Normativa Coltelli e Magistratura

La legge sarà pur lacunosa, e lo è, ma certi assodati vi sono ed è che un PUGNALE è considerata un arma e non un utensile:

-Art. 45 Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S: “sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili"

Ovviamente perchè un pezzo di ferro diventi un PUGNALE deve avere due taglienti, due fili e punta a lancia.

Per cui andare in giro con un PUGNALE, o possederlo senza denuncia, vuol dire essere un masochista o un ignorante (nel senso che ignora e non in senso dispregiativo) in fatto di legge (peccato che la legge non ammetta l'ignoranza come giustificazione :D).

Ciao :), Gianluca
 
Quoto znnglc. La legge è proprio così.

Avevo già scritto in un altro post, mi sembra... Ma riporto anche qui, perchè forse è abbastanza attinente...
Già che un paio di giorni fa ero in aeroporto (Pisa), ho fotografato il cartello con l'elenco di cosa è proibito portare a bordo, addosso o nel bagaglio a mano.
I coltelli con lama fino a 6cm si possono portare.
Si "potrebbero" portare... ma siamo in Italia... chissà...

img0514b.jpg

Mi ricollego subito, lo puoi portare e lo so per fonti certe, cioè la prassi è di qualche giorno prima andare in aeroporto dichiarare il tutto e poi alla partenza lo devi cmq mettere in stiva, oppure in casi espliciti ti scortano e viene conseganto al comandante dell' aereo che si sta prendendop e t viene consegnato appena si arriva a destinazione. Ammeno che tu nn abbia illeciti penali sulla tua fedina penale.

:)
 
Per acquistare un coltello NON c'è bisogno del porto d'armi e non c'è bisogno di denunciarli.

Ma se tu acquisti, alla luce del sole, in una armeria, un pugnale piuttosto che una baionetta, senza porto d'armi o nulla osta all'acquisto, tu e l'armeria commettete un illecito perchè la legge, in questo caso, non lascia adito ad interpretazione PUGNALE = ARMA PROPRIA = DENUNCIA, ora dubito fortemente che una armeria voglia rischiare una denuncia penale piuttosto che un ritiro della licenza e magari qualche anno in galera, per cui, o il PUGNALE che intendi te non è quello che intendo io oppure stiamo parlando di atti illeciti.

Discorso diverso, nella forma ma non nella sostanza, se invece acquisto da un privato il quale non ha di certo una licenza, un negozio o quant'altro alla luce del sole, per cui, se lui non ha mai denunciato quel pugnale esso non esiste, per la legge, ma se lui l'ha denunciato farà, a sua volta, denuncia di scarico e potrà vendertelo solo in presenza di porto d'armi o nulla osta ...... poi se tu non lo denunci sono problemi tuoi ed anche quì siamo dinnanzi ad un illecito ...... ripeto sempre che il PUGNALE che intendo io SIA [EDIT] quello che intendi tu.

Ciao :), Gianluca

Bhè nn so da chi vai a comprare coltelli:lol: ma informati bene prima di parlare, perchè nn esiste nessuna dichiarazione o denuncia o come vuoi che venga chiamata, per acquistare un PUGNALE ( RIPETO PER L' ULTIMA VOLTA SIA BEN CHIARO:biggrin:COLTELLO SE HA LA DOPPIA LAMA è CONSIDERATO UN ARMA, O SE QUESTO è CONSIDERATO GIà DI PER SE UN ARMA PERCHè IN DOTAZIONE AD UN REPARTO MILITARE( QUINDI AD ESEMPIO UNA BAIONETTA O IL FAMOSISSIMO “kukri”, lo strumento polivalente Nepalese reso famoso dal Rgt.Gurka, a servizio di Sua Maestà Britannica, è UN ARMA)

Spero di essere stato più chiaro.. :)
 
La legge sarà pur lacunosa, e lo è, ma certi assodati vi sono ed è che un PUGNALE è considerata un arma e non un utensile:

-Art. 45 Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S: “sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili"

Ovviamente perchè un pezzo di ferro diventi un PUGNALE deve avere due taglienti, due fili e punta a lancia.

Per cui andare in giro con un PUGNALE, o possederlo senza denuncia, vuol dire essere un masochista o un ignorante (nel senso che ignora e non in senso dispregiativo) in fatto di legge (peccato che la legge non ammetta l'ignoranza come giustificazione :D).

