Non sono un avvocato nè tanto meno un togato per cui mi si perdoni se posso dire qualche cazzata, al limite vorrà dire che offrirò una birra, inoltre, proprio perchè sono mister nessuno vorrei sottolineare che queste sono mie elucubrazioni e come tale, al limite, si prendano come spunto per aproffondire, di propria iniziativa, l'argomento ...... in altre parole, il (_!_) è il vostro non il mio per cui non pigliatevela con me.
Normalmente se si parla di "lame" le contestazioni degli ermellini, e dei togati, riguardano l'art 4 della legge 110/75 o l'art. 699 del codice penale.
L'art. 4 della 110/75 così recita:
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.... omissis .... non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b .... omissis ...."
In altre parole, con l'art. 4, viene introdotto il concetto di "giustificato motivo" per il porto, in mancanza di un "giustificato motivo" si è passibile di quanto previsto dal suddetto articolo.
L'art. 699 del codice penale così recita:
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Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito .... omissis ....."
Il concetto di "arma" è espresso, ad esempio, nell'art. 585 c.p., ovvero:
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Agli effetti della legge penale per armi s'intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo"
Sempre nella legge 110/75 vengono identificate, con l'art. 1, le "Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra",
non si parla di "arma militare" come dotazione standard di un militare, bensì la definizione di ".... da guerra" nasce in relazione alla "spiccata potenzialità di offesa o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico", ma siamo sempre nell'ambito delle armi (
a mio avviso), diciamo canoniche (non necessariamente solo quelle da sparo tant'è che si parla anche di ordigni incendiari, bombe ect etc), tant'è che lo stesso articolo prosegue con "
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.". L'art. 2 elenco tutta una serie di condizioni tali per il quale non si parla più di armi da guerra ma comuni (non le riporto perchè non ha senso) ma siamo sempre nell'ambito di "armi e munizioni ...... da sparo".
Ora torniamo al "estremaratio col moschin", come da te indicato questo coltello fa parte della dotazione standard del 4^ regimento incursori col moschin.
L'estremaratio ne produce due varianti, uno dato agli incursori ed uno destinato al mercato civile ovvero di libera vendita, la differenza fra le due versioni è il doppio filo sul primo, singolo filo sul secondo. La presenza del secondo filo non lo trasforma in "arma militare" ma bensì in "
strumenti da punta o da taglio atti ad offendere" ovvero, nella fattispecie, diviene un pugnale per la presenza di una punta acuta e la lama a due tagli (Corte di Cassazione penale sez. I sentenza n. 19927 del 14/05/2014).
Il pugnale, di per sè, è acquistabile, ed ovviamente è detenibile, purchè si disponga di un titolo valido (Nulla Osta o Porto d'Armi Sportivo o da Difesa) ma non è possibile portarlo fuori dalla propria abitazione perchè NON esiste un titolo valido che lo permetta, non esiste una "licenza per porto di pugnale", se lo si fa si rientra nell'art. 699 c.p.
L'Esercito Italiano ha in dotazione il fucile Beretta ARX 160
https://www.esercito.difesa.it/equi...nto-individuale/Pagine/Fucile-ARX-160-A1.aspx e monta la baionetta della estremaratio "Fulcrum", come dotazione, in realtà essendo un esercito NATO può montare qualsiasi tipo di baionetta NATO ma la dotazione italiana prevede questa della estremaratio.
La baionetta "Fulcrum", ripeto la baionetta non la versione civile ovvero un coltello non più baionetta ovvero non più "fissabile" in modo stabile ad un fucile/arma, è legalmente acquistabile purchè si abbia titolo per farlo
https://extremaratio.com/prodotto/fulcrum-bayonet-e-i/
In conclusione, se la baionetta rientrasse come "arma da guerra" (la definizione di arma militare non l'ho trovata come "legge") non potrebbe essere acquistata se non dietro autorizzazione speciale, inoltre le "licenze di collezionismo per armi da guerra", dopo il 1975, non sono più richiedibili e l'eventuale cessione può avvenire solo per discendenza.
Per analogia ritengo che anche il "Col Moschin" non sia "..... da guerra".
Tra parentesi il calibro 9x19, sino a qualche anno fa, era considerato un "calibro da guerra" tant'è che nessuna arma, dopo il 1975, poteva essere acquistata da un normale cittadino ad esclusione di un revolver della Smith & Wesson che era catalogato come "arma comune" e permetteva, mediante della apposite piastrine, di camerare il 9x19 rigorosamente con palla nuda (per distinguere il munizionamento da guerra che è con palla blindata), per questo esisteva (esiste ancora oggi) la versione civile della Beretta 92FS in dotazione alle nostre FFddOO ovvero la Beretta 98FS nell'italico calibro 9x21 ...... da dicembre 2021 il 9x19 è legale ANCHE in Italia ed è, per tanto, acquistabile la Beretta 92FS in 9x19
https://www.armeriaciaffoni.it/prodotto/Beretta-pistola-sa-mod-92-FS-cal-9x19-(9-Parabellum)
Ciao

, Gianluca
PS.: chiedo umilmente scusa per la lunghezza del testo,
@tecnico73 ti prego di non interpretare la "lunghezza" come una intenzione di voler ragione a tutti i costi, mi sono limitato ad esporre le motivazioni per il quale ho una visione differente sull'argomento, nulla di più.