Informazione Regole - Campeggio / Bivacco

Concordo sui vari punti, in tutti questi anni mai avuto discussioni/multe con qualche autorità sul bivacco?
No, mai avuto problemi. Ed ho bivaccato sulle spiagge delle isole della Croazia, sulle Alpi Piemontesi, Svizzere e Francesi, nell'Appennino Tosco-Emiliano. Di solito evito i Parchi Nazionali, ma in un paio di volte mi è capitato anche lì (Foreste Casentinesi, Valgrande).
 
Accendere un fuocherello non è come un parcheggio in divieto di sosta, nè per l'importo della contravvenzione (che può essere di migliaia di euro), nè per le conseguenze del gesto, che può mandare in fumo molti ettari di bosco (quando qualcuno non ci lascia le penne). Tutti quelli che hanno causato disastri per "un fuocherello" erano convinti che avrebbero potuto tranquillamente controllarlo.
Concordo sulla questione del bivacco che comunque è una violazione di una norma che fatto salvo per l'entità della sanzione di fatto non nuoce a nessuno. Nuocerebbe se domenica invece di andare in spiaggia 10 (sparo a caso) milioni di italiani andassero a bivaccare ma si ragione coi numeri reali che saranno poche migliaia di unità la maggiorparte credo munite di buon senso (non lasciano tracce monnezza ecc)
Sul fuoco mi hai fatto riflettere ovvio che senza le competenze e un giusto e molto precauzionale calcolo delle variabili (che ne so accendo un fuoco solo in mezzo a una radura in un bosco umido lo monitoro e lo spengo sepellendo anche le braci prima di coricarmi) è un rischio di catastrofe in linea di massima solo ambientale ettari di bosco in cenere e danno alla fauna.
Poi se anche accendendo un fuoco con queste premesse la violazione della norma comporti conseguenze molto più pesanti del bivacco ci sta perché la norma non può stare a distinguere se sei un incompeyente un imbecille ecc o una persona di buon senso e competente. Ihmo si capisce
 
Ultima modifica:
la legge regionale è riferita ad attività di carattere imprenditoriale, a fini di lucro o no, ved. art. 2, per cui, in teoria, non dovrebbe riguardare i "privati",
[…]
, per i poveri cristi che vogliono piantare la tenda, fuori da strutture "commerciali", non dovrebbe essere cambiato nulla poichè, anche quando era in vigore l'articolo 16 della L.R. 54/79, chi dettava legge, di fatto, erano i regolamenti comunali

Ragazzi, ma vi sentite bene?
Io sono venuto qui aspettandomi di trovare il Piemonte in rivolta, invece c'è chi dice che non è cambiato nulla e che non riguarda i privati (?)
Eeeehh?!?

Date un'occhiata:
https://www.laguida.it/2019/04/05/vietato-il-campeggio-libero-in-piemonte/
Di cui riporto un pezzo: "divieto di campeggio libero […] e non contempla neppure il bivacco, in altre parole la possibilità di piazzare la tenda la sera e di smontarla il mattino"
Infatti la legge dice:
http://arianna.consiglioregionale.p...NTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=5&LEGGEANNO=2019
Di cui riporto articolo 10 :
"Art.10. (Deroghe ed esclusioni)
1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per: [qui si citano campeggi, ecc]
2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero."

Ripeto: NON E' AMMESSA IN NESSUNA FORMA il campeggio libero.
Ora, che anche prima fosse così, ok. Ma un conto è una legge di cui ,da sempre, è usanza fregarsene all'italiana e un altro conto è questo recente giro di vite che renderà le guardie più zelanti.

Io pensavo di farmi un giro con notte in tenda nella zona dei laghi di Antrona, ma....


Doc
 
@Doc74

Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:
a) campeggi;
b) villaggi turistici;
c) campeggi temporanei o mobili;
d) aree per il turismo itinerante.
 
