DL "Sicurezza" 2026 e coltelli: specchietto illustrativo

Condivido con voi un semplice specchietto illustrativo delle principali novità in materia di coltelli contenute nel recente DL Sicurezza 2026, di interesse anche per i genitori. Vi ricordo che il decreto legge è un atto che, in sede di conversione, potrebbe subire modifiche. Vi aggiornerò.
 

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Condivido con voi un semplice specchietto illustrativo delle principali novità in materia di coltelli contenute nel recente DL Sicurezza 2026, di interesse anche per i genitori. Vi ricordo che il decreto legge è un atto che, in sede di conversione, potrebbe subire modifiche. Vi aggiornerò.

Il confine degli 8 cm non è solo per le lame "fisse" ma per qualsiasi lama, inclusi i"pieghevoli".

L'Opinel con la punta arrotondata, ma con il blocco lama e la lunghezza della stessa oltre i 5cm, non è garantito che siano legali, in teoria lo dovrebbero essere per la mancanza della punta acuminata ma, personalmente, la mano sul fuoco non la metto, esprimerei meno certezza ..... io.

Un coltello perchè diventi illegale, come porto, in funzione della presenza di due "fili" questi devono essere su ambo i lati di pari/similare lunghezza, la presenza della sola punta affilata (falso filo) non è sufficiente per farlo diventare un pugnale il che rende legali i coltelli, ad esempio, con il taglia cinture se rispondono alle "nuove" caratteristiche del nuovo decreto sicurezza 02/2026.

Almeno ..... io la sò così.

Ciao :si:, Gianluca
 
Chissà se successivamente all'entrata in vigore aumentano i controlli tipo in città
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Tra l'altro curiosità, da qualche giorno quando passo in cassa un attrezzo da giardino (vedi vanga o forbici) o da faidate (vedi cacciavite) mi chiede se l'acquirente è maggiore di 14 anni
 
Ultima modifica:
Il confine degli 8 cm non è solo per le lame "fisse" ma per qualsiasi lama, inclusi i"pieghevoli".

L'Opinel con la punta arrotondata, ma con il blocco lama e la lunghezza della stessa oltre i 5cm, non è garantito che siano legali, in teoria lo dovrebbero essere per la mancanza della punta acuminata ma, personalmente, la mano sul fuoco non la metto, esprimerei meno certezza ..... io.

Un coltello perchè diventi illegale, come porto, in funzione della presenza di due "fili" questi devono essere su ambo i lati di pari/similare lunghezza, la presenza della sola punta affilata (falso filo) non è sufficiente per farlo diventare un pugnale il che rende legali i coltelli, ad esempio, con il taglia cinture se rispondono alle "nuove" caratteristiche del nuovo decreto sicurezza 02/2026.

Almeno ..... io la sò così.

Ciao :si:, Gianluca

Eccomi, ti rispondo.

Premetto che lo specchietto è molto semplificato, ad esempio (udite udite!) non cita il fatto che esiste un'aggravante per il caso in cui un escursionista porti uno svizzero illegale quando è in escursione di gruppo, se almeno uno degli altri è consapevole della presenza del coltello (secondo l'accezione del concetto di "più persone riunite" che ne fa la giurisprudenza penale)

La soglia degli 8cm per i chiudibili è - forse semplicisticamente - ricompresa nella parte dello specchietto in cui indico le ipotesi di coltelli, chiudibili appunto, che sono ancora portabili ma solo con "giustificato motivo". Non ho suddiviso ulteriormente le ipotesi perché ci sono cambiamenti solo sanzionatori, non di "concetto".

L'Opinel a punta tonda non ha, per definizione, la "punta acuta" (concetto nuovo, che oggi si affianca alla "punta acuminata" che rimane per i coltelli legali). La punta acuta è, per definizione, quella che presenta un angolo misurabile inferiore ai 90° mentre la punta arrotondata presenta un angolo giro.

