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Più che altro ricordo di aver letto che abbiano fatto chiarezza tra "porto" e "trasporto" per cui con un coltello nello zaino e quest'ultimo nel bagagliaio, non ci sono problemi (a rafforzare sempre il concetto dell' "immediata disponibilità").
Certo che se anche il "giustificato motivo" venisse ben circostanziato, con meno possbilità di interpretazioni, non sarebbe male
Il giustificato motivo è fatto appunto per essere aleatorio e vago. Non potrà mai essere una cosa specifica e precisa. Ritorna sempre l'antica legge del dipende da con chi capiti.
io non ho bambini pero' condivido il problema, e' un discorso di igiene oltre che di educazione, dato che i bambini mettono le mani per terra e in area cani ci sono ricordini (e giustamente loro non devono entrare in area bambini)
Si ma non arrabbiarti con me Walter, voleva essere una battuta non la soluzione al problema, per quello basta ma mazza da baseball....
A essere sinceri sai quante merde di cane e non ho pestato da piccolo?
Tutte le volte mia madre mi diceva che portava fortuna..
Il giustificato motivo è fatto appunto per essere aleatorio e vago. Non potrà mai essere una cosa specifica e precisa. Ritorna sempre l'antica legge del dipende da con chi capiti.
quindi io che venerdi 24 pomeriggio parto in moto con la tenda direzione Campo IMperatore...
posso portarmi lo scandi dentro la gamella per tagliarmi il salame che mi hanno imposto di comprarmi qui sul sito al posto del Solognac, pena bannaggio, oppure devo andare di Victorinox da camping non bloccabile ????
Dovrebbe valere sempre il concetto dell' "immediata disponibilità": nel fodero, il tutto dentro un sacchetto di stoffa, il tutto dentro uno zaino chiuso...
Queste tre situazioni che giustamente proponi e che mi coinvolgono ,lasciano ben poca possibilità di occultamento e di difficile reperibilità. Ma torniamo sempre lì , dipende da tutto il contesto e dalle situazioni: Diventa così necessario usare uno zaino anche se inutile, perchè l'alternativa sarebbe il marsupio che però è poco "occultatore".
Certo ma sono credo due estremi divertenti. Io penso al ciclista sportivo oppure a quello che usa la bici come mezzo di spostamento ,il quale può avere un mutitool nel bauletto portaoggetti che oltre alla lama ha tanti vari altri utili accessori. Se gli dice male potrebbe avere dei problemi. Già accaduto.
Si ma non arrabbiarti con me Walter, voleva essere una battuta non la soluzione al problema, per quello basta ma mazza da baseball....
A essere sinceri sai quante merde di cane e non ho pestato da piccolo?
Tutte le volte mia madre mi diceva che portava fortuna..
non sono arrabbiato con te, chiedo scusa se lo sono sembrato
ho una fracca di scarpe apposta per il dog park, da usare solo e soltanto per quello, tutto per quello e nient'altro che per quello proprio per quel motivo
Queste tre situazioni che giustamente proponi e che mi coinvolgono ,lasciano ben poca possibilità di occultamento e di difficile reperibilità. Ma torniamo sempre lì , dipende da tutto il contesto e dalle situazioni: Diventa così necessario usare uno zaino anche se inutile, perchè l'alternativa sarebbe il marsupio che però è poco "occultatore".
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Certo ma sono credo due estremi divertenti. Io penso al ciclista sportivo oppure a quello che usa la bici come mezzo di spostamento ,il quale può avere un mutitool nel bauletto portaoggetti che oltre alla lama ha tanti vari altri utili accessori. Se gli dice male potrebbe avere dei problemi. Già accaduto.
Dovrebbe valere sempre il concetto dell' "immediata disponibilità": nel fodero, il tutto dentro un sacchetto di stoffa, il tutto dentro uno zaino chiuso...
quindi io che venerdi 24 pomeriggio parto in moto con la tenda direzione Campo IMperatore...
posso portarmi lo scandi dentro la gamella per tagliarmi il salame che mi hanno imposto di comprarmi qui sul sito al posto del Solognac, pena bannaggio, oppure devo andare di Victorinox da camping non bloccabile ????
Il giustificato motivo è fatto appunto per essere aleatorio e vago. Non potrà mai essere una cosa specifica e precisa. Ritorna sempre l'antica legge del dipende da con chi capiti.
bravissimo, questo era il vero scopo del legislatore nel 1975, un divieto assoluto celato sotto mentite spoglie di una giusta causa, non è aggirabile, perché vago.
Detto in parole povere: mi devi dimostrare a cosa ti serve un coltello, se non riesci a dimostrare a cosa ti serve ti affetto le chiappe.
