"Con riferimento all'articolo "SPARARE NELLA PROPRIA CAMPAGNA", una affermazione mi ha lasciato perplesso e che riporto qui di seguito: "Aggiungiamo qui che è consentito sempre il trasporto delle armi sul territorio Italiano a tutti coloro che sono in possesso di licenza di porto d'armi sia da caccia o sportiva purchè se ne possa in qualche misura giustificare il motivo." Nella circolare del Ministero dell'Interno del 14 Febbraio 1998, si dice semplicemente che i titolari di un qualsivoglia porto d'armi possono trasportare tutte le armi comuni da sparo, senza dare alcuna limitazione al trasporto, quale il giustificato motivo."
La menzione se pur non espressamente riportata su molte circolari è chiaramente implicita all'uso delle armi, alla loro detenzione e al trasporto e porto. Se cosi non fosse potremmo tutti andare a fare la spesa con la nostra "45" nel sacchetto !!
Comunque l'Art. 4 della Legge 18 apr. 1975 (n°110) esprime quanto segue:
Art. 4 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Non si possono portare fuori della propria abitazione le armi bianche, salvo le autorizzazioni all'art. 42 della legge 773 che recita:
"Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65." e senza giustificato motivo non si possono portare una serie di oggetti atti a offendere, tra cui rientrano gli strumenti da punta e taglio (coltelli compresi), tubi, bulloni, o altri strumenti anche non considerati espressamente da punta o taglio ma utilizzabili per "offesa", cioè più che per difesa, per aggressione.
La norma si riferisce quindi non all'onesto cittadino che acquista un tubo di ferro per riparare l'impianto di irrigazione del proprio giardino, ma a colui che acquista il manico di un piccone per aggredire il rivale e rompergli la testa. Mentre il primo ha chiaramente un giustificato motivo per portare il tubo di ferro (dal negozio a casa dovrà pur portarlo), il secondo non ha un motivo che lo possa giustificare, non avendo acquistato l'oggetto perchè quello posseduto a casa o in campagna si è rotto.
In definitiva la norma non prevede che si debba giustificare il motivo del trasporto ma che non possa essere trasportato un particolare oggetto senza che ciò sia richiesto dalle circostanze del caso. Infatti è possibile trasportare un coltello, una falce, una roncola qualora ci si rechi in campagna per eseguire lavori di potatura, pulizia, ecc... e non solo, il coltello è consentito ai campeggiatori, escursionisti, arrampicatori, naviganti e pescatori in genere; si possono portare tubi e bulloni qualora ci si rechi a riparare un impianto rotto o altro per cui servano tali oggetti. Molto spesso il classico "opinel" è presente in quasi tutte le borse di lavoro di idraulici, elettricisti, ecc... Tutto ciò è motivo di più che per trasportarle quelle a fuoco si debba almeno avere una motivazione ben più valida del solo andare a tagliare l'erba in campagna.
Stiamo parlando di armi a fuoco, pistole, rivoltelle, fucili il cui scopo è quello dell'offesa, al contrario del coltello che è molto spesso complemento del lavoro del contadino, lo "schioppo" oggi, visto che non abbiamo animali feroci da cui difenderci, se pur nella bisaccia, non sarebbe giustificato appoggiato al melo mentre si sta tagliando l'erba.
Certo un comportamento del genere se pur sanzionabile, potrebbe essere risolto con un semplice ricorso, ma la presenza dell'arma, specialmente in periodo di caccia chiusa, farebbe comunque sospettare una, se pur mera, volontà di bracconaggio. Del resto a questo punto spetta al proprietario dell'arma giustificare la presenza della stessa la dove non ve ne è parvenza di bisogno.
Quindi è vero che l'art. 4 non prevede giustificato motivo per il trasporto dell'arma a fuoco ma fa anche riferimento all'art. 42 che si esprime sulle stesse coinvolgendole cosi nel precedente articolo.
Chi crede di non dover giustificare a nessuno il trasporto dell'arma che ha nel suo zaino o in auto (es.), può fare comodamente scena muta in caso di controllo, ma ciò sicuramente non sarà bene interpretato dagli agenti di PG. Ciò che qui esprimiamo e abbiamo sempre espresso, serve a garantire un minimo di sicurezza nell'esecuzione di certe operazioni, sempre da fare usando il buonsenso.
Va da se che chi viene controllato sulla strada del poligono con l'arma in valigia ha un motivo chiaro, come presso un armeria o un negozio di riparazione armi; ma se viene fermato al ritorno dalla partita di calcio ?? Può egli appellarsi al fatto che la legge non prevede che debba darne motivo ??
La norma non prevede che si debba giustificare il motivo del trasporto perchè è implicito e di buonsenso che per trasportare l'arma fuori dalla propria abitazione si debba avere un motivo valido, motivo non avallabile quello di andare al cinema, al mare o a fare la spesa a supermercato.
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