Sul tuo concetto di doppio filo che richiama il pugnale non sono d'accordo, nel senso che la legge, ovviamente per sciatteria di chi l'ha scritta, non lo prevede (dice testualmente: "lama a due tagli"), quindi ho voluto evidenziare il paradosso (lo è per chi è dotato di senso comune) che anche un coltello a un filo con tagliacinture/scannatoio sul dorso della lama potrebbe ricadere nella categoria dei coltelli illegali. Certamente non vi ricade il coltello col dorso che sembra affilato ma non lo è.
 
La soglia degli 8cm per i chiudibili è - forse semplicisticamente - ricompresa nella parte dello specchietto in cui indico le ipotesi di coltelli, chiudibili appunto, che sono ancora portabili ma solo con "giustificato motivo". Non ho suddiviso ulteriormente le ipotesi perché ci sono cambiamenti solo sanzionatori, non di "concetto".
La soglia degli 8cm è un limite solo sanzionatorio per qualsiasi coltello, non ha nulla di "concettuale".
L'Opinel a punta tonda non ha, per definizione, la "punta acuta" (concetto nuovo, che oggi si affianca alla "punta acuminata" che rimane per i coltelli legali). La punta acuta è, per definizione, quella che presenta un angolo misurabile inferiore ai 90° mentre la punta arrotondata presenta un angolo giro.
Sebbene sono d'accordo che un Opinel a punta tonda potenzialmente non rientri nei nuovi limiti imposti, prima di esprimermi con certezza mi piacerebbe un primo riscontro da parte di una qualche sentenza, l'esperienza mi insegna che logica e giudizio legale non sempre si equivalgono. Poi, per carità, ognuno è libero di ritenere ciò che meglio crede, la mia non voleva essere di certo una critica.
Sul tuo concetto di doppio filo che richiama il pugnale non sono d'accordo, nel senso che la legge, ovviamente per sciatteria di chi l'ha scritta, non lo prevede (dice testualmente: "lama a due tagli"), quindi ho voluto evidenziare il paradosso (lo è per chi è dotato di senso comune) che anche un coltello a un filo con tagliacinture/scannatoio sul dorso della lama potrebbe ricadere nella categoria dei coltelli illegali.
Esiste una giurisprudenza consolidata che distingue un pugnale da un coltello ed è nella natura dell'oggetto in sè che và un pò oltre alla semplice descrizione. Un pugnale è equiparato ad un arma propria per la sua natura che è quella dell'offesa della persona, un coltello tagliacinture semplicemente no, la presenza di una parte parzialmente affilata non ne aumenta la sua pericolosità ma è semplicemente funzionale alla sua operatività, operatività che non è quella dell'offesa della persona.

Parallelamente se un tagliacinture fosse effettivamente equiparabile ad un pugnale l'acquisto dello stesso potrebbe avvenire solo attraverso apposito titolo che, tralasciando i siti online esteri che potrebbero avere una norma differente, verrebbe richiesto poichè, a sua volta il commerciante (italiano), se lo ritroverebbe in carico come tale.

Ciao :si:, Gianluca

PS: ..... non vorrei essere frainteso, le mie non sono, e non vogliono, essere delle critiche sul tuo operato, anzi tanto di cappello ad averlo fatto uno "specchietto" per rendere più capibile il nuovo decreto sicurezza, le mie sono solo pensieri personali espressi in forma scritta. Nulla di più.
 
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La soglia degli 8cm è un limite solo sanzionatorio per qualsiasi coltello, non ha nulla di "concettuale".

Sebbene sono d'accordo che un Opinel a punta tonda potenzialmente non rientri nei nuovi limiti imposti, prima di esprimermi con certezza mi piacerebbe un primo riscontro da parte di una qualche sentenza, l'esperienza mi insegna che logica e giudizio legale non sempre si equivalgono. Poi, per carità, ognuno è libero di ritenere ciò che meglio crede, la mia non voleva essere di certo una critica.

Esiste una giurisprudenza consolidata che distingue un pugnale da un coltello ed è nella natura dell'oggetto in sè che và un pò oltre alla semplice descrizione. Un pugnale è equiparato ad un arma propria per la sua natura che è quella dell'offesa della persona, un coltello tagliacinture semplicemente no, la presenza di una parte parzialmente affilata non ne aumenta la sua pericolosità ma è semplicemente funzionale alla sua operatività, operatività che non è quella dell'offesa della persona.

