Informazione Zona arancione gennaio 2021 (uscita ciaspolata)

I dpcm volutamente vaghi permettono anche alle f.o. di disporre di un' ampia discrezionalitá, tuttavia dall' altra parte di norma trovi persone come te che hanno una vita e hanno scelto quel lavoro per perseguire i criminali e trovano parecchio degradante stare ad inseguire gli escursionsti.
Se poi trovi il rigido legalista l eventualitá di una multa credo non si possa escludere completamente, ma non é la fine del mondo e prima di pagarla scrivi due righe fatte bene al prefetto, come ho fatto io, meglio se con il consulto di un avvocato di fiducia, e hai ottime possibilitá che venga annullata.
Se poi il prefetto ti da torto allora fai ricorso al giudice di pace e se anche questo dovesse rigettarlo paghi e bon. Ma potrai andare fiero di non aver piegato la testa ad una legge ingiusta.
Facendo comunque una bella trafila, con perdita di tempo ed ulteriori spese.,.come è toccato ad un mio amico. Tanti poi fai ricorso e te la annullano. Invece non la hanno annullato e con l' aiuto di un avvocato quindi soldi ha fatto ricorso. Risultato ha pagato multa, avvocato e tanto tempo perso per niente.
 
I dpcm volutamente vaghi permettono anche alle f.o. di disporre di un' ampia discrezionalitá, tuttavia dall' altra parte di norma trovi persone come te che hanno una vita e hanno scelto quel lavoro per perseguire i criminali e trovano parecchio degradante stare ad inseguire gli escursionsti.
Se poi trovi il rigido legalista l eventualitá di una multa credo non si possa escludere completamente, ma non é la fine del mondo e prima di pagarla scrivi due righe fatte bene al prefetto, come ho fatto io, meglio se con il consulto di un avvocato di fiducia, e hai ottime possibilitá che venga annullata.
Se poi il prefetto ti da torto allora fai ricorso al giudice di pace e se anche questo dovesse rigettarlo paghi e bon. Ma potrai andare fiero di non aver piegato la testa ad una legge ingiusta.

Quindi se ho ben capito tu la multa l'avevi presa e poi sei riuscito a fartela annullare.
Lo credo bene che quindi parli così tutto arzillo e ringalluzzito.
Pensa a chi invece si becca oltre al danno anche la beffa. Appunto perché, dopo averne magari presa e pagata una, secondo te può avere ancora la voglia e lo stato d'animo spensierato di insistere ad andare in giro beccandosene altre ?
 

io non so più che cosa è valido o meno, direi che a sto punto si può ignorare anche le FAQ e sperare nella bontà del carabiniere

Se avete comprato o affittato una seconda casa in un'altra regione dopo il 14 gennaio scordatevelo: non potrete andarci fin quando non cadrà il divieto di spostamento ( al momento il 15 febbraio). Se invece l'avete a disposizione, come casa familiare, da prima e, ad esempio, avete deciso di trasferirvi lì per le vacanze di Natale, potete muovervi per andare al lavoro e tornarvi. Il senso della deroga concessa da Palazzo Chigi, insomma, non è quello di un liberi tutti per andare in vacanza in queste settimane di forti restrizioni ma solo di concedere il "ritorno" alla propria abitazione previsto dalla norma.

Seconde case ma non solo. Nelle faq pubblicate ieri sera sul sito del governo a corredo del Dpcm 14 gennaio ci sono diverse novità e deroghe allo stop agli spostamenti: per andare a ricongiungersi con il partner che lavora in un'altra ma anche per fare sport, in bicicletta o di corsa, per partecipare al funerale di un parente entro il secondo grado. E, anche in zona rossa, potrà uscire di casa chi svolge l'attività di dog sitter in quanto ritenuta un lavoro assimilabile a quello di colf. E in zona arancione o rossa si potrà andare nel comune più vicino a fare la spesa anche solo per convenienza economica. Ma vediamo nel dettaglio i chiarimenti alle misure.

