la nuova norma sul porto di coltelli

sostituire una legge valida con un Dl superficiale porta solo confusione
Il decreto legge in questione non sostituisce nulla, la legge 110/75 è ancora in vigore, quello che il decreto legge ha fatto è modificare il testo della legge 110/75 negli articoli 4, 4bis e 4ter, modifica valida "temporaneamente" sino a fine aprile 2026, poi si vedrà.

Queste variazioni hanno portato all'illegalità, ovvero il non poter usare al di fuori della propria abitazione, un normalissimo Opinel n.10 (ad esempio) poichè è stato specificato che non c'è più un giustificato motivo valido per usarlo, ad esempio, per tagliare pane e salame durante una escursione.

Ciao :si:, Gianluca
 
In effetti per quanto noioso e faticoso converrebbe, cosa che per primo io non faccio per pigrizia, leggere tutto dall'inizio in modo da evitare fraintesi
 
Ma si , @tecnico73 !! E' un provvedimento "barocco" o oserei dire bizantino !:D:D Perchè al momento giustificato motivo o altro, un coltellino coltellone coltellaccio, se si apre ad una mano o ha il blocco lama NON Può andare altre la porta di casa assolutamente mai. Comunque grazie delle informazioni.
--- ---

Aggiungerei molto importante nemmeno multitool tipo Victorinox con blocco e ,a me utilissimo, Leatherman !!
 
Ultima modifica:
nonnestocapendonienteeeeeeeeeeeeeeeee!!!

ma allora tra 3 settimane scade?
Scade se non viene convertito in legge, oppure diventa legge se il parlamento lo vota.
--- ---

Questo mi era sfuggito non l'avevo letto
Allora, caro @tecnico73, prima di sentenziare "se le cose non le sai, salle!" :biggrin:

1775115681446.jpeg
 
Ultima modifica:
Considerando che il partito degli avvocati in parlamento costituisce circa un quinto, sono fiducioso che questo decreto non passerà.
 
Restiamo all'art. ante decreto intensificando i controlli nelle aree urbane a rischio e facendo scontare effettivamente la pena. Potrebbe essere la soluzione più ragionevole. Ormai la giurisprudenza sul giustificato motivo è consolidata e, ragionevolmente, costante per cui basta rispettare norma da parte ns, applicarla correttamente da parte delle FF.OO. e rendere certa la pena da parte della Magistratura imho
 
Restiamo all'art. ante decreto intensificando i controlli nelle aree urbane a rischio e facendo scontare effettivamente la pena. Potrebbe essere la soluzione più ragionevole. Ormai la giurisprudenza sul giustificato motivo è consolidata e, ragionevolmente, costante per cui basta rispettare norma da parte ns, applicarla correttamente da parte delle FF.OO. e rendere certa la pena da parte della Magistratura imho
Concordo!
Che si facciano i controlli dove avvengono più spesso gli accoltellamenti (stazioni, zone di spaccio ecc.) e lascino in pace gli onesti lavoratori (con taglierini e pinze multioso) e gli escursionisti!
 
mi sento di aggiungere "Che si smetta di considerare il coltello come se fosse un arma. Quasi qualunque cosa può essere usata come arma, anche se non lo è. Posso uccidere con una sedia, con un bastone, con una stringa da scarpe... I coltelli sono strumenti, attrezzi... le armi bianche sono ben definite dalla legge"
 
Ormai siamo alla rubrica :"Accoltellamenti oggi ". Certo si può fare del male con tutto. I coltelli hanno una nomina proterva e malavitosa e anche un aura di virilità da duri vecchia e quasi stantia : "Tipo da coltello, duello rusticano ecc." Quando la psicologia o psichiatria spiega bene che chi considera od ostenta il possesso di una lama in un certo modo rivela ben altre deficienze. Anche se sparissero totalmente le lame fino a costringerci a mangiare un salamino a morsi possiamo pensare che certa gente non troverebbe il modo alternativo di fare del male con un qualsiasi altro utensile facilmente reperibile ed occultabile ?
 
..... che io sappia non vi è nessuna legge che "codifica" le armi bianche, il termine "arma bianca" è un termine di uso comune ma non esiste nel piano giuridico.