Parallelamente se un tagliacinture fosse effettivamente equiparabile ad un pugnale l'acquisto dello stesso potrebbe avvenire solo attraverso apposito titolo che, tralasciando i siti online esteri che potrebbero avere una norma differente, verrebbe richiesto poichè, a sua volta il commerciante (italiano), se lo ritroverebbe in carico come tale.

Ciao :si:, Gianluca

PS: ..... non vorrei essere frainteso, le mie non sono, e non vogliono, essere delle critiche sul tuo operato, anzi tanto di cappello ad averlo fatto uno "specchietto" per rendere più capibile il nuovo decreto sicurezza, le mie sono solo pensieri personali espressi in forma scritta. Nulla di più.

L'ultima cosa che vogliamo è fare disinformazione, anche le critiche vanno benissimo se ci sono errori da correggere.

Sugli 8cm intendevo spiegare che si tratta di una specificazione che ho omesso, come tante altre. Lo scopo principale dello "specchietto" infatti è mettere in guardia sulle nuove "macro categorie" e in particolare quella nuova del coltello illegale che prima non esisteva, non certo dare un quadro esaustivo di tutta la materia, che sarebbe stato inutilmente confusionario.

Continuo a non capire perché parli di pugnale che è una categoria creata dalla giurisprudenza per distinguere le armi bianche dagli strumenti da taglio, questi ultimi finora tutti portabili con giustificato motivo. Per distinguere i due, si era individuato il discrimine del doppio filo, ma non era una definizione tecnica, serviva per distinguere gli strumenti offensivi dagli utensili.

Oggi invece con la nuova norma si introduce proprio un discrimine tecnico, che è quello dei "due tagli" (così dice la norma) che viene menzionato non già nella disposizione che vieta il porto di armi bianche ma nella nuova disposizione sui "particolari strumenti da punta e taglio" quindi strumenti, non armi! Insomma, il pugnale resta vietato come arma (il cui porto è punito dall'art. 699 CP) mentre viene creata questa nuova categoria degli "strumenti" con lama a due tagli che, per esclusione, non è un pugnale, altrimenti dovremmo sostenere che la nuova norma a reso meno punitivo il porto di pugnale, ma uno "strumento" che comunque ha una lama con due tagli (infatti il porto di "coltello illegale" è meno grave del porto d'arma bianca). Nel silenzio della legge, ma pensando come fai tu al peggio, io affermo che, se deve essere uno strumento da taglio con due fili e al contempo non un pugnale, può essere anche un oggetto come quello di cui ho messo la foto come esempio, vale a dire un coltello con un altro strumento affilato sul dorso.

Molto meno problematica è l'interpretazione della "punta acuta" su cui invece tu hai dei timori: per come la leggo io, è tale ogni punta anche non acuminata (altro concetto, che rimane altrove) che abbia una forma ad angolo acuto.
 
Molto meno problematica è l'interpretazione della "punta acuta" su cui invece tu hai dei timori: per come la leggo io, è tale ogni punta anche non acuminata (altro concetto, che rimane altrove) che abbia una forma ad angolo acuto.
Certo, un angolo acuto è per definizione dalla geometria "angolo che misura meno di 90 gradi" ma a stare alla lettera, anche questa mozzetta ha un angolo acuto perchè è inferiore a 90°, seppur di poco, ma è inferiore:
img_20210316_100423.jpg
 
Certo, un angolo acuto è per definizione dalla geometria "angolo che misura meno di 90 gradi" ma a stare alla lettera, anche questa mozzetta ha un angolo acuto perchè è inferiore a 90°, seppur di poco, ma è inferiore:
img_20210316_100423.jpg
Esatto, infatti non ho messo i "tanto" come foto di esempio perché per me, temo, ricadono nella definizione.
 
