Tactical knife ormai un arnese superato, vi ci vuole uno di questi:...

Per quelli (come me ogni tanto :)) che si comprano qui cosi con la sega sul dorso lunghi mezzo metro per appenderli al muro e sognare, guardandoli, che un bel giorno potrebbero usarli per difendere una sconosciuta donzella presa d'assalto da un vile burbero post-apocalittico:

Mi dispiace, ma il tactical knife e' ormai un arnese che non ha piu' storia.

Vi ci vuole uno di questi, molto piu' figo:



Storia: Ladro ruba una bicicletta in un parcheggio, un cowboy li' di passaggio lo insegue lo cattura e lo lega a un albero con il lasso.



.
 
Vedrete che fra un pò qualche ditta proporrà un coltellone tactical kitchen knife con il lazzo incorporato ......

Ciao :si:, Gianluca
 
Bello, ma può succedere solo negli USA...

Da quando mi hanno detto che da noi in Italia, se blocchi un borseggiatore od altro, rischi di essere denunciato per sequestro di persona, è chiaro che la gente pensa ai fatti suoi e se ne frega di aiutare gli altri...
a certe condizioni è consentito anche ai privati procedere all'arresto in flagranza.
 
Purtroppo sono le "certe condizioni" a non essere certe (come ben sai visto il tuo lavoro, le norme italiane si prestano a molteplici interpretazioni), per cui nel dubbio...
beh in quel caso devo dire che si tratta di condizioni piuttosto trancianti, l'importante è non pensare che si possa fare sempre. se però ti studi la norma e stili una lista di casi in cui puoi imbatterti, è piuttosto chiaro capire quando puoi e quando no.

(fine OT)
 
in verità non l'ho mai fatto ma se volete cimentarvi, ecco le norme di riferimento:
il 383 spiega le condizioni in cui il potere di arresto è conferito.
il 380, richiamato, indica i casi di arresto obbligatorio.
bisogna poi vedere i singoli reati ad arresto obbligatorio se prevedono casi di procedibilità a querela, eventualità che impedisce l'arresto (anche alla polizia). per saperlo bisogna passarli in rassegna uno ad uno codice penale alla mano.

diciamo che se si tratta di terrorismo et similia, furto con scasso, furto di metalli da infrastrutture strategiche, furto in abitazione o scippo di cose di valore non trascurabile, rapina, estorsione, maltrattamenti, stalking, omicidio stradale, spaccio di droga (non per piccole quantità), prostituzione/pornografia minorile (non la semplice detenzione di materiale), violenza sessuale su minore (casi gravi), violenza sessuale di gruppo, ecc.. in questi casi l'arresto in flagranza è consentito a tutti.


Art. 383.
Facoltà di arresto da parte dei privati.


1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 380.
Arresto obbligatorio in flagranza.


1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (1) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; (11)

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (2)

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3)

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (4)

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; (6)

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; (7)

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; (5)

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;(8)

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (9).

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale. (10)

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
 
in verità non l'ho mai fatto ma se volete cimentarvi, ecco le norme di riferimento:
il 383 spiega le condizioni in cui il potere di arresto è conferito.
il 380, richiamato, indica i casi di arresto obbligatorio.
bisogna poi vedere i singoli reati ad arresto obbligatorio se prevedono casi di procedibilità a querela, eventualità che impedisce l'arresto (anche alla polizia). per saperlo bisogna passarli in rassegna uno ad uno codice penale alla mano.

diciamo che se si tratta di terrorismo et similia, furto con scasso, furto di metalli da infrastrutture strategiche, furto in abitazione o scippo di cose di valore non trascurabile, rapina, estorsione, maltrattamenti, stalking, omicidio stradale, spaccio di droga (non per piccole quantità), prostituzione/pornografia minorile (non la semplice detenzione di materiale), violenza sessuale su minore (casi gravi), violenza sessuale di gruppo, ecc.. in questi casi l'arresto in flagranza è consentito a tutti.
Ok il problema è : "io ti dichairo in arresto!" e quello se ne sta fermo lì buono buono ad aspettare le FFOO.
o no?
Ecco nei casi NO, a quanto mi hanno appena detto da una riunione del comitato di quartiere ecc ecc incontro col Questore, a lato pratico non posso nemmeno legarlo al palo, men che meno usare la forza per impediergli di scappare. Solo se riesco a chiuderlo nello scantinato è ok, salvo che poi quello non prenda un randello/bottiglia qualsiasi cosa nello sgabizzino, se lo tira in testa e quando arrivano le FFO dice che l'ho malmenato...
Ambasciator non porta pena eh? In settimaana vado (se riesco) a sentire di persona il magistrato sempre su questi argomenti.
 