Ciao :), Gianluca

Allora vedo che nn mi sono spiegato il pugnale di per se è un arma solo se c' è il contesto. cioè se t trovi in montagna è un utensile , ma se ci vai a fare la spesa in un supermercato:rofl: è un reatooooooo!!!!!
 
Ciao a tutti
Confermo che il possesso di una "spada" (sciabola, scimitarra, daga, ecc ecc) va denunciato sempre.
Saluti

Manuel
 
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Questa Guida cercherà di approfondire/chiarire la normativa vigente sulla coltelleria sportiva. Secondo l'art. 4 L.110/1975 e art. 45 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) Regio Decreto del 6 maggio 1940 n.635, i coltelli di qualsiasi genere e dimensioni ( sia con lama chiudibile che con lama fissa ), le forbici. le accette, i punteruoli, gli attezzi sportivi per le arti marziale ecc. non sono considerate armi, ma bensì strumenti destinati ad un altro utilizzo quale sportivo e/o di lavoro.
La legge italiana distingue inoltre le armi bianche tra proprie ed improprie in base al combinato disposto dagli articoli 30 T.U.L.P.S. e 45 Regolamento T.U.L.P.S. e non rileva più la lunghezza della lama.
Le armi proprie sono quelle destinate all'offesa della persona, come stiletti, coltelli a scatto, baionette, spade, katane, pugnali e simili. Le armi proprie possono essere vendute solo da esercizi commerciali muniti di apposita licenza di P.S. rilasciata dal Questore o dal Prefetto. E' da precisare che per pugnali si intendono i coltelli con lama fissa a 2 tagli (sopra e sotto) e punta acuminata. I coltelli con una parte affilata e l'altra seghettata/dentata NON sono considerati pugnali dato che la presenza stessa della seghettatura presuppone un uso variegato del coltello più vicino alla figura dell'attrezzo di lavoro ( in uso ad esempio dal boscaiolo, escursionista, prot.civile etc..). Ricordo che esiste il divieto del porto fuori dalla propria abitazione o delle pertinenze delle armi improprie e senza giustificato motivo ( es. coltelli da cucina, arnesi da carpentiere, da falegname etc..). Se qualcuno volesse acquistare kateane o spade deve tenere conto che se affilate sono per legge considerate armi bianche e quindi devono essere denunciate agli organi competenti. Per evitare quindi questa procedura conviene quindi acquistare questi prodotti privi del filo ( categoria "repliche" ).
Le armi bianche improprie ( come i coltelli da tasca ) sono invece quelle che, pur possedendo una potenzialità offensiva, sono passibili di impieghi diversi che ne possono anche legittimare il porto se effettuato per Giustificato Motivo, solo questi strumenti sono di libera vendita. Le armi bianche improprie possono essere liberamente vendute da esercizi commerciali muniti di licenza comunale e possono essere liberamente acquistate senza obbligo alla denuncia presso le autorità di P.S.....possono essere trasportate ma possono essere portate SOLO se vi sia un Giustificato Motivo. Esempi di Giustificato Motivo: Il portare i coltelli da cucina ad affilare o a riparare presso un arrotino ( il buonsenso consiglia comunque di non brandirli ma di proteggerli alla vista magari incartandoli ) - il falegname o l'idraulico che trasportano con se gli strumenti da taglio per svolgere adeguatamente la loro attività - il cercatore di funghi, l'escursionista e il boscaiolo per un uso strettamete legato alla loro attività o hobby - l'agricoltore che porta con se il machete o la classica roncola - Il sub che porta con se il coltello specifico per la propria sicureza in immersione - ......... è quindi ovvio che non rientra nel Giustificato motivo tutte quelle situazioni che evidenziano una fragile motivazione .. esempio : la presenza di un soggetto che canmmina impugnando un'accetta nel centro cittadino oppure di un soggetto che cerchi con l'uso di un coltellino i funghi sulla spiaggia ... penso che il concetto sia chiaro!
-----------------------------riporto gli estratti di legge attinenti-----------------------------------------
Legge 18 Aprile 1975, n.110 ( Gazzetta Ufficiale 21 Aprile 1975, n.105 )​
Normative integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.​
Articolo 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.​
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, NON possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o di taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde bulloni, sfere metalliche, nonchè qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo e secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli atri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto ( comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26/04/1993, n.122 ). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.​
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Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 -​
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 Giugno 1940, n.149, Suppl.Ord. ).​
Articolo 45
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. NON sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili.

