico previsto dalla legge.

Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate fino al luogo di detenzione.


Denunzia e custodia di armi bianche

Chi è in possesso di armi bianche o di loro parti essenziali (lama) deve denunziarle entro tre giorni dall'acquisto. La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati relativi alle armi e al luogo di custodia delle stesse. La denunzia viene presentata alla Questura o Commissariato del Comune di custodia; se mancano ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perchè il cittadino deve avere la prova di aver fatto una tempestiva denunzia. Le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche con raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con Fax utilizzando l'apposito modulo presente nel sito internet della Polizia di Stato.

La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate. Anche la detenzione di armi ricevute in comodato va denunziata se supera il terzo giorno. Non va denunziato il prestito fatto in viaggio o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio ecc.). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficiente garanzie di adeguata custodia, al sicuro da furti e lontano dalla portata di minorenni e di minorati. E' consentito lasciarle alla portata di familiari o di altre persone ospitate, se capaci.


Trasporto di armi bianche

Viene rilasciata dal Questore un'apposita licenza di trasporto di armi sportive, è gratuita ed ha validità di dodici mesi. Occorre il certificato di idoneità psicofisica ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione della propria federazione sportiva da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare poichè esse possono essere prese in comodato.


Vendita o cessione di armi bianche

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta con data ed ora in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare entro il giorno successivo l'avvenuta cessione allegando la dichiarazione e la descrizione di legittimazione dell'acquirente.

E' assolutamente vietato ai privati acquistare armi bianche per corrispondenza. Non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha una licenza del Prefetto altrimenti l'acquirente deve recarsi fisicamente di persona ad acquistare l'arma o organizzare uno scambio tramite armerie.
 
Ho trovato anche un tread nel forum della coltelleria collini dove un utente (Giadamo) chiede informazioni peroprio sul giudizio della cassazione in merito ai coltelli con blocco della lama. A rispondere, altre ad altri utenti, ci sono L'amministratore del sito (Davide) e L'ammistratore di Armimagazine (Giorgio) direttore della rivista Coltelli.
Evidenzio in particolare la risposta di Giorgio, credo che sia questa l'interpretazione più adottata.

Copio e incollo:

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Giadamo: Salve a tutti!Beh,c'è da dire che a causa di una recente sentenza della Cassazione vengono equiparati ad armi PROPRIE anche i coltelli muniti di dispositivo di blocco della lama...Ciao.

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Davide: So che questa normativa esiste in alcuni paesi dell'unione europea, ma sinceramente non sono a conoscenza di nessuna sentenza emanata dalla Corte di Cassazione che abbia introdotto anche in Italia anche queste leggi.

Ti pregherei, se sei in possesso di notizie esaustive e concrete (quale puo' essere un articolo legislativo) di fornirle a tutti noi altrimenti, in caso contrario, onde evitare falsi allarmismi, ti pregherei di non diffondere notizie parzialmente corrette o conosciute "per sentito dire" dal momento che una sentenza del genere cambierebbe tutto il mercato italiano del collezionismo di lame.

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Giorgio: Caro Giadamo, la tua è una domanda che mi viene posta di frequente dai lettori della rivista "Coltelli" che dirigo.
Alla base della confusione ci sono alcuni fattori importanti:
1) Il legislatore non specifica mai esattamente che cosa si intenda per coltello a "serramanico". A volte sembra si riferisca ai coltelli con apertura a scatto, altre volte sembra riferirsi genericamente a qualsiasi coltello pieghevole. Da qui una confusione notevole anche nelle sentenze della Corte di Cassazione.
2) Le sentenze della Corte di Cassazione non sono vincolanti in termini assoluti. Ogni sentenza si applica al caso particolare, quindi non è assolutamente detto che le conclusioni alle quali arriva un magistrato siano sempre le stesse. E' il caso della sentenza che tu citi. Se venisse accolta la sua validità, ogni liner lock sul territorio nazionale sarebbe sequestrato, e questo non mi risulta.
3) Le sentenze della Cassazione vanno viste nel loro contesto. E' chiaro che se la sentenza si riferisce a un crimine commesso con un coltello, è probabile che l'accusa cercherà ogni possibile cavillo per aumentare agli occhi della giuria la gravità del fatto commesso, compresa la natura del coltello.

