Tutti i coltelli sono dei "strumenti", tutti dal pugnale/stiletto all'Opinel n. 2, tant'è che pugnali/stiletti, nel lessico legale sono identificati come "strumenti con lama a due tagli e dalla punta acuta".
I pugnali/stiletti sono equiparati alle armi proprie, per la loro natura "operativa", ma nascono dalla categoria degli strumenti.
L'art. 45 del RD n. 635 del 1940 (è ancora in vigore) così riporta:
Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Relativamente al fatto che secondo te sarebbe meno punitivo l'art. 4bis rispetto all'art. 699c.p. non mi trova d'accordo poichè l'art. 4bis così riporta all'inzio:
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
L'articolo 4bis inizia con "salvo il fatto costituisca più grave reato" il che vuol dire che se quanto viene contestato non rientra in una "pena" più elevata viene presa in considerazione quanto segue nel testo.
L'art. 699 c.p. prevede:
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.
Fra l'art. 4bis nuovo e l'art. 699cp le differenze di pena sono minime nel senso che il primo prevede da un minimo di un anno (12 mesi) mentre il secondo di 18 mesi sino, comune ad ambo i due, ad un massimo di 3 anni.
La differenza di gravità, nel caso di un coltello, è nel momento in cui non viene preso in considerazione la violazione all'art. 4 della legge 110/75 ma bensì l'art. 699cp. in quel caso sì, se il pugnale potesse rientrarvi, allora il pugnale sarebbe trattato differentemente poichè potrebbe avvalersi del concetto di lieve entità, se possibile, che corrisponderebbe ad una sola pena economica e non la reclusione.
Infine, non me ne volere, ma sei l'unico, almeno per me, che ha fatto una interpretazione del genere.
Ciao

, Gianluca