Certo, un angolo acuto è per definizione dalla geometria "angolo che misura meno di 90 gradi" ma a stare alla lettera, anche questa mozzetta ha un angolo acuto perchè è inferiore a 90°, seppur di poco, ma è inferiore:
img_20210316_100423.jpg
A casa ho due paia di forbici di ferro per tagliare la stoffa, la lama passa i 20 cm e sono belle pesanti. Quelle si che farebbe male, ma con questa che fai tagli? Prima che hai fatto qualcosa te l'hanno già tolta dalle mani
 
A casa ho due paia di forbici di ferro per tagliare la stoffa, la lama passa i 20 cm e sono belle pesanti. Quelle si che farebbe male, ma con questa che fai tagli? Prima che hai fatto qualcosa te l'hanno già tolta dalle mani

pare una cavolata, ma ad un istituto di moda hanno gia' avuto problemi legali e hanno dovuto predisporre gli armadietti per forbici e affini. e ditemi quel che volete ma se una ragazza va in un istituto moda e arriva a scuola con spilli, forbicioni, fili vari un motivo pacifico e legittimo c'e'

(beh, durante il covid mi sono preso una scenata perche' dovevo fare le lezioni online dal mio portatile, non potevo usare un dispositivo dell'istituto ma non dovevo usare il mio portatile, siamo a quei livelli... non so usare la telepatia, mi spiace)
 
Oggi invece con la nuova norma si introduce proprio un discrimine tecnico, che è quello dei "due tagli" (così dice la norma) che viene menzionato non già nella disposizione che vieta il porto di armi bianche ma nella nuova disposizione sui "particolari strumenti da punta e taglio" quindi strumenti, non armi! Insomma, il pugnale resta vietato come arma (il cui porto è punito dall'art. 699 CP) mentre viene creata questa nuova categoria degli "strumenti" con lama a due tagli che, per esclusione, non è un pugnale, altrimenti dovremmo sostenere che la nuova norma a reso meno punitivo il porto di pugnale, ma uno "strumento" che comunque ha una lama con due tagli (infatti il porto di "coltello illegale" è meno grave del porto d'arma bianca). Nel silenzio della legge, ma pensando come fai tu al peggio, io affermo che, se deve essere uno strumento da taglio con due fili e al contempo non un pugnale, può essere anche un oggetto come quello di cui ho messo la foto come esempio, vale a dire un coltello con un altro strumento affilato sul dorso.
Tutti i coltelli sono dei "strumenti", tutti dal pugnale/stiletto all'Opinel n. 2, tant'è che pugnali/stiletti, nel lessico legale sono identificati come "strumenti con lama a due tagli e dalla punta acuta".

I pugnali/stiletti sono equiparati alle armi proprie, per la loro natura "operativa", ma nascono dalla categoria degli strumenti.

L'art. 45 del RD n. 635 del 1940 (è ancora in vigore) così riporta:
Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.


Relativamente al fatto che secondo te sarebbe meno punitivo l'art. 4bis rispetto all'art. 699c.p. non mi trova d'accordo poichè l'art. 4bis così riporta all'inzio:
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'articolo 4bis inizia con "salvo il fatto costituisca più grave reato" il che vuol dire che se quanto viene contestato non rientra in una "pena" più elevata viene presa in considerazione quanto segue nel testo.

L'art. 699 c.p. prevede:
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.


Fra l'art. 4bis nuovo e l'art. 699cp le differenze di pena sono minime nel senso che il primo prevede da un minimo di un anno (12 mesi) mentre il secondo di 18 mesi sino, comune ad ambo i due, ad un massimo di 3 anni.

La differenza di gravità, nel caso di un coltello, è nel momento in cui non viene preso in considerazione la violazione all'art. 4 della legge 110/75 ma bensì l'art. 699cp. in quel caso sì, se il pugnale potesse rientrarvi, allora il pugnale sarebbe trattato differentemente poichè potrebbe avvalersi del concetto di lieve entità, se possibile, che corrisponderebbe ad una sola pena economica e non la reclusione.

Infine, non me ne volere, ma sei l'unico, almeno per me, che ha fatto una interpretazione del genere.

