Da una veloce lettura delle modifiche apportate all' art. 1 del decreto sicurezza, approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale di ieri, torna il porto con giustificato motivo dei chiudibili con apertura ad una mano e blocco lama.
La distinzione 5 cm per i chiudibili ed 8 cm per i fissi, è unicamente legato alla tipologia di sanzione connessa col il porto senza giustificato motivo.
Resta l' obbligo di avere un giustificato motivo per il porto di qualsiasi tipologia di strumento atto ad offendere a prescindere dalle dimensioni dello stesso.
Purtroppo non viene specificato cosa si intenda ufficialmente per porto e trasporto, lasciando libera interpretazione ai tutori dell' ordine. Sarebbe bastato copiare la dizione in uso per le armi da fuoco, in cui il porto si configura quando una persona ha l’immediata disponibilità dell’arma, per chiarire definitivamente la questione.
La distinzione 5 cm per i chiudibili ed 8 cm per i fissi, è unicamente legato alla tipologia di sanzione connessa col il porto senza giustificato motivo.
Resta l' obbligo di avere un giustificato motivo per il porto di qualsiasi tipologia di strumento atto ad offendere a prescindere dalle dimensioni dello stesso.
Purtroppo non viene specificato cosa si intenda ufficialmente per porto e trasporto, lasciando libera interpretazione ai tutori dell' ordine. Sarebbe bastato copiare la dizione in uso per le armi da fuoco, in cui il porto si configura quando una persona ha l’immediata disponibilità dell’arma, per chiarire definitivamente la questione.





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