Divieto GAE di portare persone in montagna

Non necessariamente ma si devono attenere alle disposizioni previste dalle regioni.

Ciao :si:, Gianluca
Scusami Gianluca, senza polemica: a cosa ti riferisci? Alle disposizioni (delibere di giunta regionale) come la "zonazione" della Lombardia? In questo caso, sono d'accordo con te, poiché è l'unica disposizione regionale alla quale attenersi (come nelle Marche, ad esempio, anche se nessuno delle GAE le rispetta, e nessuno le fa rispettare).

Se invece ti riferisci alle leggi regionali istitutive della figura di GAE, sono state abrogate dalla sentenza della Corte Costituzionale che ho citato in precedenza (23 dicembre 2025)
 
Scusami Gianluca, senza polemica: a cosa ti riferisci? Alle disposizioni (delibere di giunta regionale) come la "zonazione" della Lombardia? In questo caso, sono d'accordo con te, poiché è l'unica disposizione regionale alla quale attenersi (come nelle Marche, ad esempio, anche se nessuno delle GAE le rispetta, e nessuno le fa rispettare).

Se invece ti riferisci alle leggi regionali istitutive della figura di GAE, sono state abrogate dalla sentenza della Corte Costituzionale che ho citato in precedenza (23 dicembre 2025)
A quale disposizione fai riferimento? Ricordo che il ridicolissimo comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006 della Regione Marche, con il quale si voleva impedire alle Guide Ambientali Escursionistiche di accompagnare i propri clienti su sentieri EE, è stato abrogato nell'agosto 2025.
 
Ultima modifica:
A quale disposizione fai riferimento? Ricordo che il ridicolissimo comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006 della Regione Marche, con il quale si voleva impedire alle Guide Ambientali Escursionistiche di accompagnare i propri clienti su sentieri EE, è stato abrogato nell'agosto 2025.
No, anche perché quella legge, negli articoli che riguardano le GAE, dovrà essere modificata (vedi: abrogazioni) in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2025.

Mi riferisco a questo: Norme Marche https://share.google/SUlyR4maajsaUXVXd
che esiste dal 2018, come per la Lombardia e per la Sicilia.
 
Scusami Gianluca, senza polemica: a cosa ti riferisci? Alle disposizioni (delibere di giunta regionale) come la "zonazione" della Lombardia? In questo caso, sono d'accordo con te, poiché è l'unica disposizione regionale alla quale attenersi (come nelle Marche, ad esempio, anche se nessuno delle GAE le rispetta, e nessuno le fa rispettare).

Se invece ti riferisci alle leggi regionali istitutive della figura di GAE, sono state abrogate dalla sentenza della Corte Costituzionale che ho citato in precedenza (23 dicembre 2025)

Alle disposizioni regionali che, ad oggi, sono ancora in vigore.

La Corte Costituzionale si è riferita specificatamente alla regione toscana, non è automaticamente ribaltabile su altre regioni, sicuramente è un precedente che aprirebbe la porta ad altri ricorsi se ci sono altre regioni che hanno legiferato creando una figura di Guida Ambientale o assimilabile, come potrebbe essere motivo di una scelta autonoma da parte di altre regioni di adeguarsi a quella sentenza, ma quanto vale per la toscana vale per la toscana.

Indubbiamente in toscana se prima avevano, le GAE, un ombrello legislativo che gli garantiva una determinata operatività, di fatto esattamente cone le AMM (se non ho letto male), da gennaio sono tornate nel limbo (o quanto era previsto nel 2024).

Ciao :si:, Gianluca
 
Ultima modifica:
A quale disposizione fai riferimento? Ricordo che il ridicolissimo comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006 della Regione Marche, con il quale si voleva impedire alle Guide Ambientali Escursionistiche di accompagnare i propri clienti su sentieri EE, è stato abrogato nell'agosto 2025.
Dopo l' abrogazione del comma 4bis del T.U. (9/2006) il settore formazione della regione Marche ha sospeso il rilascio delle autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione per la figura GAE agli enti accredidati per la formazione e ha sospeso tutti gli esami abilitativi per l'esercizio della professione. Perchè?
 
Dopo l' abrogazione del comma 4bis del T.U. (9/2006) il settore formazione della regione Marche ha sospeso il rilascio delle autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione per la figura GAE agli enti accredidati per la formazione e ha sospeso tutti gli esami abilitativi per l'esercizio della professione. Perchè?
Non mi risulta, mi sono capitati diversi corsi dopo l'abrogazione di quel comma.
 
Alle disposizioni regionali che, ad oggi, sono ancora in vigore.