Seconde case, solo ritorno
"E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio". Così recita la risposta di Palazzo Chigi ad una delle domande più frequenti. Cosa significa "aver avuto titolo"?. Essere il proprietario o il titolare di un contratto di affitto non breve ( più di 30 giorni), certamente. Ma la deroga è estesa anche a tutto il nucleo familiare che in quella casa convive durante le vacanze. Dunque, ad esempio, se una famiglia abitualmente va a passare le vacanze in una casa insieme ai nonni che di quella casa sono i proprietari, è concesso. Se invece si intende andare in un'abitazione di altri familiari con i quali non si convive durante le vacanze no.

Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al "rientro". Non sarà necessario, ovviamente, muoversi con i documenti in tasca, basterà l'autocertificazione come sempre ma in caso di controlli successivi bisognerà essere in grado di dimostrare di avere titolo a tornare in quella casa esibendo un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata.

Sport, in bici o di corsa in un'altro comuneci
Anche lo sport dà titolo ad attraversare i confini regionali o comunali in qualsiasi zona, ad esempio se si va in bicicletta o di corsa, ma occorrerà sempre tornare da dove si è partiti.

"Nell'area rossa - si legge nelle faq - è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri". Ma è possibile "nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza". E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche "per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità".

Limiti invece per l'attività motoria in zona rossa: "passeggiate solo nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro". Regole analoghe valgono per l'attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito "a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione".



Funerali anche fuori regione, ma solo per parenti stretti
Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. "La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto - si legge nelle Faq - sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".

Sì agli accompagnatori per muoversi
Non avete un mezzo a disposizione o non avete la patente e dovete spostarvi per uno dei casi consentiti? Potete farvi accompagnare da una persona, meglio se un familiare.

"Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato".



Atto dal notaio o visita a una casa da acquistare
Non si fermano le compravendite o gli affitti delle case. Se avete già fissato un atto da un notaio in un altro comune o regione potete tranquillamente spostarvi, è ritenuta una necessità. Così come potrete mantenere l'appuntamento per visionare altrove un immobile che intendete acquistare o affittare.

Zona rossa, sì a dog sitter, no alle visite in carcere
Se il vostro lavoro è badare agli animali degli altri, cani o gatti che siano, potete continuare a farlo e uscire da casa per recarvi al lavoro. "L'attività di dog sitting è consentita perché si tratta di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica".

In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza" mediante "apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario". Visite invece consentite in zona gialla o arancione.

Caccia e pesca vietate in zona rossa
"L'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa".

Sport all'aperto nei circoli solo in zona gialla
"È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell'area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli". Circoli chiusi invece nelle altre zone dove è consentito allenarsi sempre e solo in forma individuale in spazi all'aperto. Restano vietati ovviamente tutti gli sport di contatto e di squadra.


Sì al supermercato in altro comune se più conveniente
E a chi abita in zona arancione o rossa è consentito spostarsi nel Comune più vicino per fare la spesa non solo se in quello da cui si proviene non sono disponibili determinati prodotti ma anche se si va in un supermercato economicamente più conveniente.

https://www.repubblica.it/cronaca/2...i_o_di_corsa_fuori_regione_si_puo_-283550452/

ROMA. Cosa si può fare e non fare a seconda della zona in cui si vive. Sul sito del governo vengono chiarite le regole in vigore per il contenimento del Covid.


Seconde case
Con le ultime misure relative all'emergenza Covid viene stabilito come comportarsi con le seconde case. Le norme hanno diviso in zone di colore diverso, con regimi differenziati, le regioni. Uno dei chiarimenti principali del governo riguarda la possibilità di raggiungere le seconde case anche in altra Regione o Provincia autonoma, indipendentemente dal “colore” ma solo per chi possa comprovare di avere effettivamente avuto titolo di recarvisi prima dell'entrata in vigore del dl del 14 gennaio. E, comunque, «limitatamente al rientro». Il titolo per recarsi nella seconda casa «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)».


E «naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». E «la sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato». Possibile anche l'attività sportiva in centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nell'area gialla ma solo per attivita' all'aperto di base e fatti salvi distanziamento, assenza di assembramenti, e divieto di uso degli spogliatoi.