Spero di averti rassicurato. Se hai bisogno di ulteriori info scrivimi pure a
coltelli@caffeditrice.it
ciao
Giorgio

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Giadamo: Salve a tutti!Purtroppo la notizia che ho dato riguardo al fatto dei coltelli muniti di blocco della lama è vera,la sentenza in causa è dei giudici di Cassazione I° SEZ del 25 maggio 1996 numero 5213.Con tale sentenza si opera una distinzione fra semplici "oggetti atti ad offendere" quali appunto coltelli "a serramanico" semplici senza dispositivi che ne blocchino la lama in posizione di apertura e cosiddette "armi proprie non da sparo" ovvero coltelli muniti di dispositivo di blocco della lama(non viene specificato se deve essere blocco in apertura o in chiusura).E' ovvio che questa è una sentenza ABERRANTE,dato che la sicura è stata introdotta per fare in modo che l'utilizzatore non si amputasse le dita della mano con la quale adoperasse lostrumento da taglio.In pratica per la giurisprudenza italiana un pericoloso coltello a scatto è equiparabile ad un'Opinel con la sicura a ghiera girevole!!!e' stato anche per questo motivo che io personalmente evito di portare coltelli col meccanismo di sicura onde evitare disguidi gravi(nel senso PENALI dato che verrei sanzionato secondo gli art.697 e 699 del codice penale).Inoltre in più di un'occasione ho dovuto giustificare a funzionari di P.S. solerti ma non molto esperti di legge perchè portassi in giro un coltello superiore alle 4 DITA(!!!)quando è stato chiarito da anni che il requisito della lunghezza non conta più e che deve persistere solo il GIUSTIFICATO MOTIVO...E' vero che la sentenza di Cassazione non è vincolante in ASSOLUTO,ma casi simili(ove vi sia un precedente pronunciamento della Suprema Corte)porterebbero alla medesima conclusione degli altri casi,cioè alla sanzione penale,dato che verrebbe creato una sorta di precedente in materia.io penso che si sia giunti a questo punto perchè al tempo debito non è stata fatta sufficiente chiarezza sulla dicitura "serramanico",includendo quindi nel novero delle armi anche semplici coltelli muniti di blocco della lama di qualsivoglia foggia e meccanismo.L'unica cosa che DOVREBBE(per la legge italiana è così solo parzialmente)fare la differenza sarebbe la LAMA e non il MANICO dato che il meccanismo fa parte dell'impugnatura e non è parte della lama in sè;nè in grado di arrecare maggiore o minore danno.Spero di essere stato esaustivo e spero che ci siano altri che contribuiscano a fare chiarezza su questo argomento che ultimamente è divenuto parecchio astruso...Ciao a tutti e alla prossima.

P.S. consiglierei a tutti di visitare anche il sito www.earmi.it del magistrato Edoardo Mori,fornisce alcune delucidazioni in merito.

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Diggei: In italia siamo famosi oltre che per fare cose grandi,anche per l'instabilità ordinale che fa da padrone sul nostro paese.Purtroppo la sentenza di cui parlava giadamo è vera, ma e anche vero che ognuno degli addetti ai lavori interpreta la legge come da lui vista al momento. Cioè come ha detto l'amico giorgio bisogna vedere il tipo di dolo commesso dall'oggetto in questione, anche il famoso victorinox è stato duramente accusato dopo che un ragazzino aveva ucciso una sua coetanea, e su questo voglio ribattere al fatto che un opinel non è pericoloso come una lama a scatto,"sig." tutto dipende da chi e come e come vengono usati. Il vero problema e che nessuno vuole prendersi la briga di fare delle leggi ad hoc per quanto riguarda il porto del coltello,e questo nuoce molto al fatto di far nascere la famosa leggenda americana anche in italia:Sono stato possessore di due porto di armi per circa 20 anni ora ho solo il mio personale quello aziendale lo restituito,per cambio lavoro ed anche lì incognite se mi fermavano con un coltello in tasca nonostante il porto d'armi se lo stesso non era regolarmene denunciato e accompagnato dalla denuncia ero passibile di sequestro + denuncia per porto abusivo.A voi le somme basterebbe poco una misura standard per citta e una per l'aria aperta .Ma in italia sarebbe troppo complicato fare regole semplici e perciò andremo avanti ancora così con il rammarico di dover stare attenti ad andare in giro anche con un temperino di un paio di cm.

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Giadamo: Salve a tutti!Purtroppo in Italia è così...E' sempre lo stesso problema,se sei appassionato di coltelli,di spade o di armi in genere,DEVI essere costantemente ossessionato;perchè tale passione dai più non viene considerata sana e da persona normale.Se sei un collezionista di lame e ne parli in giro,stai pur tranquillo che qualcuno nella tua cerchia di conoscenti inizierà a considerararti come una sorta di incrocio tra un pazzo omicida e Jack lo Squartatore!Io mi sono veramente stufato:ma QUANDO impareranno certe persone(mentalmente chiuse)che non è il COLTELLO che fa del male,ma la PERSONA che lo utilizza sconsideratamente?!Il problema è tutto lì...Altrimenti non vedo la ragione di collezionare coltelli o armi,perchè non darsi all'arte degli Origami giapponesi o al cucito?Per poi bandire anche i ferri da calza?Perchè sono lunghi e appuntiti e qualcuno potrebbe usarli per uccidere il vicino di casa?!Ciao.

