Nell'art. 10 delle disposizioni finali dell'ultimo dpcm, comma 1, leggo che il "nuovo" decreto sostituisce, dal 4 maggio, quello del 10 aprile.
Nel dl. 19 del 25/3, art. 2, comma 1, leggo che le misure di contenimento sono adottati con uno o più dpcm, per cui, dovrebbero i dpcm avere valenza.
....... però l'avvocato sei tu per cui alzo le mani
Ciao , Gianluca
stavo anche io leggendo proprio quello.
il punto che forse interessa più questa discussione è nell'art.1 punto f).
decreto del 10 aprile
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria
in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
nuovo decreto del 26 aprile
f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche'
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per
ogni altra attivita';
non è stato quindi sostituito?