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Genitori divorziati
I separati o divorziati possono andare a trovare i figli minorenni anche in un'altra Regione o all'estero. «Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Questi spostamenti dovranno in ogni caso avvenire «scegliendo il tragitto più breve» e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie (persone in quarantena, positive, immunodepresse, eccetera). Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'estero occorre informarsi sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare. E' invece «possibile ma fortemente sconsigliato» spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro perché «gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone».


Pertanto, questo spostamento è ammesso «solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore». In questo caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, «percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno». Ma se possibile, «è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi».


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Assistenza ai familiari




Lo spostamento per dare assistenza a parenti non autosufficienti è consentito anche tra Comuni e Regioni in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti» in quel Comune o Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste. All'interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è «una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile». Per chi vive in zona rossa, invece, fino al 15 gennaio sono vietati gli spostamenti in un'altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.


Asporto
A proposito della vendita con asporto, è possibile anche dalle 18 alle 22, «ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)». Ciò vale per le aree gialle, rosse e arancioni. Viene precisato inoltre che «la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che «è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati».


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Transito
Per chi si trova in zona rossa, «il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista».


Funzioni religiose
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Ciò vale per tutte le aree. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.


Tesserino
Il «motivo di lavoro» che giustifica gli spostamenti, può essere comprovato, oltre che con l'autocertificazione, anche esibendo «adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata».


Compravendita di immobili
È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto. Ciò vale nello specifico per tutte e tre le aree. Tuttavia «le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l'utilizzo, da parte dell'agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate».


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Dog sitting
L'attività di dog sitting è consentita dal Dpcm perché si tratta «di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica», specifica il sito del governo nella sezione che riguarda l'area rossa.


Ok a non conviventi in auto, ma davanti solo guidatore
Si può usare l'automobile «con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». L'obbligo di indossare la mascherina «può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».


In zona rossa sport individuale, bici e parchi
Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. E’ tuttavia possibile, «nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche «per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità». E pure, «per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro». Regole analoghe valgono per l'attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e, naturalmente, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). L'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito «a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione».


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In zona rossa visite in carcere vietate
In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza «mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario». In area rossa, per le visite alle persone «ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa». In area arancione «sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22 e solo in ambito comunale. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza». In area gialla «sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere in orari compresi tra le 5 e le 22, nulla è variato rispetto alla situazione precedente al Dpcm del 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti».


Orari
Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione) ed è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Tra le 5 e le 22, una volta al giorno, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.


Senza patente
Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.


Caccia e pesca
L'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa.


Musei
Nella zona gialla «il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso», chiarisce il governo riguardo a cosa sia previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura nella zona gialla.

https://www.lastampa.it/cronaca/202...genitori-separati-cosa-si-puo-fare-1.39801015
 
Ultima modifica:
Teoricamente se un qualcosa compare sul sito del "governo" si presuppone che sia il "governo" a dirlo e non un funzionario di suo pugno, per tanto, se nelle faq c'è un chiarimento, sino a quando non viene aggiornato, a rigor di logica, si dovrebbe considerare corrispondente alla volontà del governo e non del funzionario.

Non me ne volere @andreapaiola ma se metti il link ad un articolo leggibile solo con abbonamento la sua utilità è molto relativa :)

Ciao :si:, Gianluca
 
Dalle nuove FAQ:
  1. È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune? È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
    Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
Ora il problema è dirimere la differenza fra "attività sportiva" ed "attività motoria", come definita, ad esempio, nell'interrogazione proposta dal CAI. Che, mi sa, ci ha tirato la zappa sui piedi, come si suol dire.:(
 
Comunque per me hiking/alpinismo/ciaspolismo/scipinismo è attività sportiva... e se non ti fidi ti faccio annusare le ascelle quando ho finito ;)

La ratio della legge è che sono attività permesse perchè in linea generale a scarso rischio e perchè fanno bene alla salute... se poi trovi il carabiniere poco intelligente c'è poco da fare... d'altronde se fanno le barzellette un motivo c'è...
 