Ragazzi, ma vi sentite bene?
Io sono venuto qui aspettandomi di trovare il Piemonte in rivolta, invece c'è chi dice che non è cambiato nulla e che non riguarda i privati (?)
Eeeehh?!?
Non ho la pretesa di aver ragione per cui posso tranquillamente sbagliarmi (cosa che capita) ...... se citi una legge regionale, gli metti un link, ne copi una parte immagino che l'hai compresa.

Io nell'art. 2 comma 1 leggo che QUELLA legge non riguarda i privati per cui NON si può applicare ai privati, comprese sanzioni esclusioni e quant'altro..... se tu ci leggi altro, cortesemente, spiegamelo per favore.

Grazie in anticipo.

Ciao :si:, Gianluca
 
zona dei laghi di Antrona, ma....
Nella zona dei laghi di Antrona probabilmente non avrai bisogno di una tenda, perchè esistono bivacchi costruiti dal CAI ad uso pubblico vicino a molti dei laghi nel Parco (Camposecco, Cingino....). Ad ogni modo mi è capitato di trovare il bivacco di Cingino pieno e dormire in tenda lì vicino, nessun problema.
 
Io nell'art. 2 comma 1 leggo che QUELLA legge non riguarda i privati per cui NON si può applicare ai privati, comprese sanzioni esclusioni e quant'altro..... se tu ci leggi altro, cortesemente, spiegamelo per favore.
In effetti………
Però come spieghi l'articolo 10 che avevo citato?

Cioè, uno che scrive rivolgendosi ad albergatori&simili ricorda loro che il campeggio libero è vietato?!

Tra l'altro, facendo una ricerca su internet, pare che io non sia l'unico ad averla interpretata nel mio modo.
 
@Doc74 Non è che io sia l'avvocato della regione Piemonte :), anche perché non sono neanche avvocato, però potrei interpretare che il concetto di "campeggio libero", riferito appunto a strutture imprenditoriali o no ma comunque di tipo associativo, sia riferito al fatto che il campeggio può avvenire in strutture organizzate e non semplicemente avendo a disposizione un fondo lasciato "nudo e crudo" ai campeggiatori.

Dopo di che questa è la mia interpretazione, non ho la pretesa che sia quella giusta però, ribadisco, l'articolo 2 è abbastanza chiaro.

Comunque oltre con la regione, bisogna fare i conti con i regolamenti comunali i quali possono essere tranquillamente più restrittivi e specifici per chi "sgambetta".

Ciao :si:, Gianluca
 
Ciao a tutti
Anche io non mi reputo un mega avvocato ma temo che l'interpretazione del divieto generale di campeggio libero, senza se e senza ma, si quella da ritenere più corretta..
C'è da dire che comunque, essendo nuova la norma, la regione si riserva di correggere eventuali storture con il regolamento attuativo(speriamo non facciano altre c.xxate per accontentare qualche amico).. Infatti già all'inizio dell'estate scorsa l'assessore competente aveva chiarito che avrebbe continuato a trovare applicazione la deroga prevista dalla vecchia legge che consentiva il campeggio(laddove non fossero presenti strutture organizzate) per tende singole non oltre le 48h.
C'è inoltre da dire che il regolamento attuativo, che doveva essere emanato entro settembre, non è ancora stato pubblicato(probabilmente a causa di un ricorso avverso alla legge promosso dall'Avvocatura dello stato nei confronti della regione per presunti vizi di incostituzionalità ); fino all'emanazione del regolamento quindi si continuerà a far riferimento alle 48h.
 
Si in Piemonte abbiamo questa legge ancora non attiva che vieta il bivacco tout court. In pratica han permesso ai privati di affittare i loro giardino per i bivacchi, ma siccome nessuno ci andava e il classico amico di non riusciva a fare soldi, hanno deciso di costringere la gente con una bella leggina. Dopo varie proteste han deciso di rinviare l'applicazione di un anno, staremo a vedere.


Non impariamo mai, é incredibile.
 
La legge, regionale, non dovrebbe riguardare i privati, alias gli escursionisti come "noi", ma solo le strutture ricettive. La legge del 1979 se pur modificata con la legge regionale "nuova" potrebbe tranquillamente non essere applicabile se il comune, in cui uno volesse fermarsi, ha un regolamento comunale che disciplina diversamente queste attività.