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Giadamo: Salve a tutti!Beh,per quanto ne ho capito(poco...)per stabilire se un determinato "ferro tagliente" sia un'arma a tutti gli effetti,viene preso in considerazione il suo uso prevalente.Di certo quello di un machete o di un'accetta o di una motosega non è quella di recare nocumento alla persona(anche se questo è abbastanza relativo in alcuni casi...),mentre la funzione prevalente di una spada o di una baionetta o di un coltello a scatto è quella di bucare la pelle altrui...Almeno stando a quanto dice la legge e la Cassazione.Inoltre anche io ho avuto la tentazione di portare dietro coltelli più grossi a lama fissa e non con meccanismo di sicura anche se di ridotte dimensioni come Zatoichi,però ho riflettuto sul fatto che l'agente di P.S. spesso(purtroppo...)ignora la legge,conseguentemente chiuderebbe un'occhio sul coltellino(anche se con la sicura vietata dalla legge) e sarebbe pronto ad ammanettarti per il Bowie portato giustificatamente(io ne ho dovuto discutere 2 ore con certe guardie forestali non propriamente "sveglie"...).Ciao!

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Davide: ..ad ogni modo volevo nuovamente ricordare a tutti che, nella legislazione italiana, non c'è nessun articolo che vieti la libera commercializzazione e detenzione di coltelli pieghevoli dotati di blocco lama..

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Esperto: Ciao a tutti
Nella rete gira un 'interessante file in pdf redatto dal Dott. Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione:

http://www.coltelleriacollini.it/DIRITTODELLEARMI.pdf

Buona lettura a tutti
Ciao

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il 3d su coltelleria collini l'havevo letto qualche tempo fa...

io personalmnete in città non giro mai con il mio fedele falkniven

ma ho sempre dietro il minicamp...
e problemi non ne ho mai avuti!

in campeggio e in un escursione invece il falk ce l'ho sempre nello zaino, in questi casi non vado mai via senza, e non ho mai avuto alcun problema...

Secondo me il buon senso è la regola fondamentale quando giri con certe "armi"
 
federico ha scritto:
ma alla fine....si è capito se un MACHETE è un'arma bianca o è un "oggetto atto all'offesa"???

è molto importante perchè si ritengono armi bianche le spade affilate, quindi...un machete è considerato una spada????

cacchio ma uno come fa in mezzo ai boschi???? deve per forza frantumarsi il volto a forza di rametti che ti si conficcano in ogni dove? o_O

fatemi sapere ciao!
Fede.

ci vuole il porto d'armi solo se l'arma ha il doppio filo!

se se in un bosco o a fare un escursione portarsi appresso il coltello è un giustificato motivo

informandomi un po ho appreso che:
-se mi proto una coltello da campo metre faccio un escursione (trekking) in montagna è un giustificato motivo.

-se mi porto un machete e sono in un bosco per aprire/pulire un sentiero è un giustificato motivo
... ecc...

certo se mi tengo un macete in macchina e sono vestito in smoking non è un giustificato motivo....

fondamentalmente sta molto al buon senso...
 
[quote="4x4]

certo se mi tengo un macete in macchina e sono vestito in smoking non è un giustificato motivo....

[/quote]

questo lo dici tu!

può sempre capitare di trovarsi in situazioni di emergenza con l'abito da sera!!!

pensa per esempio quando hai davanti le ESCARGOT! :D :D :D
 
Ciao, per la legge italiana sono di libero aquisto e si possono portare liberamente dietro giustificato motivo tutti i coltelli a filo singolo (siano essi chiudibili o a lama fissa). Non sono di libera vendita e non si possno portare fuori di casa PER NESSUN MOTIVO coltelli a doppio filo, baionette (a meno che non vengano private del gancio d'innesto al fucile e del doppio filo), coltelli a scatto e spade affilate.
Il machete dunque si può portare liberamente per i boschi dato che si ha il giustificato motivo.
Tutto però dipende poi dal tutore dell'ordine che ci si trova davanti visto che alla fine sarà lui che dovrà valutare se il vostro è un giustificato motuivo oppure no.
Comunque portarsi un machete in un bosco solitamente è un giustificato motivo.
 