Lunedì scorso hanno riaperto in molte Regioni alla didattica in presenza alle superiori (al 50-75%).
Incrocio tutto l'incrociabile, ma se il passato fa testo (metà settembre-fine settembre), non oso pensare cosa "risulterà" a fine mese. Nella migliore delle ipotesi i numeri rimarranno uguali e quindi diranno che non c'è modo per allentare alcunchè... ; mentre nella peggiore... :azz::wall:

Non c'è nulla da incrociare, la riapertura è un disastro annunciato. Non ho molta voglia di spiegare il perché in quanto fin troppo palese.
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Comunque per me hiking/alpinismo/ciaspolismo/scipinismo è attività sportiva... e se non ti fidi ti faccio annusare le ascelle quando ho finito ;)

La ratio della legge è che sono attività permesse perchè in linea generale a scarso rischio e perchè fanno bene alla salute... se poi trovi il carabiniere poco intelligente c'è poco da fare... d'altronde se fanno le barzellette un motivo c'è...

Che poi qualcuno dovrebbe spiegarmi il confine tra "hiking" e skyrunning dov'è normato/riportato.
Se io vado a farmi i 1000 metri di dislivello sotto l'ora e mezza sto facendo trail running, hiking o trekking?
 
L'intervista sull'argomento di Cuneotrekking al questore Nicola Parisi
https://cuneotrekking.com/2021/01/2...ncione-lintervista-al-questore-nicola-parisi/

D: E se abito in un comune di pianura? Penso al caso di Fossano, Bra, Alba, ma anche Cuneo. Se non ricordo male le FAQ ministeriali citano il caso del tennis: se nel mio comune non sono disponibili campi posso andare a giocare in comuni limitrofi. Essendo le ciaspolate e le uscite di sci alpinismo attività sportive e visto che non posso praticarle in pianura posso andare in montagna?

P:
No, vale sempre quanto detto prima.


Vorrei capire secondo quale criterio il questore afferma ciò.
 
Boh la questura (polizia) rimarrebbe comunque subordinata alle decisioni della prefettura (dipendente dal governo)... l'intervista è del 20 mattina, quindi non c'erano ancora le FAQ aggiornate.
 
Boh la questura (polizia) rimarrebbe comunque subordinata alle decisioni della prefettura (dipendente dal governo)... l'intervista è del 20 mattina, quindi non c'erano ancora le FAQ aggiornate.

Ma sono uguali a quelle vecchie.
--- ---

https://www.coni.it/images/registro...CIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf

AB002 Skyrunning
AF003 Corsa in montagna

Stando alle FAQ se io cambio comune per praticare una di queste attività, iscritte nel registro attività sportive ammissibili del CONI, non posso essere multato.

Così la vedo io.
 
Ultima modifica:
AB002 Skyrunning
AF003 Corsa in montagna

Stando alle FAQ se io cambio comune per praticare una di queste attività, iscritte nel registro attività sportive ammissibili del CONI, non posso essere multato.
Non vorrei che, come per lo sci, vale solo per gli atleti professionisti in fase di allenamento.
Comunque ho scritto al prefetto di Torino, vediamo se risponde.

Consiglio di rivolgervi alle prefetture del vostro territorio e chiedere, condividendo le domande e le risposte.

Con riferimento alle ultimi disposizioni di legge in materia, volevo sapere se è permesso fare attività fisica (sci, alpinismo o altro non disponibile nel Comune di Torino) uscendo dal Comune di Torino per raggiungere una località montana come per esempio Sestriere, nelle prossime giornate.

Grazie mille.
 
Non vorrei che, come per lo sci, vale solo per gli atleti professionisti in fase di allenamento.
Comunque ho scritto al prefetto di Torino, vediamo se risponde.

Consiglio di rivolgervi alle prefetture del vostro territorio e chiedere, condividendo le domande e le risposte.

Ma non direi proprio, altrimenti sarebbe stato specificato. Inoltre questa FAQ non è sotto la famiglia "attività sportiva" ma sotto quella "spostamenti" che riguarda spostamenti di diversa natura.
 

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CU004 Sci Sci alpinismo
Lo sci alpinismo c'è, io continuerò ad andare, se mi fermano vediamo che succede.

A questo punto, vedendo le FAQ e l'elenco delle attività sportive ammissibili dal CONI, credo ci siano ben pochi dubbi. Il grosso problema è come interpretano i questori e le forze dell'ordine.
Non ho alcuna voglia di affrontare un ricorso.
 
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