Se leggi gli articoli di legge riportati in quell'articolo la parola "armi bianche" non compare.
"Con sentenza n. 20146 dell’11 maggio 2023 (udienza del 7 dicembre 2022) la sezione I penale della Cassazione è tornata a occuparsi della differenza esistente tra il semplice “coltello” (qualificato secondo l’attuale normativa come strumento da punta o da taglio atto a offendere) e il “pugnale” (che secondo l’attuale normativa è invece arma vera e propria).
(omissis)
È stato quindi proposto ricorso in Cassazione, che lo ha accolto, ribadendo che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un “coltello” quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento
Che io sappia esiste, a livello di definizione legale, il solo concetto di "arma" ovvero di "arma propria" in base all'art. 30 del TULPS:
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
e questa definizione trova poi nell'art. 585 del codice penale ulteriore conferma:
Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Il concetto di "armi bianche" come di per sé anche il concetto di "armi improprie" sono termini che derivano, il primo, da un uso comune che nei tempi passati era tutto ciò che era in qualche modo affilato o appuntito con finalità di offesa/difesa, oggi, ad esempio, anche un tirapugni viene considerato un "arma bianca" (noccoliera) ed il secondo per definire un utilizzo improprio di uno strumento la cui natura non è quella specifica di offesa della persona ma che in determinate circostanze lo diviene, ad esempio, un mattarello usato come mezzo contundente diviene un arma, perchè "offende" la persona, "impropria", perchè non è il suo uso naturale, la bottiglia usata sempre come mezzo contundente
ma il tutto in seno alla giurisprudenza ovvero l'interpretazione giuridica delle varie leggi.
Lo stesso termine "coltello" nelle leggi, regolamenti e quant'altro non compare se non come "strumento da punta e/o da taglio".
D'altro canto se il concetto di "arma bianca" fosse specificatamente codificata non potrebbero esistere sentenze, della Cassazione, che valutavano un Opinel come pugnale solo per la presenza del fermo della lama, mentre altre sentenze si sono espresse in modo differente, questo è avvenuto perchè le valutazioni, Cassazione comprese, sono state il frutto della "interpretazione" delle leggi e non della applicazione "parola per parola" delle stesse.
Sinonimo, in ambito giuridico, non necessariamente vuol dire "avere lo stesso significato" o, quanto meno, non necessariamente si può usare come termine sostitutivo.
Ciao

, Gianluca