La Corte Costituzionale si è riferita specificatamente alla regione toscana, non è automaticamente ribaltabile su altre regioni, sicuramente è un precedente che aprirebbe la porta ad altri ricorsi se ci sono altre regioni che hanno legiferato creando una figura di Guida Ambientale o assimilabile, come potrebbe essere motivo di una scelta autonoma da parte di altre regioni di adeguarsi a quella sentenza, ma quanto vale per la toscana vale per la toscana.

Indubbiamente in toscana se prima avevano, le GAE, un ombrello legislativo che gli garantiva una determinata operatività, di fatto esattamente cone le AMM (se non ho letto male), da gennaio sono tornate nel limbo (o quanto era previsto nel 2024).

Ciao :si:, Gianluca
Aggiornamento: la regione Emilia Romagna, la regione Veneto e la regione Marche hanno sospeso tutti i corsi di formazione e i relativi esami di abilitazione per lo svolgimento della professione di GAE. Questo perchè hanno preso atto degli effetti della sentenza n. 196/2025 della Corte Costituzionale.
Per la regione Toscana non si può tornare alla precedente normativa (quanto era previsto nel 2024) in quanto è proprio la regolamentazione della professione di GAE ad essere stata dichiarata illegittima.
Questi i "pochi" artt. censurati per illegittimità della legge Toscana 61/2024 realtivi alla figura di GAE, ossia TUTTI.
– l’art. 102, che ha istituito la figura professionale della guida ambientale;
– l’art. 103, che ha previsto i requisiti per l’esercizio della suddetta professione;
– gli artt. 105 e 106, che disciplinano i corsi di qualificazione riconosciuti dalla Regione;
– l’art. 107, che prescrive gli obblighi professionali volti a garantire la sicurezza dei clienti in relazione alle loro capacità e alla difficoltà dei percorsi;
– l’art. 108, che disciplina il regime della pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali indicate nel materiale pubblicitario e informativo;
– gli artt. 109 e 110, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e il divieto di prosecuzione dell’attività. "
Le GAE potranno comunque lavorare nel rispetto delle norme enunciate nella legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi).
 
Dopo l' abrogazione del comma 4bis del T.U. (9/2006) il settore formazione della regione Marche ha sospeso il rilascio delle autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione per la figura GAE agli enti accredidati per la formazione e ha sospeso tutti gli esami abilitativi per l'esercizio della professione. Perchè?
Non mi risulta, mi sono capitati diversi corsi dopo l'abrogazione di quel comma.

L'abrogazione del "ridicolissimo" comma 4bis dell’art. 46 della L.R. 9/2006 non c'entra nulla con la sospensione dei corsi di formazione per la figura di GAE, e per capire le motivazioni dell'abrogazione, è necessario consultare il documento istruttorio.

Ciò che ha prodotto invece la sospensione dei corsi di formazione, è la sentenza della Corte Costituzionale (il Governo vs. Regione Toscana).
 
Non mi risulta, mi sono capitati diversi corsi dopo l'abrogazione di quel comma.
Mi scusi ho commesso un errore temporale nella descrizione. E' vero che ad agosto 2025 è stato abrogato il comma ma la motivazione data dal settore turismo è stata questa: "L'articolo 9 abroga il comma 4 bis dell'articolo 46 della LR 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) tenuto conto, come segnalato dalla struttura proponente, <della decadenza dei termini previsti e delle criticità riscontrate nell'attuazione della disposizione, anche in considerazione del fatto che si fa riferimento ad una professione non regolamentata per la quale si rinvia alle previsioni della legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi).>" Poi nel mese di gennaio 2026 e quindi subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale il settore Formazione ha sospeso i corsi e gli esami abilitanti. Mi auguro che gli attuali corsisti, ex ante gennaio 2026, riusciranno ad abilitarsi.
 
https://www.associazionepraxis.it/corsi/corsi-guida-naturalistica-ambientale-escursionistica-gnae/

