4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle. appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4 (1).
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro (2). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (3).
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da da 3.000 euro a 20.000 euro (2). La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro (2) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (4).
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (1).
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso (5).
[Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei prededenti commi quarto e quinto] (5).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(1) Comma così modificato dall'art. 5 d.lgs 26 ottobre 2010, n. 204.
(2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 5 d.lgs 26 ottobre 2010, n. 204.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, conv. in l. 19 ottobre 2001, n. 377.
(4) Le suddette pene sono triplicate qualora si versi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge antimafia 575/65.
(5) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma abrogato dall'art. 8 del d.l. 26-4-1993, n. 122 conv. in l. 25-6-1993, n. 205.