Se la legge imponeva paletti fissi, in qualche maniera si può trovare una scappatoia sul principio fondamentale di: fatta la legge trovato l'inganno
questo è il grosso errore fatto nel DL di cui si discute, imporre paletti fissi,
se porto i miei coltelli da macellaio (in questo caso considerati utensili da lavoro dalla legge 110/1975) da un arrotino per essere ripristinati ed affilati, ho la giusta causa, se li porto nella casa in montagna, la domanda è: che ci fai con coltelli da macellaio in una baita????????? (manca la giusta causa)
in escursione ho un coltello per tagliare il salame, all'apparenza ce la giusta causa, Attenzione
non è così, un giudice sulla base della legge 110/1975 può contestarti il porto e trasporto,
dicendoti: non ti serve il coltello per affettare il salame puoi mangiarlo a morsi, oppure, potevi affettare il salame a casa e trasportarlo già pronto per essere consumato.
questa è la vaga motivazione della legge 110/1975 sono anni che ripeto questi concetti sul forum Attenzione la legge vigente in materia di coltelli è vaga per quanto riguarda il porto e trasporto, lasciando tutte le valutazioni al giudice.
In questo caso specifico il legislatore ignora totalmente i concetti espressi nella legge 110/1975, altrimenti non avrebbero scritto un DL che lascia spazio di manovra a male intenzionati o contravventori
Per quanto riguarda il DL di cui si discute, bisogna solo aspettare la decorrenza dei termini per capire cosa succederà in futuro
anche la cassetta di sicurezza lascia spazio alla giusta causa della legge 110/1975, la domanda è la seguente: perché stai trasportando un coltello chiuso in una cassetta di sicurezza ????? dove lo stai portando???????????? cosa ci devi fare con il coltello????????????, sei in possesso di autorizzazione al trasporto??????????????? (licenza di porto di arma regolarmente rilasciato dall'autorità competente)
Si accettano risposte alle domande, sulla base della legge vigente 110/1975
Più che altro ricordo di aver letto che abbiano fatto chiarezza tra "porto" e "trasporto" per cui con un coltello nello zaino e quest'ultimo nel bagagliaio, non ci sono problemi (a rafforzare sempre il concetto dell' "immediata disponibilità").
bisogna sempre vedere cosa ne pena un operatore di pubblica sicurezza e successivamente cosa ne pena un giudice, siamo sempre alle solite, il porto significa portare il coltello alla cintura, portarlo a dosso, indossarlo, il trasporto significa averlo riposto nello zaino, trasportarlo chiuso in una cassetta di sicurezza, la lingua italiana e una lingua complicata, basta prendere il vocabolario per verificare il significato di ogni parola
anche la cassetta di sicurezza lascia spazio alla giusta causa della legge 110/1975, la domanda è la seguente: perché stai trasportando un coltello chiuso in una cassetta di sicurezza ????? dove lo stai portando???????????? cosa ci devi fare con il coltello????????????
Si accettano risposte sulla base della legge vigente 110/1975
La cassetta di sicurezza non ha nulla a che fare con il "giustificato motivo" ma quanto alla differenza, definita dalla giurisprudenza consolidata, fra il "porto", regolamento dalla legge 110/75, e la necessità di "trasporto" dal punto A al punto B.
La giurisprudenza consolidata asserisce che la differenza fra il "porto" ed il "trasporto" consiste nell'immediata disponibilità del "coltello", indubbiamente messo all'interno di una casettina chiusa a chiave dimostra, abbastanza facilmente, che non vi è immediata disponibilità ovvero non si ha una condizione di "porto".
Per tanto se ho la necessità di trasferire un "coltello" dal punto A, la casa in città, al punto B, la casa in campagna, se questo viaggiasse alla mia cintura si avrebbe una condizione di porto che difficilmente, per non dire sicuramente, potrebbe essere riconosciuto come "giustificato motivo", per tanto perseguibile a termine di legge, mentre se questo avviene in una condizione di "non piena disponibilità" non è più "porto" ma "trasporto".
Ovviamente stiamo sempre parlando di "coltelli" che non necessitano di un "titolo" per l'acquisto o che non sia obbligatoria la denuncia degli stessi, diversamente il concetto di trasporto rimane comunque in essere ma vi sono altre condizioni che vanno dalla necessità di avere un "titolo" valido alla richiesta di autorizzazione al trasferimento.
Qui ho provato ad immaginare le conseguenze di un DL superficiale, purtroppo ho indovinato, a quanto c'è scritto nell'articolo sopra citato, non era difficile prevedere il futuro. Nel articolo si parla di montagna ed operatori ed escursionisti come il CAI, la parte da leone lo fa' l'industria dei coltellifici. Provate ad immaginare le conseguenze sul piano finanziario economico ed industriale di tale DL, sarebbe un tracollo del settore, con chiusure di aziende e licenziamenti di intere categorie di lavoratori.
La cassetta di sicurezza non ha nulla a che fare con il "giustificato motivo" ma quanto alla differenza, definita dalla giurisprudenza consolidata, fra il "porto", regolamento dalla legge 110/75, e la necessità di "trasporto" dal punto A al punto B.
Come sai Gianluca condivido il tuo pensiero e lo quoto, ma consentire il trasporto è solo una parte della giustificazione della legge, una specie di ammorbidimento della norma, il porto e trasporto sono correlati tra loro.