Scusate ragazzi, non ho capito questa storia della sospensione. Posto qui un corso che ho trovato facendo una ricerca veloce sul web, organizzato dall'ente Praxis e autorizzato dalla Regione Marche.
Sono più che disponibile a confrontarmi con lei però a una condizione: di informarsi presso le fonti ufficiali.
La regione Marche sul suo sito del turismo scrive questo (mi scuso per la lunghezza):
"Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di competenza statale sulle professioni e sui relativi titoli abilitanti, si ritiene necessario procedere a un aggiornamento della disciplina regionale riguardante le figure professionali del settore turistico.
La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che l’individuazione delle figure professionali, la definizione dei relativi profili e la determinazione dei titoli abilitanti costituiscono materia di competenza esclusiva dello Stato, per il carattere unitario dell’ordinamento professionale.
Sul piano amministrativo, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disciplina delle abilitazioni professionali, comprese quelle turistiche, rientra integralmente nella competenza statale. L’eventuale inerzia del legislatore nazionale non abilita le Regioni a introdurre procedure autonome, poiché tali interventi inciderebbero sulla materia della concorrenza, anch’essa riservata allo Stato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196/2025 del 24 dicembre 2025, ha ulteriormente confermato tali principi, dichiarando l’illegittimità delle disposizioni regionali toscane che disciplinavano nuove figure professionali turistiche in contrasto con la normativa statale vigente.
Guida ambientale escursionistica (GAE) – professione non regolamentata
La figura della guida ambientale escursionistica non è qualificata come professione regolamentata dallo Stato e, di conseguenza:
_ la GAE non è riconosciuta tra le professioni turistiche regolamentate dallo Stato;
secondo la legge 4/2013 e numerose sentenze del Consiglio di Stato, si tratta di una
professione non organizzata in ordini o collegi;
_ tale professione può essere esercitate liberamente, senza il rilascio di abilitazioni pubbliche, autorizzazioni regionali o iscrizioni ad albi o elenchi aventi valore abilitante.
In coerenza con tali principi, è disposta la sospensione delle abilitazioni per la figura di GAE e dell’aggiornamento dei relativi elenchi annuali."
 
Sono più che disponibile a confrontarmi con lei però a una condizione: di informarsi presso le fonti ufficiali.
La regione Marche sul suo sito del turismo scrive questo (mi scuso per la lunghezza):
"Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di competenza statale sulle professioni e sui relativi titoli abilitanti, si ritiene necessario procedere a un aggiornamento della disciplina regionale riguardante le figure professionali del settore turistico.
La giurisprudenza costituzionale ha ribadito che l’individuazione delle figure professionali, la definizione dei relativi profili e la determinazione dei titoli abilitanti costituiscono materia di competenza esclusiva dello Stato, per il carattere unitario dell’ordinamento professionale.
Sul piano amministrativo, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disciplina delle abilitazioni professionali, comprese quelle turistiche, rientra integralmente nella competenza statale. L’eventuale inerzia del legislatore nazionale non abilita le Regioni a introdurre procedure autonome, poiché tali interventi inciderebbero sulla materia della concorrenza, anch’essa riservata allo Stato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 196/2025 del 24 dicembre 2025, ha ulteriormente confermato tali principi, dichiarando l’illegittimità delle disposizioni regionali toscane che disciplinavano nuove figure professionali turistiche in contrasto con la normativa statale vigente.
Guida ambientale escursionistica (GAE) – professione non regolamentata
La figura della guida ambientale escursionistica non è qualificata come professione regolamentata dallo Stato e, di conseguenza:
_ la GAE non è riconosciuta tra le professioni turistiche regolamentate dallo Stato;
secondo la legge 4/2013 e numerose sentenze del Consiglio di Stato, si tratta di una
professione non organizzata in ordini o collegi;
_ tale professione può essere esercitate liberamente, senza il rilascio di abilitazioni pubbliche, autorizzazioni regionali o iscrizioni ad albi o elenchi aventi valore abilitante.
In coerenza con tali principi, è disposta la sospensione delle abilitazioni per la figura di GAE e dell’aggiornamento dei relativi elenchi annuali."
Quindi mi sta dicendo che l’ente Praxis sta utilizzando il logo della Regione esserne autorizzato? Non voglio fare polemica, mi creda, però concorderà con me sul fatto che ci sono delle discrepanze evidenti.
 
Quindi mi sta dicendo che l’ente Praxis sta utilizzando il logo della Regione esserne autorizzato? Non voglio fare polemica, mi creda, però concorderà con me sul fatto che ci sono delle discrepanze

Quindi mi sta dicendo che l’ente Praxis sta utilizzando il logo della Regione esserne autorizzato? Non voglio fare polemica, mi creda, però concorderà con me sul fatto che ci sono delle discrepanze

Quindi mi sta dicendo che l’ente Praxis sta utilizzando il logo della Regione esserne autorizzato? Non voglio fare polemica, mi creda, però concorderà con me sul fatto che ci sono delle discrepanze evidenti.
Che praxis usi il simbolo della regione quando pubblicizza corsi di formazione autorizzati dalla regione Marche è legittimo. Non discutiamo di questo ma del fatto che tutti i corsi gae sono sospesi così come gli esami abilitanti. Provi a chiamare Praxis e si toglierà il dubbio.
 
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