Ciao :si:, Gianluca
 
Tutti i coltelli sono dei "strumenti", tutti dal pugnale/stiletto all'Opinel n. 2, tant'è che pugnali/stiletti, nel lessico legale sono identificati come "strumenti con lama a due tagli e dalla punta acuta".

I pugnali/stiletti sono equiparati alle armi proprie, per la loro natura "operativa", ma nascono dalla categoria degli strumenti.

L'art. 45 del RD n. 635 del 1940 (è ancora in vigore) così riporta:
Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.


Relativamente al fatto che secondo te sarebbe meno punitivo l'art. 4bis rispetto all'art. 699c.p. non mi trova d'accordo poichè l'art. 4bis così riporta all'inzio:
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

L'articolo 4bis inizia con "salvo il fatto costituisca più grave reato" il che vuol dire che se quanto viene contestato non rientra in una "pena" più elevata viene presa in considerazione quanto segue nel testo.

L'art. 699 c.p. prevede:
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.


Fra l'art. 4bis nuovo e l'art. 699cp le differenze di pena sono minime nel senso che il primo prevede da un minimo di un anno (12 mesi) mentre il secondo di 18 mesi sino, comune ad ambo i due, ad un massimo di 3 anni.

La differenza di gravità, nel caso di un coltello, è nel momento in cui non viene preso in considerazione la violazione all'art. 4 della legge 110/75 ma bensì l'art. 699cp. in quel caso sì, se il pugnale potesse rientrarvi, allora il pugnale sarebbe trattato differentemente poichè potrebbe avvalersi del concetto di lieve entità, se possibile, che corrisponderebbe ad una sola pena economica e non la reclusione.

Infine, non me ne volere, ma sei l'unico, almeno per me, che ha fatto una interpretazione del genere.

Ciao :si:, Gianluca

Eccomi, dopo aver letto le tue osservazioni ho riguardato le norme, perché qualcosa non mi tornava, infatti mi sono accorto che nello scrivere il messaggio avevo mentalmente rimosso che il DL "Caivano" aveva già aggravato il porto di armi bianche (pugnale) sostituendo il 699 co. 2 c.p. con l'ormai famigerato 4bis, nella sua stesura del 2023 (norma che per inciso non ho mai visto applicare, tanto per dire quanto anche quell'intervento emergenziale abbia avuto un effettivo seguito...)

Il 699 c.p. rimaneva, e rimane oggi, per le armi soggette a licenza, quindi già dal DL "Caivano" il porto di pugnale (per restare nell'esempio) era punito più gravemente del porto abusivo di pistola (purché non clandestina, perché in tal caso subentra l'art. 23 L. 110/75) che è punito con arresto da 3M a 18M (per gli aumenti di pena previsti dall'art. 7 co. 2 L. 895/1967 e successive modifiche). Già questo era di per sé assurdo.

Oggi l'art. 4bis è stato aggiornato per punire, ugualmente al porto delle "per cui non è ammessa licenza" (tra cui le armi "bianche" che prima ricadevano nel 699 co. 2 c.p.), anche il porto di "strumenti con lama a due tagli e a punta acuta" e persino tutti i nuovi c.d. "coltelli illegali".

Digressione: Qui sta la ulteriore assurdità. Infatti con la nuova disposizione si è ancor più sovvertita la gradualità nella risposta punitiva che tradizionalmente dovrebbe andare di pari passo con la maggior gravità dell'azione: oggi ancor più di prima, chi è propenso ad armarsi potrebbe decidere di fare un balzo in avanti e procurarsi un pugnale, se non una pistola, visto che anche il porto di un banale coltello, con determinate caratteristiche, sarebbe punito in ugual modo.