Mi correggo io però scusate per pugnale io intendevo un coltello con seghetto e lama cioè es. un survival o un ontos, o cmq inerente al discorso "utensile" in situazioni dimostrabili cioè es. montagna, mare ecc. ecc.:)
 
Bhè per venderlo l' esrciente deve avere tutto... ma l' acquirente no, in base sempre a cosa compri. Per un randal survival attack 18 nn serve avere o dichiarare nulla... Vatti a vedere il T.U.L.P.S ;)
 
Bhè per venderlo l' esrciente deve avere tutto... ma l' acquirente no, in base sempre a cosa compri. Per un randal survival attack 18 nn serve avere o dichiarare nulla... Vatti a vedere il T.U.L.P.S ;)

Tratto dalle FAQ sul sito della polizia di stato:
[Domanda n.1955] Sono un appassionato e collezionista di coltelli. Vorrei sapere quando vi è l'obbligo di denunciarli?

La legge, in particolare l'art. 38 del T.U.L.P.S., pone l'obbligo di denunciare le armi. Per armi si debbono intendere quelle "proprie", comprese quelle da punta e taglio. I coltelli non rientrano in questa categoria poiché, per espressa previsione di legge (art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S.), essi sono definiti "strumenti atti ad offendere" o armi improprie. L'obbligo di denuncia vige, invece, per armi quali i pugnali, gli stiletti, e le baionette, che si differenziano dai coltelli, oltre che per la loro naturale destinazione d'uso (offesa alla persona), per la presenza del doppio filo tagliente. Tali armi possono essere acquistate solamente da titolari di licenze di polizia, debbono essere vendute da soggetti autorizzati (armerie) e denunciate secondo le modalità indicate dal citato art. 38.

F.A.Q



Quindi, di che stiamo parlando ancora?
 
Allora vedo che nn mi sono spiegato il pugnale di per se è un arma solo se c' è il contesto. cioè se t trovi in montagna è un utensile , ma se ci vai a fare la spesa in un supermercato:rofl: è un reatooooooo!!!!!


Ciao mcaserta

un'arma è un'arma e non smetterà mai di esserlo a prescindere dalla situazione e/o dal contesto in cui si trova, a differenza di un'arma impropria che smette di essere ciò che è (bastone, sasso, estintore, ecc ecc) per diventare, in quel contesto e/o in quella situazione, un'arma.

Manuel
 
Bhè infatti l' ho appena ribadito, il pugnale di cui sto portando l' esempio è un COLTELLO CON SEGHETTO E LAMA... per mè un randal survival attack 18 è un pugnale.
 
Ciao mcaserta

un'arma è un'arma e non smetterà mai di esserlo a prescindere dalla situazione e/o dal contesto in cui si trova, a differenza di un'arma impropria che smette di essere ciò che è (bastone, sasso, estintore, ecc ecc) per diventare, in quel contesto e/o in quella situazione, un'arma.

Manuel


è ovvio. Ma nn servono documenti che attestino la proprietà come un porto d'armi per una pistola. Le hai lette le discuisizioni di QUESTO forum??
Ciao è un piacere.. ;)
 
@mcaserta ...... giusto per chiarirci così parliamo TUTTI la stessa lingua ..... un coltello a due tagliente, due fili e punta a lancia (poco importa se è in uso ad un corpo militare o alle giovani marmotte) E' UN PUGNALE (per la legge) ...... se il coltello ha un solo filo NON E' UN PUGNALE magari è una baionetta, o un utensile, ma non è un pugnale :biggrin:

Questo
taa7246.jpg

è un coltello

Questo
IMG_5449.jpg

è un pugnale (se ha i due fili affilati)

Ciao :), Gianluca
 
Cosa c'è da capire? Un pugnale per essere tale deve avere il controfilo, non il controsega. Se ha la sega da una parte allora è un coltello, e quindi arma impropria.
 
Bhè infatti l' ho appena ribadito, il pugnale di cui sto portando l' esempio è un COLTELLO CON SEGHETTO E LAMA... per mè un randal survival attack 18 è un pugnale.

O è un pugnale
O è un coltello

le opinioni sono opinioni; se esiste un doppio filo è un pugnale, se non esiste non è un pugnale.
 
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