Provate a spiegare al macellaio che i suoi 10 coltelli per essere spostati dalla macelleria punto A, a l'arrotino punto B, richiede per il trasporto un armadietto blindato per fare il trasporto in sicurezza, non una cassetta chiusa a chiave, dato che si tratta di 10 coltelli, sono curioso di sentire cosa risponde, sarei anche curioso di ascoltare un giudice cosa dice su tale soluzione sicura.
Come ho già detto precedentemente dobbiamo solo aspettare la scadenza dei termini, per sapere cosa accadrà, nel frattempo ho comprato un coltello nuovo che non rispetta le norme del Dl
Come sai Gianluca condivido il tuo pensiero e lo quoto, ma consentire il trasporto è solo una parte della giustificazione della legge, una specie di ammorbidimento della norma, il porto e trasporto sono correlati tra loro.
Non necessariamente il porto ed il trasporto sono correlati, il porto implica, di fatto, una necessità di utilizzo o di un potenziale utilizzo nel momento in cui ciò avviene ovvero se io ho il coltello, anche se infilato nel suo fodero, alla cintura, a prescindere dal fatto che io non lo sto usando in quel preciso momento posso, con facilità, prenderlo ed usarlo e portarlo alla cintura risponde a questa necessità. Per fare ciò la legge 110/75, nella misura dell'art. 4, a prescindere dalle variazioni definite dal decreto legge di febbraio, mi chiede che vi sia un "giustificato motivo" diversamente si è perseguibili.
Nella fattispecie il macellaio che necessita del servizio di un arrotino non si può limitare a prendere i suoi 10 coltelli metterli in un busta e portarseli, a mano, dall'artigiano, men che meno se li appoggia sul sedile del passeggero e ci vá in macchina, questo perché non è un "trasporto" ma un "porto" ed anche se la necessità di rifare il filo ai propri "strumenti" è una necessità oggettiva non è sufficiente per giustificarne il porto, d'altro canto la riaffilatura non è una attività che svolge ma che farà svolgere da terzi per cui non ha bisogno di averli a portata di mano.
Dopo di che il macellaio trasporti i coltelli come ritiene opportuno ma se ciò avviene in determinati "modi" siamo in un contesto diversamente potremmo essere in altri contesti, l'esempio della "cassetta con la chiave" voleva una provocazione ma fino ad un certo punto.
Quanto esposto esula dal decreto legge di febbraio. La legge 110/75, art 4 ed affini, riguarda sostanzialmente il "porto", il "trasporto" è, di fatto, una conseguenza della giurisprudenza ovvero della "interpretazione" delle leggi.
Nella fattispecie il macellaio che necessita del servizio di un arrotino non si può limitare a prendere i suoi 10 coltelli metterli in un busta e portarseli, a mano, dall'artigiano, men che meno se li appoggia sul sedile del passeggero e ci vá in macchina, questo perché non è un "trasporto" ma un "porto" ed anche se la necessità di rifare il filo ai propri "strumenti" è una necessità oggettiva non è sufficiente per giustificarne il porto, d'altro canto la riaffilatura non è una attività che svolge ma che farà svolgere da terzi per cui non ha bisogno di averli a portata di mano.
Il vero segreto della legge 110/1975 e tutta nella tua descrizione, per il macellaio non si tratta di coltelli ma strumenti, utensili atti a svolgere la professione di macellazione, in pratica il taglio delle carni, qui, la legge è perfetta, non discutibile, se dovesse compiere atti fuori legge con i coltelli, si tratterebbe di arma impropria, la legge è studiata in maniera ineccepibile
Quanto esposto esula dal decreto legge di febbraio. La legge 110/75, art 4 ed affini, riguarda sostanzialmente il "porto", il "trasporto" è, di fatto, una conseguenza della giurisprudenza ovvero della "interpretazione" delle leggi.
Io non auspico il fallimento del DL, io dico solo che non ha apportato nessuna vera miglioria alla legge vigente che pone in maniera ""chiara"" (sempre tra virgolette) i divieti, creando più caos che benefici, dovevano solo inasprire le pene e non descrivere ciò che si può o non si può portare, perché la legge vigente vieta ciò che il DL va a vietare, in questo modo non ha senso il Dl, i padri fondatori della republica democratica erano più furbi della moderna classe politica
Personalmente mi auguro che il decreto legge di febbraio, relativamente al capitolo coltelli, venga sostanzialmente ridimensionato tralasciando, ovvero cassando, i voli "pindarici" su misure o sulla costruzione dei "strumenti" che noi chiamamo coltelli. Per il resto, che è "tanto" , c'è qualcosa che sicuramente andrebbe "salvato" o quanto meno preso in considerazione per una rivalutazione meno di pancia ma più di testa.
Senato approva emendamento che riformula le restrizioni al porto di coltelli
Alla fine della procedura di conversione in legge il motivo giustificato – non meglio definito – varrà sia per i coltelli a lama fissa sopra gli otto centimetri, sia per i pieghevoli con lama «pari o superiore a cinque centimetri», a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco oppure apribili con una sola mano. Sopra i cinque centimetri resta vietato il meccanismo a scatto.