Il punto che volevo sostenere sull'esempio "tagliacinture" non mi sembra però smentito:
  • come giustamente hai ricordato, per il r.e.tulps (art. 45) la definzione di armi bianche (es. pugnale) come quelle "la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili" resta vigente, così come la definizione di "non-armi" degli strumenti "di utilità" di cui al comma successivo (a questa disposizione fa eco l'art. 585 c.p. che utilizza lo stesso discrimine)
  • è introdotta una nuova categoria di oggetti descritta come "strumenti con lama a due tagli e a punta acuta"
  • per esclusione, gli oggetti riconducibili a questa nuova categoria devono essere qualcosa di diverso dalle armi bianche e in particolare dai pugnali che sono espressamente elencati tra le armi proprie dal r.e.tulps
  • non vi è motivo, legislativo, di escludere da questa categoria strumenti quali coltelli a un filo che abbiano sul dorso uno strumento tagliente di utilità, non naturalmente offensivo, come un tagliacinture
 
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è introdotta una nuova categoria di oggetti descritta come "strumenti con lama a due tagli e a punta acuta"
Non ritengo che sia stata introdotta una nuova categoria di "strumenti con lama a due tagli e punta acuta", senza offesa.

Nella legge 110/75, per esempio, non si parla mai di "coltelli" ma solo di "strumenti", la definizione legale di pugnale è "strumento con lama a due tagli e punta acuta" ed essendo la sua "natura" l'offesa della persona viene equiparato ad un arma propria, tant'è che quando, nelle sentenze di Cassazione degli ultimi anni, si fa una analisi di un "coltello" per la sua collocazione fra arma propria o impropria spesso la discriminante è la presenza di una lama a due tagli e una punta acuta. Il concetto per il quale, a prescindere che sia un'arma propria, o impropria, un coltello sia uno strumento è contenuto, ad esempio, nell'art. 45 del RD n. 635 del 1940 che parla di "strumenti da punta e taglio" oltre che nella giurisprudenza.
per esclusione, gli oggetti riconducibili a questa nuova categoria devono essere qualcosa di diverso dalle armi bianche e in particolare dai pugnali che sono espressamente elencati tra le armi proprie dal r.e.tulps
Il fatto che siano "menzionati" degli strumenti non ne fa una categoria ma semplicemente vengono richiamati esattamente come vengono richiamate le armi (in forma generica).
non vi è motivo, legislativo, di escludere da questa categoria strumenti quali coltelli a un filo che abbiano sul dorso uno strumento tagliente di utilità, non naturalmente offensivo, come un tagliacinture
E' nella tua stessa affermazione che c'è il motivo per il quale "quei" coltelli (parliamo ad esempio di coltelli taglia cinture) devono essere esclusi dagli strumenti con lama a due tagli e punta acuta vietati, la natura "non naturalmente offensiva". Ribadisco che i pugnali sono in prima battuta strumenti la cui natura è l'offesa della persona ed è da questa caratteristica discriminante specifica da cui poi si "parte" per fare delle valutazioni costruttive.

I coltelli "taglia cinture" non nascono per l'offesa della persona, tutt'altro, e come tali, a mio avviso, non c'è nessun motivo legislativo per accomunarli ai pugnali, esattamente come non l'ha mai avuto un coltello apriostriche o per formaggi a pasta dura.

Dopo di che, per carità, nessuna intenzione di convincere nessuno.

Ciao :si:, Gianluca
 
I coltelli "taglia cinture" non nascono per l'offesa della persona, tutt'altro, e come tali, a mio avviso, non c'è nessun motivo legislativo per accomunarli ai pugnali, esattamente come non l'ha mai avuto un coltello apriostriche o per formaggi a pasta dura.
Esattamente. Eppure anche molti svizzeri oggi lo sono. Ribadisco che la mia opzione interpretativa discende dal fatto che, se fosse - come tu dici - che questa nuova dicitura sui "due tagli" riguarda i pugnali, essa sarebbe ultronea e priva di senso, essendo appunto i pugnali già (e ancora) considerati armi. Secondo il canone interpretativo dell'ubi lex voluit dixit, è evidente che questa nuova specificazione deve avere un senso e cioè riguardare qualcosa di altro rispetto alle armi già vietate come i pugnali.

Spero di sbagliarmi, ovviamente. Così come confido in una rivisitazione del testo in sede di conversione. Allo stato, però, sostengo che la mia opzione interpretativa non sia eccentrica rispetto ai canoni dell'interpretazione della legge penale.
 
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