Ok il problema è : "io ti dichairo in arresto!" e quello se ne sta fermo lì buono buono ad aspettare le FFOO.
o no?
Ecco nei casi NO, a quanto mi hanno appena detto da una riunione del comitato di quartiere ecc ecc incontro col Questore, a lato pratico non posso nemmeno legarlo al palo, men che meno usare la forza per impediergli di scappare. Solo se riesco a chiuderlo nello scantinato è ok, salvo che poi quello non prenda un randello/bottiglia qualsiasi cosa nello sgabizzino, se lo tira in testa e quando arrivano le FFO dice che l'ho malmenato...
Ambasciator non porta pena eh? In settimaana vado (se riesco) a sentire di persona il magistrato sempre su questi argomenti.
l'arresto si sostanzia proprio in una misura contentitiva, privativa della libertà, non è una frase pronunciata in tono perentorio.
Capisco che il Questore possa voler evitare di dare via libera agli eserciti privati, ma la Legge è chiara, puoi bloccarlo, senza eccedere il necessario e devi subito avvertire le autorità e consegnarlo. Non è scritta da nessuna parte la storia del palo e dello stanzino, anzi, paradossalmente potrebbe essere più grave la seconda se parliamo di azioni compiute illegalmente (cioè fuori dal caso consentito)
 
Il problema di fondo non è tanto, a mio modesto avviso, il come effettuare un arresto "privato", ovviamente non basta dirgli "sei in arresto", ma quanto le eventuali conseguenze che potrebbe subire il "privato" nel momento in cui l'arresto risultasse infondato, da questo, certe linee guida che in prima battuta dovrebbero tutelare il cittadino "privato", in seconda battuta scoraggiare eventuali azioni che potrebbero essere viste, a livello politico, più come una volontà di farsi giustizia poichè si ritiene assente lo stato a cui spetterebbe il controllo del territorio.

In altre parole non mi stupisco se il Questore imponga delle linee guida che siano più restrittive della legge stessa.

Ciao :si:, Gianluca
 
mah guardate, io vi ho riferito. LA giurisprudenza è piena di casi in cui si è ritenuto eccessivo uso della forza ec ecc. MA, siccome che al prox andrei anche io se avete domande pertinenti, ficcanti, taglienti (così andiamo IT :D ) vado preparato e poi vi riferisco
 
Ma infatti ho scritto che va fatto lo stretto necessario per impedirne la fuga. Assestare due crocchi in testa è eccesso doloso neppure colposo. Ma questo vale anche per le FDO.
 
sì beh allora torniamo sopra: o sai tirare il lazoo e lo leghi al volo senza che cada facendosi male o sei fottuto.
Xkè se dico ad un malvivente "fermo sei in arresto" e poi cerco di trattenerlo quello mi aggredisce. Ma io devo stare attento che si mi dà un destro lui io non posso mica dargli una testata ssul naso... sarebbe eccesso...
Bada bene che io lo dico da avvocato del diavolo, xkè tendenzialmente io sotto stress so come agire e saprei dove mettere le mani senza fare troppi danni ... forse.
@GreenGabri bisogna che mi aggiorno col grappling...
 
Fermo restando che se uno "ferma", ad esempio, un ladro, che viene riconosciuto realmente come tale ovvero l'arresto viene effettivamente confermato sia dalle forze dell'ordine che dall'eventuale giudice, salvo non aver usato una mazza da baseball chiodata, ritengo che problemi non ve ne sarebbero poichè, effettivamente, si dovrebbe aver agito nei termini di legge (opinione personale).

Il problema, secondo me, nasce nel momento in cui una mia azione, che ovviamente dev'essere coercitiva, senza che sia per forza "violenta", non venga riconosciuta come opportuna, non come "intensità" ma proprio per la sua natura, fermo una persona estranea ai fatti; questo potrebbe espormi, tranquillamente, ad una querela/denuncia, ad esempio, per sequestro di persona e questo senza che nessuno, necessariamente, si debba far male.

Considerando questo "rischio" come garanzia del volenteroso cittadino, oltre che a semplici considerazioni di "opportunismo" politico dei preposti (non dei cittadini), ritengo che il Questore possa dare linee più restrittive che non mi stupirei se fossero imposte come condizione "sine qua non" per poter agire sotto un determinato cappello.

Per cui, per me, non è una questione d'intensità dell'intervento, entro certi limiti ovviamente.

Ciao :si:, Gianluca
 
Ultima modifica:
:offtopic:

..... comunque tanto di cappello a chi si dedica ad attività che non gli competerebbero che "ricadono" sulla comunità anche se, sinceramente, preferirei un agente delle forze dell'ordine piuttosto che "n+1" volontari, non per cattiveria nei confronti di nessuno, ci mancherebbe, ma semplicemente per un discorso di ruoli e di capacità, poi, ovviamente, è una questione di necessità ...... se fosse possibile avere più agenti le ronde di quartiere, per esempio, non avrebbero senso ma con i "se" ed i "ma" non si fà molto ...... tolto parlare o lamentarsi ...... per cui, ribadisco, tanto di cappello.

Ciao :si:, Gianluca
 
ma infatti la direzione che si sta prendendo è sbagliata. Molto anche. Fare sicurezza non è una cosa che ti inventi dall' oggi al domani, non lo è in un contesto semplice come la discoteca, figurati nel contesto + ampio della sicurezza da crimini!
 
:offtopic:

Sono, ovviamente, d'accordo ma potrebbe essere una questione di scegliere il male minore :( o riconoscere che il problema sicurezza è sopravalutato e che in realtà và meglio di quanto si dica.

Personalmente credo più alla prima parte anche se, stando alle statistiche, certe tipologie di crimini sono in diminuzione (ad esempio i furti in abitazione ...... sarà ma o prima li tenevano nascosti, o non facevano notizia, io, invece, ho la sensazione, a pelle, che sono in aumento).

Ciao :si:, Gianluca
 

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