Dubbio giuridico

Ciao a tutti, tempo fa mi son comprato un coltello con seghetto sul dorso, la lama è di 12 ill manico idem.
Io sono maggiorenne ma non ho il porto d armi, e il venditore nemmeno me lo ha chiesto,( a 16 anni mi avrebbe venduto persino un machete....) ora io dico: e se la forestale me lo trova cosa rischio? premetto che lo uso solo per le escursioni e nn lo tengo in pronta estrazione, ma rischio qualche cosa? Il venditore mi ha detto che i coltelli sono di libera vendita ma non di libera detenzione..bo.. Poi un mio pensiero...ora io il coltello lo uso per le uscite, ma un altro? Vendere armi a tutti senza controllo mi sembra un po sbagliato, pero bo forse sono io che mi faccio troppe pressioni mentali
 
Ultima modifica:
Ciao! Per acquistare i coltelli non serve un porto d'armi ( a meno che il coltello non sia a doppio filo ). Per quanto riguarda il porto la legge è un pò vaga, dice che puoi portarlo se è giustificato...per farti un esempio, un coltello alla cinta nel bosco ha il suo perchè, magari in un supermercato molto meno :D Comunque se durante le escursioni lo porti sempre nello zaino non corri nessun rischio. Per quanto riguarda il coltellaio ha fatto un pò di confusione porto e detenzione :)
 
Armi: parliamone


Le principali leggi di riferimento


Elenco:

  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
  • Artt. 585, 695, 696, 698, 699, 704 c.p.
  • Legge 4 marzo 1958 n. 100 "Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza".
  • Legge n. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
  • D.M. 9 agosto 1977 "Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali".
  • D.M. 16 agosto 1977 "Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione".
  • D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica".
  • Legge 25 marzo 1986 n. 85 "Norme in materia di armi per uso sportivo".
  • Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
  • Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 " Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
  • D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi".
  • D.P.C.M. 25 settembre 1999 n. 448 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990 n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
  • MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE del 13 0ttobre 1997
    n.SS9/C.26723.XV.I(5) "Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento e classificazione. Disciplina".
  • Legge 2 ottobre 1967, n. 985 "Disposizioni per il controllo delle armi".
  • D.M. 30 giugno 1978 "Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo".
  • D.M. 24 novembre 1978 "Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia".
  • D.M. 28 febbraio 1981, n. 96 "Regolamento Iscrizione Registro Nazionale Imprese operanti nel settore armamenti".
  • Legge 16 luglio 1982, n. 452 "Modifica della Legge 18 aprile 1975, n. 110".
  • Legge 8 maggio 1989, n. 186 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco da parte dei privati adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978".
  • D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94 "Regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento".
  • Direttiva Ministero della Difesa 11 maggio 1991 "Disciplina per il rilascio del nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento".
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 " Attuazione della Direttiva n. 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
  • D.M. 5 febbraio 1993 "Integrazione del D.M. 4 dicembre 1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi".
  • Legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile".
  • D.M. 24 marzo 1994 n. 371 "Regolamento d'attuazione dell'art.7, commi 2 e 3 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l'individuazione delle categorie di persone che a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito della Amministrazioni della Giustizia o della Difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi".
  • D.M. 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale".
  • Circolare Ministero dell'Interno 16 dicembre 1995, n. 559/C22590.10179(17) 1-582-E-95 "Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110; R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635)".
  • Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Nuove disposizioni su armi ad aria compressa e armi ad avancarica monocolo".
  • Decreto 9 agosto 2001, n. 362 "Regolamento armi ad aria compressa ed avancarica".
  • Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".



Fonte: Arma dei Carabinieri - Home


 
Armi: parliamone


Le principali leggi di riferimento


Elenco:

  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
  • Artt. 585, 695, 696, 698, 699, 704 c.p.
  • Legge 4 marzo 1958 n. 100 "Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza".
  • Legge n. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
  • D.M. 9 agosto 1977 "Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali".
  • D.M. 16 agosto 1977 "Modalità per l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per il rifiuto di iscrizione".
  • D.M. 14 aprile 1982 "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica".
  • Legge 25 marzo 1986 n. 85 "Norme in materia di armi per uso sportivo".
  • Legge 21 febbraio 1990 n. 36 "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
  • Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 " Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
  • D.M. 30 ottobre 1996 n. 635 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi".
  • D.P.C.M. 25 settembre 1999 n. 448 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990 n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".
  • MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE del 13 0ttobre 1997
    n.SS9/C.26723.XV.I(5) "Giocattoli pirici e munizioni giocattolo - Riconoscimento e classificazione. Disciplina".
  • Legge 2 ottobre 1967, n. 985 "Disposizioni per il controllo delle armi".
  • D.M. 30 giugno 1978 "Pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo".
  • D.M. 24 novembre 1978 "Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia".
  • D.M. 28 febbraio 1981, n. 96 "Regolamento Iscrizione Registro Nazionale Imprese operanti nel settore armamenti".
  • Legge 16 luglio 1982, n. 452 "Modifica della Legge 18 aprile 1975, n. 110".
  • Legge 8 maggio 1989, n. 186 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco da parte dei privati adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978".
  • D.P.C.M. 23 febbraio 1991, n. 94 "Regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, n. 185 recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento".
  • Direttiva Ministero della Difesa 11 maggio 1991 "Disciplina per il rilascio del nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento".
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 " Attuazione della Direttiva n. 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".
  • D.M. 5 febbraio 1993 "Integrazione del D.M. 4 dicembre 1991 concernente la determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi".
  • Legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile".
  • D.M. 24 marzo 1994 n. 371 "Regolamento d'attuazione dell'art.7, commi 2 e 3 della Legge 21 febbraio 1990 n. 36, concernente l'individuazione delle categorie di persone che a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito della Amministrazioni della Giustizia o della Difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi".
  • D.M. 14 settembre 1994 "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale".
  • Circolare Ministero dell'Interno 16 dicembre 1995, n. 559/C22590.10179(17) 1-582-E-95 "Regime giuridico della balestra (Legge 18 aprile 1975, n. 110; R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6 maggio 1940, n. 635)".
  • Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Nuove disposizioni su armi ad aria compressa e armi ad avancarica monocolo".
  • Decreto 9 agosto 2001, n. 362 "Regolamento armi ad aria compressa ed avancarica".
  • Legge 31 luglio 2005, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale".



Fonte: Arma dei Carabinieri - Home



secondo me bastava una legge sola che dicesse " se vai in giro con un arma perchè vuoi far del male a qualcuno sei un Pirla e ti meriti la reclusione per la vita, se porti un arma per cacciare va bene, se porti un arma perchè vivi in una zona ad alto rischio siamo dei pirla noi che facciamo succcedere ste cose e ci meritiamo la galera a vita"

comunque interessantissima come cosa veramente tantissime regolamentazioni
 
Ciao a tutti, tempo fa mi son comprato un coltello con seghetto sul dorso, la lama è di 12 ill manico idem.
Io sono maggiorenne ma non ho il porto d armi, e il venditore nemmeno me lo ha chiesto,( a 16 anni mi avrebbe venduto persino un machete....) ora io dico: e se la forestale me lo trova cosa rischio? premetto che lo uso solo per le escursioni e nn lo tengo in pronta estrazione, ma rischio qualche cosa? Il venditore mi ha detto che i coltelli sono di libera vendita ma non di libera detenzione..bo.. Poi un mio pensiero...ora io il coltello lo uso per le uscite, ma un altro? Vendere armi a tutti senza controllo mi sembra un po sbagliato, pero bo forse sono io che mi faccio troppe pressioni mentali

Tempo fa si apri questo forum: " Domanda su aspetti legali trasporto coltelli nei boschi "

Alla fine dopo tante vicissitudini e il contributo di escursionisti e componenti delle forze dell'ordine, contemplando la legge siamo arrivati alle seguentiregole cui attenersi per portare il coltello o utensili da taglio in escursione. Ricoratevi che occorre sempre un giustificato motivo. Ecco quello che è venuto fuori:

"Aspetti legali per i coltelli nei boschi"
A mio avviso siamo agli sgoccioli

Visto che nessun tutore dell-ordine oltre al nostro buon nino è voluto intervenire per fornire chiarimenti sull'argomento.
Visto che nessuno degli iscritti alla discussione ha portato alla luce esperienze negative/barra positive.
Visto che dalla discussione sono emersi diversi scenari veri ed ipotetici possiamo stilare le regole intelligenti per portare in escursione il/i nostro/i coltelli e/o utensili da taglio:

1. Rispetto della legge sempre.
2. Educazione e buone maniere sempre, rispettiamo le regole nei boschi per la flora e fauna.
3. Il trasporto casa escursione/escursione casa nello zaino (altrimenti MANCHEREBBE IL GIUSTIFICATO MOTIVO)
4. Addosso in escursione giustificato motivo, meglio se nello zaino (non siete obbligati ma si tratta di prudenza)
5. Addosso al campo giustificato motivo
6. Se avete il giustificato motivo e venite contestati in prima botta con calma ed educazione chiedere di parlare con un superiore e fare valere le proprie ragioni
7. Ricordate e fate ricordare all'eventuale agente che vi sta contestando un "non giustificato motivo" che se qualora non fosse come dice lui in fase processuale, come consentito dalla legge e nei termini di legge ne pagherà le conseguenze.
8. costante: fate sempre che ci sia un giustificato motivo

Se qualcuno ritiene che non abbia dimenticato nulla che ci possa essere utile autoproclamandomi moderatore(per la felicità di tutti coloro che hanno contribuito a stialre le regole di sopra con le loro esperienze/opiniioni) dichiaro chiuso questo forum"
 
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