Ultima modifica di un moderatore:
Rispolvero questo topic in quanto anche io da poco mi sono appssionato ai coltelli e ho acquistato anche un machete che uso per dare una pulita ai sentieri della mia zona. Tempo fa chiesi alla polizia stradale (incontrata proprio in un negozio che vendeva anche coltelli) se portare un coltello in montagna ecc... era legale. Mi hanno appunto risposto che appunto bastava avere il giustificato motivo (l'escursionismo appunto andava bene come motivo),e per il trasporto bastava averlo non a portata di mano. Questo mi aveva tranquillizzato.....fino a quando non ho chiesto ad un cc conosciuto su internet la stessa cosa riguardo l'utilizzo del machete nel bosco. Ecco come mi ha risposto:"allora tecnicamente non dovresti portarli inquanto il giustificato motivo sussiste quando vi è un motivo superiore alla volontà di portare un'arma da taglio al seguito come ad esempio lo è per colui che lavora con armi da taglio come il falegname e elettricista ecc. il fatto di andare nei boschi con un machete non credo rientri in questa fattispecie di giustificato motivo.. in quanto non è la giustificazione in sè a permetterti di portarli ma lo scopo ultimo per cui lo porti mi posso informare ma sono quasi convinto che non puoi ti farò sapere."

ma perchè in Italia la giurisprudenza è sempre avvolta dalla nebbia fitta???
Qusasi quasi per stare tranquillo mi farei una fotocopia degli articoli di legge in modo da sbatterli sotto il naso del primo ignorante che abbia qualcosa da ridire.....
 
il cc probabilmente non ha ben chiaro che in alcune zone montuose o vai col machete o non passi

naturalmente se ti trovano sul parco nazionale col machete allora ha ragione lui in quanto li proprio non puoi toccare nulla..
 
federico ha scritto:
il cc probabilmente non ha ben chiaro che in alcune zone montuose o vai col machete o non passi

naturalmente se ti trovano sul parco nazionale col machete allora ha ragione lui in quanto li proprio non puoi toccare nulla..

Si il fatto del parco nazionale lo so......ma lui cmq intendeva in generale. Comunque frequento soprattutto zone al di fuori dei Sibillini che purtroppo sono anche meno curate ma altrettanto belle!
Oggi sono passato in Questura per chiedere informazioni.Quando parlero' con l'addetto all'ufficio armi e caccia vi sapro' dire qualcosa di piu'!
 
VT-METAL-VT ha scritto:
federico ha scritto:
il cc probabilmente non ha ben chiaro che in alcune zone montuose o vai col machete o non passi

naturalmente se ti trovano sul parco nazionale col machete allora ha ragione lui in quanto li proprio non puoi toccare nulla..

Si il fatto del parco nazionale lo so......ma lui cmq intendeva in generale. Comunque frequento soprattutto zone al di fuori dei Sibillini che purtroppo sono anche meno curate ma altrettanto belle!
Oggi sono passato in Questura per chiedere informazioni.Quando parlero' con l'addetto all'ufficio armi e caccia vi sapro' dire qualcosa di piu'!

Speriamo ti dia una risposta univoca e sensata...

...io incrocio le dita!
 
Puoi sempre dire che un machete ti può servire per togliere la corteccia da un tronco secco ed accedere un fuoco d'emergenza. Sul telaio del mio A.L.I.C.E. è in postazione fissa un bel machete Ontario Knife. Comunque chiedi al giudice Edoardo Mori su www.earmi.it è gentilissimo e risponde a tutti
 
scusate se rispolvero questo argomento ma è interessante, sopratutto, da quanto ho sentito, le cose sono un pò cambiate in peggio; per via di un ragazzino che ha usato un coltellino svizzero per sgozzare qualcuno.
Mo come stanno le cose?
ho sentito alcuni che andando per i boschi e portandosi il classico coltellino a serramanico, incontrando forestale ecc gli hanno fatto storie umff, che c'è di vero?
io mi stavo accingendo a prendere un cammilus usmc eheh
e per i segacci a serramanico vige anche su questi tele legge?
 
sul sito della coltelleria la lama c'e un articolo "il coltello e la legge" che dovrebbe rispondere alle tue domande.

per quanto riguarda il segaccio dipende se vai in un parco e te lo trovano penso proprio che ti fanno storie altrimenti penso non ci siano problemi.

non voglio aprire un off topic è solo una precisazione su quanto detto nel post precedente : il ragazzino era un 13enne malato di mente [e per questo non è mai andato in carcere ma solo in istituti] ormai maggiorenne se non ricordo male , che ha ucciso con un coltellino svizzero l'ex fidanzatina davanti la scuola.
 
si il caso era quello, trovando qui un topic sulla legge volevo sapere se le cose erano veramente cambiate o è solo una diceria.
e visto che molti mi dicevano che gli hanno fatto storie per un coltellino svizzero portato andando in montagna ecc volevo saper bene sta cosa
cercherò dove mi hai indicato grazie
 
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