A mio modesto avviso le differenze, per i coltelli a lama fissa superiore, o uguale, agli 8 cm. rispetto ai coltelli con lama fissa inferiore a 'sti benedetti 8 cm e 5cm per i coltelli pieghevoli con il blocco, è nella pena che può essere applicata ma anche nella pena alternativa economica.Mi sono letto la gazzetta ufficiale,la legge 110/75 e relative modifiche e vedo che parla solo di lame superiori a 8 cm con le relative sanzioni ( senza il giustificato motivo) da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Devo desumere che per le lame sotto gli 8 cm. valga la legislazione precedente ( l 110/75 ?) con relative pene (sempre senza il giustificato motivo) e che quindi la differenza di trattamento consista solo nella diversità della sanzioni ?
Scusa se ti tiro in ballo ,ma non trovo da nessuna parte. questa risposta.
Fisso sotto gli 8 cm, pieghevole sotto i 5cm con/senza blocco
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro . Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere (i coltelli nel nostro caso), può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.
Fisso sopra, o uguale, agli 8 cm
Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.
Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.
Opinione personale, credo che anche in questo caso si possa applicare la sola pena economica, e non la reclusione, se ovviamente il giudice ritiene che sia di lieve entità, rendendo di fatto la differenza con la sola pena aggiuntiva della patente e/o porto d'armi.
Il comma 2 dell'art. 4bis così riporta:
2. Salvo che il porto sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione p ubblica.
La "parte" dell'arresto in flagranza la trovi nell'art. 381 c.p.p.
Pieghevole con lama uguale, o superiore, ai 5 cm
Pubblico ludibrio con reclusione da uno a tre anni MA solo se il coltello ha lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. A questo comma segue il 4bis (riportato sopra) che lo integra.
Ciao
PS: ...... la mia è solo una interpretazione personale che non vuole avere altro valore che scambiare due parole anziché della partita di calcio sui coltelli. Nulla di più. Potrei sparare cazzate come piovesse.
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a cui l'hanno data al primo colpo.