Ciao :si:, Gianluca
Probabilmente si riferiva ai pugnali i coltelli "a scatto" ,bastoni animati, baionette e "spade" affilate. Anche se forse sulle baionette hanno cambiato qualcosa, forse ma non ricordo bene
 
..... che io sappia non vi è nessuna legge che "codifica" le armi bianche, il termine "arma bianca" è un termine di uso comune ma non esiste nel piano giuridico.

Ciao :si:, Gianluca
Forse mi sbaglio ma non è sinonimo di "armi proprie"?

C'è una sentenza della Cassazione che le richiama:

"Con sentenza n. 20146 dell’11 maggio 2023 (udienza del 7 dicembre 2022) la sezione I penale della Cassazione è tornata a occuparsi della differenza esistente tra il semplice “coltello” (qualificato secondo l’attuale normativa come strumento da punta o da taglio atto a offendere) e il “pugnale” (che secondo l’attuale normativa è invece arma vera e propria).
(omissis)
È stato quindi proposto ricorso in Cassazione, che lo ha accolto, ribadendo che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un “coltello” quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, Naccarato, Rv. 275252-01; Sez. 1, n. 10979 del 03/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867-01).
La sentenza risulta contraddittoria nella parte in cui, come dedotto dal ricorrente, ha dapprima richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra arma propria e arma impropria, per poi ritenere che l’oggetto in questione potesse essere qualificato come pugnale per la presenza di un lato affilato. Tali affermazioni sono fra loro contraddittorie: infatti, o si accerta che l’oggetto presenta una lama a due tagli, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell’art. 699 cod. pen.; oppure si accerta che l’oggetto presenta un solo lato affilato, e allora il fatto dovrà essere qualificato ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975
”.
 
Se leggi gli articoli di legge riportati in quell'articolo la parola "armi bianche" non compare.
"Con sentenza n. 20146 dell’11 maggio 2023 (udienza del 7 dicembre 2022) la sezione I penale della Cassazione è tornata a occuparsi della differenza esistente tra il semplice “coltello” (qualificato secondo l’attuale normativa come strumento da punta o da taglio atto a offendere) e il “pugnale” (che secondo l’attuale normativa è invece arma vera e propria).
(omissis)
È stato quindi proposto ricorso in Cassazione, che lo ha accolto, ribadendo che “la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della qualificazione di un “coltello” quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento
Che io sappia esiste, a livello di definizione legale, il solo concetto di "arma" ovvero di "arma propria" in base all'art. 30 del TULPS:
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.


e questa definizione trova poi nell'art. 585 del codice penale ulteriore conferma:

Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.


Il concetto di "armi bianche" come di per sé anche il concetto di "armi improprie" sono termini che derivano, il primo, da un uso comune che nei tempi passati era tutto ciò che era in qualche modo affilato o appuntito con finalità di offesa/difesa, oggi, ad esempio, anche un tirapugni viene considerato un "arma bianca" (noccoliera) ed il secondo per definire un utilizzo improprio di uno strumento la cui natura non è quella specifica di offesa della persona ma che in determinate circostanze lo diviene, ad esempio, un mattarello usato come mezzo contundente diviene un arma, perchè "offende" la persona, "impropria", perchè non è il suo uso naturale, la bottiglia usata sempre come mezzo contundente ma il tutto in seno alla giurisprudenza ovvero l'interpretazione giuridica delle varie leggi.

Lo stesso termine "coltello" nelle leggi, regolamenti e quant'altro non compare se non come "strumento da punta e/o da taglio".

D'altro canto se il concetto di "arma bianca" fosse specificatamente codificata non potrebbero esistere sentenze, della Cassazione, che valutavano un Opinel come pugnale solo per la presenza del fermo della lama, mentre altre sentenze si sono espresse in modo differente, questo è avvenuto perchè le valutazioni, Cassazione comprese, sono state il frutto della "interpretazione" delle leggi e non della applicazione "parola per parola" delle stesse.

Sinonimo, in ambito giuridico, non necessariamente vuol dire "avere lo stesso significato" o, quanto meno, non necessariamente si può usare come termine sostitutivo.

Ciao :si:, Gianluca
 
Alto Basso