In altre parole, se volete essere dalla parte della "ragione", a titolo puramente personale e a prescindere dalla regione, credo che sia conveniente sempre chiedere lumi al comune, o ente, competente a livello territoriale attraverso, se non indicato diversamente, l'ufficio del turismo o l'ufficio relazioni con il pubblico (urp).

Ciao :si:, Gianluca
 
Ultima modifica:
La legge, regionale, non dovrebbe riguardare i privati, alias gli escursionisti come "noi", ma solo le strutture ricettive. La legge del 1979 se pur modificata con la legge regionale "nuova" potrebbe tranquillamente non essere applicabile se il comune, in cui uno volesse fermarsi, ha un regolamento comunale che disciplina diversamente queste attività.

In altre parole, se volete essere dalla parte della "ragione", a titolo puramente personale e a prescindere dalla regione, credo che sia conveniente sempre chiedere lumi al comune, o ente, competente a livello territoriale attraverso, se non indicato diversamente, l'ufficio del turismo o l'ufficio relazioni con il pubblico (urp).

Ciao :si:, Gianluca
No, l'articolo 10 dice

Art.10.
(Deroghe ed esclusioni)
1.

Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:
a)

gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b)

le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;
c)

le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell'articolo 7, previo consenso del proprietario.
2.

Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero


Quindi è vietata qualsiasi forma di pernottamento che non sia strutturata.
 
Tutto quello che c'è scritto nella Lr 5/2019 ricade, come è ovvio, nel suo ambito applicativo specificato nell'art. 2.
Al di fuori del suo ambito applicativo ovviamente non cambia nulla.
 
No, l'articolo 10 dice
Non è per insistere ma solo per capire (io per primo), l'art. 10 dice tante cose, ok, ma l'art. 27 riporta

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'articolo 3, dell'articolo 16, nonché dell'allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);


L'art. 16 della legge 55/79 così riporta

Deroghe ed esclusioni
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in localita' in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato..... omissis.... Il Comune puo' emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2 ultimo comma (abbrogato ndr) e dal presente articolo.

Ora, fermo restando che chi legifera non per forza è sempre "lineare", se mantiene in "vita" un articolo di una legge che dice una certa cosa (ved. art. 16 lg. 55/79) perché poi dovrebbe dire esattamente il contrario nella stessa legge (ved. art. 10 lg. 5/19) ?

Probabilmente, è la risposta che mi sono dato, è che l'art. 2 della suddetta legge asserisce:
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:
a) campeggi;
b) villaggi turistici;
c) campeggi temporanei o mobili;
d) aree per il turismo itinerante.


Per tanto l'art. 10 è valido SOLO per le strutture ricettive e non per i poveri cristi come "noi".

Detto questo, sottolineo ulteriormente che in realtà quanto sopra è una magra consolazione, poiché, se il Comune legifera in modo maggiormente restrittivo vale il regolamento comunale, per tanto, di fatto, non è che prima si poteva ed ora no, prima e dopo si poteva SE il comune NON ha legiferato diversamente, tant'è che se "ieri" parcheggiavi in un comune, con il camper, che permetteva il campeggio SOLO nelle aree attrezzate, e aprivi un finestrino che eccedeva l'ingombro esterno venivi multato perché facevi campeggio ed oggi non è cambiato.

Ciao :si:, Gianluca
 
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In un post precedente asserivo che la legge abrogava l'art. 16 della legge 54/79 ...... in realtà ho commesso un errore di lettura poichè non ho letto correttamente ...... l'art. 27 abroga la legge 54/79 ma esclude l'art. 16 della lg. 54/79, esattamente il contrario :cry: :wall: :gover:

Questo non cambia il concetto di fondo che se il Comune, o chi di competenza, legifera in modo differente vale quanto il Comune asserisce. Ho chiesto all'amministratore se è possibile modificare il post per cancellare questa mia minchiata ........ scusate.

Ciao :si:, Gianluca
https://www.monvisoinmovimento.it/c...-prossima-stagione-estiva-non-cambiera-nulla/
 
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